Sentenza del 09/07/2018 n. 2877 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF - IVA - IRAP - Avviso di rettifica - Motivazione per relationem
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la validità dell’avviso di rettifica relativo a IRPEF, IVA e IRAP, sostenendo che la motivazione fosse illegittima perché fondata sul mero rinvio alle conclusioni contenute nel verbale della Guardia di finanza, senza un’autonoma valutazione da parte dell’ufficio. La censura riguardava quindi la sufficienza della motivazione per relationem e il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.
La decisione
La motivazione per relationem è stata ritenuta legittima. L’ufficio può richiamare le considerazioni e le conclusioni della Guardia di finanza quando le condivida, senza doverle necessariamente riprodurre integralmente o svolgere una distinta valutazione espressa. Tale rinvio costituisce un’economia di scrittura e non implica l’assenza di un’autonoma decisione dell’ufficio, soprattutto quando gli elementi richiamati siano già noti al contribuente e gli consentano di esercitare pienamente il diritto di difesa. Il ricorso del contribuente è quindi risultato infondato e ha prevalso l’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Disciplina generale della motivazione degli avvisi di accertamento e rettifica
L’avviso può essere motivato mediante rinvio a un precedente atto o verbale, purché il contenuto richiamato sia conoscibile dal contribuente e consenta di comprendere le ragioni della pretesa tributaria e di contestarla efficacemente.
Principio del contraddittorio e del diritto di difesa in materia tributaria
Il rinvio al verbale della Guardia di finanza non compromette il contraddittorio quando il contribuente conosce già gli elementi posti a fondamento dell’accertamento.
Cassazione civile, sezione tributaria, 17 giugno 2002, n. 8690
La Corte ha affermato che la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni del verbale della Guardia di finanza, non è illegittima per il solo fatto che l’ufficio non abbia esposto una separata e autonoma valutazione degli elementi acquisiti.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può rinviare a un verbale della Guardia di finanza senza essere automaticamente nullo, se il rinvio consente di individuare con chiarezza i fatti e le ragioni della pretesa.
- La motivazione per relationem è generalmente valida quando il documento richiamato è conosciuto o conoscibile dal contribuente e gli permette di formulare una difesa concreta.
- Il semplice recepimento delle conclusioni della Guardia di finanza non dimostra, da solo, che l’ufficio non abbia svolto una propria valutazione: l’ufficio può condividere gli esiti dell’attività istruttoria e rinviare ad essi per economia di scrittura.
- La motivazione può risultare illegittima se il rinvio è generico, se il verbale non è stato messo a disposizione del contribuente o se non sono identificabili gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche dell’accertamento.
- Per valutare la validità dell’atto occorre verificare concretamente se il contribuente abbia potuto comprendere la pretesa fiscale e contestare adeguatamente gli elementi posti a suo fondamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 64 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 370 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 1338 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 1357 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 1362 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →