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Sentenza

Sentenza n. 1295/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento – previa sospensione – Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento prot. 13656 del 14.08.2024 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri sul Mare, con il quale si è disposta l’interdizione dall’utilizzo dell’area di proprietà dei ricorrenti sita in via Mazzini; b) ove e per quanto occorra, del provvedimento della Provincia di Salerno prot. 12734 del 26.09.2013, richiamato nel provvedimento sub. a) e non conosciuto; c) ove e per quanto occorra, del provvedimento della Provincia di Salerno prot. PSA201500175145 del 6.07.2015, richiamato nel provvedimento sub.a) e non conosciuto; d) ove e per quanto occorra, del D.D. della Giunta della Regione Campania n. 19 del 14.03.2017 di declassificazione della SP n. 139 – Tratti A-B; e) ove e per quanto occorra, della nota prot. 7564 del 29.04.2024 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri sul Mare. f) - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10\2\2025: avverso e per l’annullamento g) - del provvedimento prot. 12734 del 26.09.2013 della Provincia di Salerno, di asserita appartenenza dell’area controversa al demanio stradale, conosciuto in data 2.12.2024, a seguito di deposito documentale da parte del Comune di Vietri nel presente giudizio; h) – del provvedimento prot. PSA201500175145 del 6.07.2015 della Provincia di Salerno, di diniego di concessione per accesso carrabile, nella parte in cui nega a Ferrara Domenico la proprietà dell’area controversa, mai notificato ai ricorrenti e conosciuto in data 2.12.2024, a seguito di deposito documentale da parte del Comune di Vietri nel presente giudizio; i) – di tutti i provvedimenti espressamente richiamati in tali atti e non conosciuti, quali le note prot. PSA201300220374 de del 24.09.2013 e prot. 201300042552 dell’11.10.2013 del Settore Patrimonio della Provincia di Salerno, le note interne prot. 111/2014 del 7.05.2014 e prot. 201400018489 del 9.05.2014, la nota prot. PSA201400161151 del 27.06.2014 e prot. PSA201400261881 del Servizio Gestione Demanio Stradale Provinciale, la nota prot. 201400041818 del 4.11.2014 del Settore Patrimonio della Provincia di Salerno; l) - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202401839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ripristino del cancello e interdizione dell’utilizzo privato di un’area qualificata dall’amministrazione come appartenente al demanio stradale, nonché gli atti provinciali presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale prot. 13656 del 14 agosto 2024, con il quale era stata negata la possibilità di ripristinare il cancello di chiusura di un’area adiacente a via Mazzini ed era stato diffidato l’utilizzo privato della stessa, nonché, con motivi aggiunti, gli atti della Provincia di Salerno del 2013 e del 2015 e gli ulteriori atti richiamati. Hanno dedotto violazione dell’art. 107 d.lgs. 267/2000 ed eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, difetto di istruttoria e motivazione, arbitrarietà, sviamento e iniquità. In particolare, hanno sostenuto che l’area fosse di loro proprietà, quale pertinenza di un immobile privato, sulla base della mappa catastale d’impianto del 1900, di titoli privati, di atti notarili e di precedenti provvedimenti comunali; che il Comune avesse omesso di considerare le precedenti ordinanze con cui li aveva qualificati proprietari e destinatari di ordini relativi all’area; che gli atti provinciali, la declassificazione della strada provinciale e il verbale di trasferimento al Comune non dimostrassero la demanialità dello spiazzo; che la planimetria allegata al verbale di consegna non comprendesse l’area; che la mappa catastale d’impianto provasse la natura privata; e che, comunque, si fosse verificata una sdemanializzazione tacita per effetto della rimozione della rampa comunale e del mancato uso pubblico dell’area. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la tardiva impugnazione dell’atto provinciale del 2015 e ha difeso la natura demaniale dell’area. La Provincia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo il trasferimento delle strade al Comune.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo preliminarmente che il giudizio avesse natura esclusivamente impugnatoria e non petitoria: non spettava quindi al giudice amministrativo decidere in via principale la titolarità dominicale dell’area, ma verificare la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo. L’eccezione di tardività è stata superata per infondatezza nel merito. Il Collegio ha qualificato il potere comunale come esercizio della funzione di tutela della libera fruizione di un’area ritenuta demaniale e ha giudicato adeguata l’istruttoria, fondata sugli atti provinciali del 2013 e 2015, sui precedenti provvedimenti comunali, sulla documentazione cartografica e sulla pregressa funzione di collegamento pubblico della rampa. Le mappe catastali, anche d’impianto, sono state ritenute meri elementi indiziari e non prova certa o privilegiata della proprietà o della situazione immobiliare. L’area, già utilizzata dalla collettività come collegamento viario e qualificata come “relitto stradale”, è stata ricondotta alla presunzione relativa di demanialità prevista dall’art. 22, comma 3, all. F, l. 2248/1865. I ricorrenti non hanno fornito prova contraria mediante convenzioni, consuetudini o titoli idonei; gli atti notarili e le donazioni non potevano trasferire un bene demaniale, inalienabile ai sensi degli artt. 823 e 824 c.c. La precedente sentenza del TAR relativa all’interdizione dell’area non ha formato giudicato sulla proprietà, ma ha comunque confermato la legittimità dell’interdizione dell’accesso pubblico. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata rappresentazione dello spiazzo nella planimetria di trasferimento, poiché le ridotte dimensioni dell’area non dimostravano l’assenza di demanialità. È stata esclusa la valenza probatoria dominicale della mappa catastale d’impianto e ritenuta corretta la valutazione degli uffici provinciali sulla mappa aggiornata. Infine, la sdemanializzazione tacita è stata esclusa perché richiede comportamenti univoci, concludenti e incompatibili con la conservazione della destinazione pubblica; nel caso concreto l’amministrazione aveva continuato a esercitare poteri di vigilanza e repressione degli abusi, mentre la concessione edilizia del 1981 riguardava soltanto i fabbricati e non lo spiazzo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    La violazione della norma sulla competenza dirigenziale è stata dedotta dai ricorrenti, ma il motivo è stato ritenuto infondato unitamente alle altre censure.

