Sentenza n. 11324/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza, fondato su due notizie di reato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva inizialmente impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sulla domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992; nelle more, l'Amministrazione aveva adottato un diniego espresso, impugnato con motivi aggiunti. Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, l'omessa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo che il caricamento sul portale CIVES non costituisse una comunicazione valida. Ha inoltre dedotto difetto di motivazione e carenza di istruttoria, contestando l'utilizzo di una notizia di reato del 2010, originata da una denuncia dell'ex moglie che non aveva dato luogo ad alcun procedimento penale e che sarebbe stata presentata per finalità ritorsive, nonché di una notizia di reato del 2017, relativa a una conflittualità condominiale, definita con archiviazione del GIP nel 2020, prima dell'adozione del diniego. Il ricorrente ha lamentato che tali circostanze non fossero state contestualizzate né aggiornate e che non fosse stata considerata la sua complessiva integrazione sociale, familiare ed economica in Italia.
La decisione
Il ricorso introduttivo contro il silenzio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto il diniego espresso. Il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto. Il giudice ha respinto la censura relativa all'omesso preavviso di diniego, ritenendo valida la comunicazione effettuata mediante inserimento nel sistema informatico CIVES, al quale il richiedente poteva accedere con le proprie credenziali. Tale modalità è stata ritenuta coerente con la gestione telematica obbligatoria delle domande di cittadinanza e idonea a garantire la partecipazione procedimentale. Nel merito, il diniego è stato annullato per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Quanto alla notizia di reato del 2010, l'Amministrazione l'aveva considerata in modo acritico, senza approfondire il diverso esito della denuncia presentata dal ricorrente contro l'ex moglie, la mancata instaurazione di un procedimento penale a seguito della denuncia presentata da quest'ultima e gli elementi risultanti dal provvedimento del Tribunale per i minorenni sulla decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale. Quanto alla notizia di reato del 2017, il Ministero non aveva considerato l'archiviazione intervenuta nel 2020 né il contesto di conflittualità condominiale, fondando il diniego su un quadro fattuale non aggiornato. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza e l'autonomia della valutazione amministrativa rispetto all'accertamento penale, il TAR ha ritenuto necessario un esame completo, attuale e contestualizzato delle vicende e una motivazione puntuale sulle ragioni per cui esse sarebbero comunque indicative della mancata integrazione e prevalenti sull'interesse del richiedente. Il Ministero dovrà rivalutare la posizione complessiva del richiedente e, in caso di nuovo diniego, motivare adeguatamente le ragioni della decisione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione implica una valutazione ampiamente discrezionale sull'integrazione e sull'idoneità del richiedente ad assumere i doveri connessi allo status civitatis.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di diniego può essere validamente comunicato mediante il sistema informatico CIVES, quando tale modalità costituisce il canale telematico previsto per la gestione delle domande di cittadinanza e consente al richiedente di conoscere l'atto e partecipare al procedimento.
art. 3-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)
La disposizione concorre a fondare la legittimità dell'interlocuzione telematica tra Amministrazione e richiedente nel procedimento di cittadinanza.
art. 33, comma 2-bis, d.l. n. 63/2013, convertito in l. n. 98/2013
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici
La norma supporta l'utilizzo degli strumenti informatici e del canale telematico nei procedimenti di rilascio della cittadinanza.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il ricorso contro il silenzio è divenuto improcedibile per sopravvenuta adozione del provvedimento espresso.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza per residenza decennale è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione: la residenza costituisce soltanto un presupposto per la domanda e non fonda un diritto automatico alla concessione dello status civitatis.
- Il diniego di cittadinanza fondato su vicende penalmente rilevanti deve essere sostenuto da un'istruttoria completa, aggiornata e contestualizzata, considerando lo stadio del procedimento penale, la natura dei fatti, il tempo trascorso e gli eventuali sviluppi intervenuti prima della decisione.
- La mera esistenza di una denuncia o di una notizia di reato non consente di per sé un diniego adeguatamente motivato quando l'Amministrazione ometta di verificare gli sviluppi della vicenda e gli elementi idonei a ridimensionarne il significato indiziario.
- L'archiviazione non dimostra automaticamente l'insussistenza del fatto storico e non vincola la valutazione amministrativa, ma la sua mancata considerazione, quando anteriore al diniego, determina un deficit istruttorio e impone una motivazione puntuale sulle ragioni dell'eventuale rilievo ancora attribuito alla vicenda.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale in materia di cittadinanza resta estrinseco e riguarda, in particolare, la completezza dell'istruttoria, la veridicità e attualità dei fatti, nonché la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
- Nel procedimento telematico di cittadinanza, il preavviso di diniego può essere comunicato mediante il portale informatico istituzionale, se il richiedente è stato posto in condizione di accedervi e di partecipare al procedimento secondo le modalità operative previamente stabilite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1352/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1353/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1354/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1355/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 96/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →