Cassazione Civile, Ordinanza n. 05985/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aggiudicataria di una concessione per la gestione integrata di servizi di ristoro presso due complessi monumentali di Tivoli aveva convenuto in giudizio l'Amministrazione concedente deducendo l'inadempimento della convenzione accessoria alla concessione: ritardata o incompleta consegna delle aree, difformità del locale consegnato rispetto a quanto pattuito, infiltrazioni d'acqua e cedimento parziale del tetto del bar con conseguente asserita inagibilità, oltre a ulteriori carenze esecutive. In appello la società aveva chiesto, per la prima volta, la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Ministero e il risarcimento dei danni. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme sul contratto e dell'interpretazione negoziale, per non avere la Corte territoriale riconosciuto termini contrattuali di consegna delle aree ricavabili dalla lettera d'invito richiamata in convenzione; 2) omesso esame del fatto relativo alla consegna di un locale difforme da quello previsto nel capitolato; 3) violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. e degli artt. 1321 e 1460 c.c., per errata valutazione delle prove sulle infiltrazioni e sul cedimento del tetto, nonché per avere posto a carico della concessionaria l'onere della prova e negato la legittimità della sospensione del servizio e del pagamento dei canoni; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe valorizzato il mancato pagamento di una rata di canone come inadempimento ostativo alla pretesa risarcitoria pur in assenza di specifica domanda riconvenzionale del Ministero su quel punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati il primo e il secondo motivo, e inammissibili il terzo e il quarto. Sul primo motivo ha osservato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'incompatibilità temporale tra il termine di consegna invocato e la data di stipula della convenzione, ed era comunque generica quanto alla dedotta violazione dei canoni ermeneutici; inoltre ha ribadito che, nei contratti stipulati dalla P.A., le obbligazioni devono risultare da atto scritto chiaro e non sono surrogabili da altri elementi probatori, sicché il richiamo alla lettera d'invito non bastava a fondare obblighi di consegna anticipata non espressamente assunti. Sul secondo motivo ha rilevato difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto adeguatamente gli atti e non aveva dimostrato di avere devoluto la specifica questione nei gradi di merito; la censura, inoltre, tendeva in realtà a denunciare un'omessa pronuncia e non un omesso esame di fatto. Sul terzo e quarto motivo ha affermato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di norme processuali e sostanziali, miravano in realtà a un riesame del merito e della valutazione delle prove; ha quindi confermato che la Corte d'appello aveva accertato, con motivazione idonea, la mancanza di prova dell'inagibilità del locale bar e aveva valorizzato ulteriori inadempimenti della concessionaria, potendo il giudice considerare anche le difese che oppongano l'altrui inadempimento senza necessità di formale eccezione ex art. 1460 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
è richiamato per affermare l'inammissibilità in appello di domande nuove, quale la domanda di risoluzione contrattuale proposta per la prima volta in secondo grado
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è indicato come parametro formale per le doglianze di violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è indicato come parametro formale per le doglianze di nullità processuale
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte chiarisce che non può essere usato per censurare l'omesso esame di domande o difese
art. 112 c.p.c.
la Corte esclude il vizio di ultrapetizione perché il giudice di merito ha valutato complessivamente il rapporto e le reciproche inadempienze
art. 115 c.p.c.
la dedotta violazione viene ricondotta a un tentativo di rivisitare l'accertamento di merito e la valutazione delle prove
art. 1218 c.c.
la responsabilità contrattuale viene negata perché, sulla base degli accertamenti in fatto, non è risultato provato l'inadempimento della P.A. e, al contrario, è emerso l'inadempimento della concessionaria
art. 1321 c.c.
la sua evocazione non è ritenuta decisiva perché la ricorrente non specifica i canoni ermeneutici asseritamente violati
art. 1321 e ss. c.c.
richiamati per censurare l'interpretazione del contratto, ma la Corte afferma che la ricostruzione negoziale è riservata al giudice di merito salvo violazione dei canoni legali
art. 1460 c.c.
la Corte ribadisce che il giudice deve valutare anche le difese che oppongano l'altrui inadempimento, pure in assenza di formale eccezione di inadempimento
art. 1455 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il mancato pagamento di una rata non integrasse grave inadempimento, ma la censura è disattesa
art. 2697 c.c.
la Corte esclude che vi sia stato un erroneo riparto dell'onere probatorio, poiché la prova dell'inagibilità e dell'inadempimento della concedente non è risultata fornita
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale in cassazione
Massime di principio
- Nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, le obbligazioni gravanti sull'ente devono risultare da un atto scritto chiaro e specifico; il contenuto obbligatorio non può essere integrato o sostituito da elementi probatori estranei quando manchi una precisa previsione negoziale.
- La censura di interpretazione del contratto in sede di legittimità è ammissibile solo se si deduce la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale nei limiti consentiti; non è consentito sollecitare una nuova interpretazione del regolamento negoziale.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura non attacca la specifica ragione decisoria posta a base del rigetto, è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per denunciare, in realtà, l'omesso esame di domande o difese né per supplire alla mancanza di una specifica censura di omessa pronuncia.
- Nel giudizio di responsabilità contrattuale, il giudice deve valutare il complessivo quadro delle allegazioni e delle difese delle parti, potendo considerare anche l'altrui inadempimento dedotto dalla parte convenuta senza necessità di una formale eccezione ex art. 1460 c.c.
- Le censure che formalmente denunciano violazioni di legge ma mirano a ottenere una nuova valutazione degli accertamenti istruttori e dei fatti di causa sono inammissibili in cassazione.
- Chi invoca l'inadempimento altrui per giustificare la sospensione della propria prestazione deve dimostrare i fatti costitutivi dell'allegato inadempimento; in mancanza di prova dell'inagibilità o del vizio denunciato, la sospensione unilaterale dell'attività e dei pagamenti non è giustificata.
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