Sentenza n. 253/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del bando/disciplinare di gara, cod. gara: 25SUA014, pubblicato in data 15 aprile 2025, indetto con deliberazione del Direttore generale di Azienda Calabria Verde n. 63 dell’11 aprile 2025, relativo all’appalto per l’affidamento della fornitura di “Nuovi macchinari e attrezzature di protezione, controllo e monitoraggio degli incendi e di altre calamità”, strettamente collegati e funzionali alla finalità degli interventi di prevenzione dei danni da incendi posti in essere da Azienda Calabria Verde, suddivisa in 21 lotti funzionali, nella parte in cui prevede il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; - del Capitolato, nella parte in cui, per il Lotto 15, prevede – tra le altre cose – per l’aggiudicazione della fornitura, “N. 1 Pala cingolata, larghezza di trasporto max 2,50 m - Potenza motore min 135 kW / 184 PS, capacità minima benna 2 m³”, pubblicato in pari data; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3 novembre 2025: per l’annullamento - del Bando/Disciplinare di gara, cod. gara: 25SUA014, pubblicato in data 15 aprile 2025, indetto con deliberazione del Direttore generale di Azienda Calabria Verde n. 63 del 11 aprile 2025 - della Determinazione Dirigenziale n. 951 del 24 settembre 2025, con la quale l’Azienda Calabria Verde ha aggiudicato in via definitiva il Lotto 15 all’operatore economico Massucco T. s.r.l.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il verbale di gara n. 1 del 19 settembre 2025 - per quanto d’interesse, il contratto d’appalto, ove stipulato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando e capitolato di gara per la fornitura di macchinari e attrezzature, relativamente al criterio del minor prezzo e alle specifiche tecniche del Lotto 15; successivamente, aggiudicazione del Lotto 15 a un operatore economico controinteressato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando e il capitolato relativi a una procedura suddivisa in 21 lotti per l'affidamento di macchinari destinati alla prevenzione degli incendi e di altre calamità. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che la previsione, nel Lotto 15, di una pala cingolata con specifiche tecniche determinate, unitamente ad altri macchinari e con divieto di fornitura parziale, restringesse illegittimamente la platea dei concorrenti e configurasse un bando-fotografia, poiché il macchinario sarebbe prodotto soltanto da due case costruttrici. La ricorrente, disponendo degli altri macchinari ma non della pala cingolata, ha sostenuto che la clausola avesse natura immediatamente escludente e fosse contraria all'interesse pubblico alla massima partecipazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 108, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, lamentando l'illegittima scelta del criterio del minor prezzo in luogo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con i motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione all'aggiudicazione definitiva del Lotto 15, agli atti presupposti e, ove stipulato, al contratto, reiterando le medesime censure.
La decisione
Il TAR ha respinto nel merito il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo per difetto di legittimazione. Quanto alla specifica tecnica della pala cingolata, ha ritenuto che la previsione di un determinato macchinario nell'oggetto dell'appalto non restringa di per sé illegittimamente la concorrenza, poiché ogni definizione dell'oggetto della gara esclude gli operatori che non siano in grado di assicurarlo. La deduzione secondo cui il macchinario sarebbe prodotto soltanto da due imprese è rimasta indimostrata; inoltre, la ricorrente avrebbe potuto procurarselo acquistandolo dai produttori, come presumibilmente fatto dall'aggiudicataria. La censura di irragionevolezza è stata ritenuta generica, anche perché la determinazione dell'oggetto dell'appalto e la suddivisione in lotti rientrano nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante e la ricorrente non ha spiegato per quale ragione l'inclusione della pala cingolata nel Lotto 15 fosse irragionevole, né ha indicato il numero delle offerte presentate. Quanto alla scelta del minor prezzo, il TAR ha richiamato il principio secondo cui la legittimazione all'impugnazione degli atti di gara presuppone una situazione differenziata derivante, di regola, dalla partecipazione alla procedura. Il non partecipante può agire soltanto in presenza di clausole immediatamente escludenti. La clausola relativa al criterio di aggiudicazione non ha natura escludente; pertanto, non avendo partecipato alla gara, la ricorrente non era legittimata a impugnarla. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti in parte e dichiarati inammissibili per il resto. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della stazione appaltante e della controinteressata, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori per ciascuna.
Norme richiamate
art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per la scelta del criterio del minor prezzo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, non essendo stata impugnata una clausola immediatamente escludente da parte di un operatore non partecipante.
art. 95 d.lgs. 50/2016
Richiamato dalla ricorrente quale precedente disciplina del criterio di aggiudicazione; il TAR non fonda su tale disposizione una distinta ratio decidendi.
Massime di principio
- La previsione nell'oggetto di una gara di uno specifico macchinario o prodotto non costituisce, di per sé, una restrizione illegittima della concorrenza: occorre dimostrare concretamente che la specifica tecnica sia irragionevole, sproporzionata o artificiosamente calibrata su un unico operatore.
- La determinazione dell'oggetto dell'appalto e la suddivisione in lotti rientrano nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante; la contestazione dell'accorpamento di più forniture deve indicare specificamente le ragioni per cui tale scelta sia irragionevole e lesiva della concorrenza.
- L'operatore economico che non abbia partecipato alla gara non è, di regola, legittimato a impugnare gli atti della procedura; può farlo eccezionalmente quando contesti clausole immediatamente escludenti.
- La clausola che individua il criterio di aggiudicazione, in assenza di ulteriori elementi escludenti, non ha natura immediatamente escludente. Il non partecipante non è quindi legittimato a impugnarla autonomamente.
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