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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13054/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Livorno nei confronti dell'imputato per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Avverso la sentenza di appello, il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la motivazione sul punto fosse insufficiente o non corretta. La Corte di merito aveva negato le attenuanti valorizzando i precedenti penali e un comportamento processuale negativo, consistente nella distruzione del dispositivo di controllo che era stato applicato all'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche fosse stato congruamente motivato sulla base dei precedenti penali e di un ulteriore elemento negativo relativo alla personalità e al comportamento processuale dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È la norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica ulteriormente la condotta, ma indica il titolo di reato in materia di stupefacenti.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; il loro diniego può essere fondato su precedenti penali e su ulteriori elementi negativi della personalità o del comportamento dell'imputato.

  • art. 133 c.p.

    Criterio di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere; può essere richiamato dal giudice per motivare la concessione o l'esclusione delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice faccia riferimento ai precedenti penali dell'imputato, specie se accompagnati da ulteriori elementi negativi desumibili dal comportamento processuale o dalla personalità.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e dunque inammissibile, la Corte può applicare la disciplina sanzionatoria dell'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
  • La verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità rileva ai fini dell'applicazione dell'onere economico aggiuntivo conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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