Sentenza n. 429/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione di conclusione della conferenza di servizi, provvedimento unico di preavviso di diniego n. 70 dell''1.6.2023, emesso dalla responsabile del SUAPE dell''Unione dei Comuni del Sulcis, in data 1.6.2023, prot. 1233 dell’1.6.2023;” - dei pareri: a) del direttore del Servizio tutela del paesaggio della Sardegna meridionale dell''Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna (prot. n. 20016 del 26.4.2023) che ha ritenuto il progetto non conforme alle NTA del PPR per mancanza dei requisiti dimensionali del lotto; b) della responsabile dell''Area tecnica del Comune di San Giovanni Suergiu (prot. n. 6697 del 25.5.2023) che ha ritenuto il progetto non conforme alle NTA del PPR per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall''art. 83.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di conclusione della conferenza di servizi e provvedimento unico di preavviso di diniego dell'autorizzazione alla realizzazione di una piscina pertinenziale a servizio di un fabbricato rurale residenziale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego formatosi nell'ambito del procedimento SUAPE e i presupposti pareri negativo regionale e comunale relativi alla realizzazione di una piscina di circa 77 mc presso un fabbricato rurale sito in zona agricola, deducendo la violazione dell'art. 1 della l.r. Sardegna n. 1/2021, dell'art. 3 d.P.G.R. Sardegna n. 228/1994, dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 83 delle NTA del PPR, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di istruttoria. Con il primo motivo ha sostenuto che il parere paesaggistico regionale avesse illegittimamente applicato il limite dei 3 ettari previsto dall'art. 83, comma 2, delle NTA del PPR, mentre la disciplina regionale avrebbe fissato la soglia minima in un ettaro; ha inoltre affermato che la piscina, quale pertinenza di 77 mc, fosse assentibile ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b). Con il secondo motivo ha contestato il parere comunale, sostenendo che l'art. 83, comma 1, riguardasse soltanto nuovi edifici agricoli e non una piscina pertinenziale di modeste dimensioni e che, comunque, il Comune non avesse adeguatamente istruito l'assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'imprenditore agricolo. Con il terzo motivo ha dedotto che l'art. 83, comma 1, lett. b), non richiedesse lo svolgimento attuale di attività agricola, essendo sufficiente la proprietà di un'abitazione in zona rurale. Il ricorrente non ha presentato osservazioni al preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il provvedimento come atto plurimotivato e ha rilevato che è sufficiente la legittimità di una sola autonoma ragione decisoria per sostenere il diniego. Applicando il principio della ragione più liquida, ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ritenendoli infondati. L'art. 83, comma 1, lett. a), delle NTA del PPR consente nuove edificazioni in zona agricola soltanto quando siano indispensabili alla conduzione del fondo e sussista una stretta connessione funzionale con l'attività agricola o zootecnica; il comma 3 impone al responsabile comunale di verificare i requisiti soggettivi dell'azienda o dell'imprenditore agricolo, gravando sul richiedente l'onere di dimostrare concretamente tale nesso. L'art. 83, comma 1, lett. b), non era comunque applicabile perché riguarda strutture di appoggio non residenziali fino a 30 mq per fondi da 3 a 10 ettari, mentre il fondo in esame aveva un'estensione di 10.120 mq, inferiore alla soglia minima. Il Collegio ha inoltre affermato che, in zona agricola, anche le pertinenze residenziali, comprese le piscine, devono rispettare i medesimi requisiti del fabbricato residenziale e sono assentibili solo quando la residenza e la pertinenza siano concretamente funzionali all'attività agricola, richiedendo, in particolare, la prova della presenza assidua sul fondo e del nesso di strumentalità. Nel caso concreto il ricorrente non ha fornito una relazione agronomica, un programma di attività o altri elementi idonei a dimostrare tale connessione; la piscina è stata quindi ritenuta opera di svago, non indispensabile né strumentale alla conduzione del fondo. Il parere comunale e il diniego sono stati pertanto ritenuti legittimi, senza necessità di esaminare il primo motivo, essendo comunque sufficiente la motivazione fondata sul parere comunale. Spese di lite integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 83 NTA del PPR della Sardegna
La costruzione di nuovi edifici in zona agricola è consentita solo per opere indispensabili alla conduzione del fondo e alle attrezzature necessarie per le attività aziendali; le strutture di appoggio non residenziali sono previste per fondi da 3 fino a 10 ettari.
La disposizione richiede un nesso funzionale concreto tra intervento edilizio e conduzione agricola; tale requisito si applica anche alle pertinenze residenziali, comprese le piscine. La lett. b) non è applicabile a fondi inferiori a 3 ettari.
art. 83, comma 3, NTA del PPR della Sardegna
Il responsabile comunale del procedimento deve accertare il possesso dei requisiti soggettivi dell'azienda o dell'imprenditore agricolo.
L'amministrazione deve verificare i requisiti soggettivi e il richiedente deve fornire elementi concreti sulla sussistenza del rapporto di strumentalità tra intervento e attività agricola.
art. 1 l.r. Sardegna 18 gennaio 2021, n. 1
Il ricorrente ne ha invocato l'applicazione in relazione alla soglia minima dei lotti agricoli, ma il TAR non ha deciso il primo motivo, ritenendo sufficiente la legittimità autonoma del diniego comunale.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La censura relativa alla violazione dell'obbligo di motivazione e al difetto di istruttoria non è stata accolta; il diniego è risultato adeguatamente sostenuto dalla verifica comunale dell'assenza del nesso di strumentalità.
art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il provvedimento impugnato aveva valenza di preavviso di rigetto; il ricorrente non ha presentato osservazioni e il provvedimento ha consolidato i propri effetti reiettivi.
Massime di principio
- In zona agricola, la realizzazione di edifici e pertinenze residenziali è assentibile soltanto quando sia dimostrata una concreta e diretta connessione funzionale con la conduzione agricola o zootecnica del fondo.
- Il requisito di strumentalità rispetto all'attività agricola si applica anche alle pertinenze dell'abitazione rurale, comprese le piscine: la loro natura pertinenziale o la modesta dimensione non escludono la necessità di dimostrare la funzionalità agricola dell'intervento.
- L'onere di dimostrare il nesso tra edificazione e conduzione agricola grava sul richiedente, che deve fornire elementi concreti, quali una relazione agronomica, un programma di attività e dati sulle caratteristiche del fondo, sulla superficie coltivata, sul tempo di lavoro e sul reddito agricolo.
- La disciplina che consente strutture di appoggio non residenziali per fondi di estensione compresa tra 3 e 10 ettari non è applicabile a un fondo di estensione inferiore alla soglia minima di 3 ettari.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più autonome ragioni, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a conservarne gli effetti e a determinare il rigetto del ricorso, anche se le altre motivazioni siano contestate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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