Sentenza del 27/06/2017 n. 237 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Accise doganali - Agevolazione - Autotrasporto gasolio - Veicoli massa superiore a 7,5 tonnellate -Applicazione sanzioni - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Dogane ha contestato alla società la fruizione dell'agevolazione sulle accise del gasolio per autotrazione prevista per gli autotrasportatori con veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, relativamente agli anni 2012-2014. A seguito di irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni trimestrali e nella documentazione, l'Amministrazione aveva recuperato l'intero importo compensato, pari a euro 100.233,00, applicando anche una sanzione del 200% ai sensi dell'art. 27, comma 18, del d.l. 185/2008. La società contestava, tra l'altro, l'illegittima revoca dell'agevolazione anche per i consumi regolarmente dichiarati e documentati, l'applicazione dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000, il mancato rispetto dei termini di controllo e l'entità della sanzione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo illegittima la revoca generalizzata dell'agevolazione. La decadenza può riguardare soltanto i benefici collegati alle dichiarazioni non veritiere o alle operazioni non adeguatamente documentate, non anche i consumi regolarmente dichiarati e correttamente provati. Sono state invece ritenute legittime le riprese relative alle irregolarità non giustificate, tra cui targhe apposte posticciamente sulle fatture, utilizzo di veicoli sotto la massa minima, DAS irregolari o privi di dati essenziali e consegne incompatibili con la capacità dei serbatoi. L'agevolazione deve quindi essere riconosciuta per i quantitativi qualificati come "litri dichiarabili" nel processo verbale, mentre le sanzioni devono essere rideterminate in proporzione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 448/1998
Prevede il regime agevolativo relativo agli incrementi dell'accisa sul gasolio destinato all'autotrazione per gli esercenti l'attività di autotrasporto.
D.P.R. n. 277/2000, art. 3
Disciplina la presentazione delle dichiarazioni trimestrali sui consumi e la documentazione necessaria per ottenere il beneficio fiscale.
D.P.R. n. 277/2000, art. 4
"L'ufficio [...] controlla la regolarità" della dichiarazione e determina l'importo complessivo del credito spettante.
L'Amministrazione deve effettuare controlli formali e sostanziali sulle dichiarazioni, ma il mancato rispetto dei termini procedimentali non determina automaticamente la perdita del potere di accertamento.
D.P.R. n. 445/2000, artt. 47 e 75
"Qualora dal controllo [...] emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
Le dichiarazioni sui consumi sono state qualificate come dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative a fatti conosciuti direttamente dal dichiarante. La decadenza opera soltanto per i benefici collegati alla parte non veritiera o irregolare della dichiarazione, non per l'intero beneficio quando una parte dei consumi risulti corretta.
D.L. n. 185/2008, art. 27, comma 18
Consente l'applicazione della sanzione del 200% in relazione all'utilizzo indebito di crediti, ma la sanzione deve essere parametrata soltanto all'importo effettivamente non spettante.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
L'appello tributario è ammissibile quando contiene motivi specifici e puntuali di critica alla sentenza impugnata.
D.L. n. 78/2015, art. 4-bis, comma 2
Consente ai dirigenti delle agenzie fiscali di delegare determinate funzioni a funzionari della terza area in possesso dei requisiti professionali previsti; la delega ha legittimato il funzionario che aveva sottoscritto l'appello dell'Agenzia.
Massime di principio
- La presentazione di una dichiarazione sostitutiva non comporta automaticamente la perdita integrale dell'agevolazione in caso di irregolarità parziali: la decadenza deve essere limitata ai benefici direttamente collegati ai dati non veritieri o non documentati.
- Il contribuente deve conservare e produrre una documentazione coerente e completa dei consumi, delle fatture, delle targhe, dei DAS, dei quantitativi erogati e delle caratteristiche dei veicoli; in mancanza, il recupero del beneficio è legittimo.
- Le sanzioni proporzionali all'indebita compensazione devono essere calcolate esclusivamente sull'importo del credito realmente non spettante, non sull'intero ammontare originariamente compensato.
- La natura di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà consente all'Amministrazione di verificare la veridicità dei fatti dichiarati e di applicare la decadenza prevista dall'art. 75 del d.P.R. 445/2000, ma non autorizza una sanzione generalizzata e sproporzionata.
- Il superamento dei termini procedimentali previsti per i controlli non determina necessariamente la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertare irregolarità sostanziali, salvo specifiche conseguenze previste dalla legge.
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