  • art. 22, comma 3, all. F, l. 2248/1865

    Include tra le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico.

    La disposizione fonda una presunzione iuris tantum di demanialità delle aree immediatamente accessibili alle strade e funzionalmente pertinenziali al complesso viario; la prova contraria richiede consuetudini, convenzioni attributive della proprietà a un diverso soggetto o la preesistente natura privata dell’area.

  • art. 823 c.c.

    La natura demaniale comporta l’inalienabilità del bene; atti privati di trasferimento non possono validamente incidere sulla titolarità pubblica.

  • art. 824 c.c.

    La disciplina dei beni demaniali si applica anche ai beni degli enti locali appartenenti al demanio; ne deriva l’inidoneità degli atti negoziali privati a trasferire la proprietà del bene demaniale.

  • l. 3682/1886

    La mappa catastale d’impianto del Catasto Terreni non prova, secondo il TAR, la titolarità dominicale dell’immobile, né attribuisce certezza privilegiata alla qualificazione dell’area.

Massime di principio

  • Le mappe catastali, comprese quelle d’impianto, costituiscono normalmente meri elementi indiziari o presuntivi e non prova certa o privilegiata della proprietà o della situazione di fatto dei beni immobili.
  • La presunzione relativa di demanialità delle piazze, degli spazi e dei vicoli adiacenti alle strade pubbliche può essere superata soltanto mediante elementi probatori idonei, quali consuetudini incompatibili con la demanialità, convenzioni attributive della proprietà a un soggetto diverso o prova della preesistente natura privata dell’area.
  • La natura demaniale di un bene, comportandone l’inalienabilità, non può essere validamente trasferita o messa in discussione da atti negoziali privati, che risultano nulli o comunque inefficaci rispetto al bene pubblico.
  • La sdemanializzazione tacita richiede comportamenti dell’amministrazione univoci, concludenti e incompatibili con la volontà di conservare la destinazione pubblica del bene; non è sufficiente il mero mancato uso pubblico, anche prolungato, dell’area.
  • Nel giudizio amministrativo avente a oggetto la legittimità di un provvedimento di interdizione o di diniego dell’utilizzo privato di un’area, il giudice verifica l’esercizio del potere amministrativo e non accerta in via principale la proprietà del bene; una precedente sentenza sull’interdizione non forma giudicato dominicale se la titolarità non costituiva oggetto diretto della controversia.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàRiparto di giurisdizione

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