Cassazione Civile, Sentenza n. 3841/2020 del 17/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La ditta individuale del ricorrente aveva ottenuto nel luglio 1998 un decreto ingiuntivo per Euro 3.858,01, corrispondenti al saldo di fatture relative a un prototipo di scheda elettronica e alla fornitura di 100 schede, oltre a sei schede lavorate. La società ingiunta si oppose sostenendo che il prototipo era stato fornito solo come base per la successiva produzione seriale e non doveva essere pagato separatamente; dedusse inoltre che le schede presentavano gravi difetti che ne impedivano l’utilizzo, che 95 erano state restituite al fornitore per le riparazioni e che le sei riconsegnate non funzionavano ancora. Chiese la revoca del decreto, la risoluzione del contratto per grave inadempimento, la restituzione dell’acconto e il risarcimento dei danni. Il fornitore contestò tali allegazioni e chiese in via riconvenzionale Euro 6.000,00 per un secondo prototipo consegnato nell’aprile 1997, poi quantificati dal Tribunale in Euro 3.098,74. Il Tribunale di Reggio Emilia rigettò l’opposizione, confermò il decreto e condannò la società anche al pagamento del corrispettivo del secondo prototipo. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 14 maggio 2014, accolse l’appello della società, revocò il decreto e condannò il fornitore a restituire Euro 2.040,00 versati in acconto: ritenne non provata una distinta vendita del primo prototipo, accertò l’inesatto adempimento per i difetti delle schede e concluse che il secondo prototipo era stato consegnato in visione senza che ne fosse stata commissionata la fornitura. Il ricorrente ha proposto sette motivi, tutti formulati come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: ha lamentato la mancata considerazione di documenti di trasporto e delle relative causali; della sequenza temporale fra consegna del prototipo, pagamento parziale e ordine delle 100 schede; della restituzione di 95 schede «in conto lavorazione» e della mancata restituzione di cinque; dell’impiego di schede sui macchinari destinati al Cile; degli elementi relativi alla lavorazione e alla consegna in visione del secondo prototipo, inclusi gli inviti a restituirlo; della lettera del 18 dicembre 1996 e della deposizione del teste che l’avrebbe confermata; infine, dell’omessa valutazione della deposizione di un altro teste.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che, pur denunciando l’omesso esame di fatti decisivi, chiedevano in realtà una nuova valutazione dei documenti, delle testimonianze e della ricostruzione fattuale già compiuta dalla Corte d’appello. Ha rilevato che i documenti richiamati non erano idonei a privare di fondamento la ratio decidendi e che, per molti di essi, la sentenza impugnata ne aveva comunque considerato il contenuto, attribuendogli una lettura diversa da quella proposta dal ricorrente. La valutazione di merito si fondava sull’accertamento dei difetti e sulla mancata prova della loro eliminazione, oltre che sull’assenza di prova di un accordo per il secondo prototipo. Quanto alla deposizione testimoniale invocata con il settimo motivo, il ricorso non ne aveva trascritto il contenuto, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., impedendo alla Corte di verificarne la decisività. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato sussistente, se dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia
Il vizio previsto dalla disposizione consente di denunciare l’omesso esame soltanto di un fatto storico discusso tra le parti e decisivo; non permette di ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o dei fatti già ricostruiti dal giudice di merito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”
La nullità della sentenza per vizio di motivazione ricorre, nel perimetro descritto, quando la motivazione manca o è apparente, irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile; non basta contestare l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione secondo il previgente modello di sindacato.
art. 111, sesto comma, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla garanzia del minimo costituzionale, individuato nelle ipotesi estreme di carenza o inintelligibilità della motivazione indicate dalla Corte.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ha omesso di specificare, riportandola testualmente, la deposizione testimoniale che egli assume decisiva e non valutata dal giudice, perchè solo tale specificazione avrebbe consentito a questa Corte di deliberare la decisività della stessa.
Chi denuncia l’omesso esame di una deposizione testimoniale deve riportarne specificamente il contenuto nel ricorso per cassazione, così da consentire alla Corte di verificarne la decisività.
art. 2697 c.c.
A fronte della contestazione di inesatto adempimento, sarebbe spettato al venditore l’onere di provare di aver consegnato un prodotto conforme all’oggetto della prestazione concordata: ciò che non è avvenuto.
Secondo la regola applicata dalla Corte d’appello e richiamata dalla Cassazione nel ricostruire la decisione impugnata, una volta contestato l’inesatto adempimento per difformità del prodotto, spettava al venditore provare la conformità del bene alla prestazione concordata.
Massime di principio
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova ponderazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti: occorre indicare un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, il cui omesso esame sia imputabile al giudice di merito.
- La denuncia di omesso esame di un documento è ammissibile soltanto se il ricorrente spiega perché quel documento proverebbe circostanze capaci, con certezza e non per mera probabilità, di privare di fondamento la ratio decidendi e condurre a una decisione diversa.
- La censura di omesso esame non è fondata quando il giudice di merito ha considerato il documento o la circostanza, ma ne ha dato una lettura diversa da quella sostenuta dal ricorrente: il dissenso sulla valutazione probatoria non equivale a omesso esame.
- Chi denuncia in cassazione l’omessa valutazione di una deposizione testimoniale deve trascriverne specificamente il contenuto nel ricorso, affinché la Corte possa verificarne la decisività.
- Nell’eccezione di inesatto adempimento fondata sulla non conformità del bene, la decisione impugnata ha posto a carico del venditore la prova che il prodotto consegnato fosse conforme all’oggetto della prestazione concordata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 17 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3891/2020 del 17/02/2020
- Sentenza civile · 17 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3890/2020 del 17/02/2020
- Sentenza civile · 17 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3878/2020 del 17/02/2020
- Sentenza civile · 17 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3896/2020 del 17/02/2020
- Sentenza civile · 17 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3899/2020 del 17/02/2020
- Sentenza civile · 17 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3888/2020 del 17/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →