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Sentenza

Sentenza del 27/02/2017 n. 853 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Contenzioso tributario - atti impugnabili - art. 19, d.lgs. n. 546/92 - avviso di accertamento o di liquidazione - formale intimazione di pagamento - non è necessaria - invito bonario - è sufficiente - formale intestazione - non è necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava la qualificazione e l'impugnabilità dell'atto, sostenendo che esso non fosse un avviso di accertamento o di liquidazione formalmente denominato come tale e che, contenendo un semplice invito bonario al pagamento, non integrasse un atto tributario immediatamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. La questione riguardava quindi se fosse necessaria una formale intimazione di pagamento o una specifica intestazione dell'atto.

La decisione

La sentenza afferma che sono impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 tutti gli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria definita, anche quando l'atto non contenga una formale intimazione di pagamento accompagnata dalla prospettazione dell'imminente esecuzione forzata. È sufficiente anche un invito bonario al versamento, purché l'atto abbia natura sostanzialmente impositiva. Non è determinante la mancanza della formale denominazione di "avviso di accertamento", "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento". Nel caso esaminato, la previsione di un termine di trenta giorni per pagare e l'avvertimento delle conseguenze del mancato adempimento dimostravano la natura impositiva dell'atto, rendendolo impugnabile.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    Atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie

    La norma deve essere interpretata in senso sostanziale: è impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita e idonea a incidere concretamente sulla sua posizione, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dall'Amministrazione.

  • Cass. civ., sentenza n. 16293/2007

    Riconosce la rilevanza della sostanza dell'atto rispetto alla sua denominazione formale ai fini dell'impugnabilità.

  • Cass. civ., sentenza n. 12194/2008

    Conferma che la comunicazione di una pretesa tributaria definita può essere impugnata anche senza una formale intimazione di pagamento.

  • Cass. civ., sentenza n. 14373/2010

    Conferma che un invito bonario può avere natura sostanzialmente impositiva quando fissa l'importo dovuto, il termine per il pagamento e le conseguenze dell'inadempimento.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario prevale il contenuto sostanziale dell'atto sulla denominazione formale: un documento può essere impugnabile anche se non è intitolato espressamente "avviso di accertamento" o "avviso di liquidazione".
  • Un atto è generalmente impugnabile quando determina o comunica in modo definitivo una pretesa tributaria, indicando l'importo richiesto e rendendo concreta la posizione debitoria del contribuente.
  • Non è indispensabile una formale intimazione di pagamento né la minaccia immediata di esecuzione forzata; può essere sufficiente un invito bonario se presenta contenuto impositivo.
  • La presenza di un termine per pagare e dell'avvertimento sulle conseguenze del mancato pagamento costituisce un indice rilevante della natura impositiva e dell'impugnabilità dell'atto.
  • In situazioni analoghe occorre esaminare il contenuto concreto dell'atto, gli effetti che produce e il grado di definitività della pretesa, anziché fermarsi alla sua intestazione o alla forma comunicativa utilizzata.

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