Sentenza n. 115/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Viceprefetto Vicario della Prefettura di Piacenza prot. n. -OMISSIS-, in data 21 ottobre 2025, di rigetto della richiesta del ricorrente di revoca del decreto prefettizio n. -OMISSIS- del 20 gennaio 2023, recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti; - del parere della Questura di Piacenza di cui alla nota in data 2 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, corredato dal parere della Questura
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di revoca del divieto di detenzione di armi disposto nel 2023, originariamente adottato in relazione alla segnalazione del Dipartimento di Salute mentale e delle Dipendenze Patologiche circa una sua degenza presso una struttura sanitaria. Con un unico articolato motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10-bis e 21-nonies l. n. 241/1990, degli artt. 10, 11 e 39 r.d. n. 773/1931 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto ed errore sui presupposti, erroneità della motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta. In particolare, ha censurato l'inadeguatezza dell'istruttoria e della motivazione, assumendo che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato la documentazione medica attestante il pieno recupero e il decorso di circa tre anni dal ricovero, elementi rilevanti per valutare l'attuale affidabilità del richiedente. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame, rilevando che il fatto originario consisteva in un ricovero ospedaliero e non in una condotta controindicata e che la documentazione prodotta comprovava il recupero della condizione fisico-mentale.
La decisione
Dopo l'ordinanza cautelare di riesame, la Prefettura ha svolto una nuova istruttoria acquisendo una nota del Comando provinciale dei Carabinieri e una nuova nota della Questura. All'esito ha ritenuto insussistenti elementi ostativi e ha revocato il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, considerando anche la documentazione medica attestante il ristabilimento della condizione fisico-mentale e l'assenza di ulteriori elementi di inaffidabilità. Poiché il nuovo provvedimento ha pienamente soddisfatto l'interesse perseguito con il ricorso, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. In applicazione della soccombenza virtuale, ha posto le spese a carico della Prefettura, liquidandole in euro 1.000 oltre accessori e disponendo la refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Le parti sono state sentite ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
artt. 10, 11 e 39 r.d. n. 773/1931
Sono stati indicati dal ricorrente quali parametri normativi della disciplina del divieto di detenzione di armi e della valutazione dell'affidabilità del destinatario.
artt. 1, 2, 3, 10-bis e 21-nonies l. n. 241/1990
Sono stati dedotti quali parametri relativi ai principi dell'azione amministrativa, alla motivazione, alla partecipazione procedimentale e all'autotutela.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Nel riesaminare un divieto di detenzione di armi fondato su un ricovero per problematiche fisico-mentali, l'amministrazione deve valutare l'attuale affidabilità dell'interessato alla luce del tempo trascorso, della documentazione medica sul recupero e dell'eventuale presenza di ulteriori elementi ostativi; il mero ricovero, in assenza di una condotta controindicata o di ulteriori elementi di inaffidabilità, non esaurisce necessariamente la valutazione attuale.
- La decisione sulle spese può essere adottata secondo il criterio della soccombenza virtuale quando il giudizio diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere e il comportamento dell'amministrazione, attraverso il successivo riesame e la revoca dell'atto, determina il soddisfacimento della pretesa azionata.
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