Sentenza n. 1692/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione lavoro, che aveva ordinato il pagamento di 1.000 euro a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, Sezione lavoro, n. 302/2024. La sentenza aveva riconosciuto in suo favore il diritto al pagamento di 1.000 euro a titolo di bonus Carta del Docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 10 ottobre 2025. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 16 maggio 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva eseguito il comando giudiziale. La ricorrente ha inoltre rinunciato, in udienza, alla richiesta di pagamento degli interessi legali sulla somma riconosciuta dal giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e degli ulteriori presupposti di proponibilità. Accertato l’inadempimento del Ministero, ha accolto il ricorso e ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trapani mediante il pagamento delle somme ivi indicate entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dall’istanza della parte. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, consentendo di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’intervento sostitutivo in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione prima della proponibilità dell’azione esecutiva o di ottemperanza per il pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo oggetto di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disposizione, benché prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore per il commissario ad acta in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria del comando giudiziale rimanga inadempiente.
- Per le condanne dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, l’azione di ottemperanza è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato di condanna al pagamento, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e può disporre sin d’ora l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro può svolgere l’incarico senza compenso ulteriore quando la sua retribuzione dirigenziale è soggetta al principio di onnicomprensività; tale soluzione può essere applicata analogicamente al di fuori dei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge n. 89/2001.
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