Cassazione Penale, Sentenza n. 14988/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della confisca facoltativa del telefono cellulare (Apple iPhone 13 Pro): si censura la motivazione del Tribunale ritenuta insufficiente perché non avrebbe dimostrato l'attinenza effettiva del bene al reato né argomentato adeguatamente sulla pericolosità del mantenimento della "res" nella disponibilità dell'imputato e sulla probabilità di reiterazione dell'attività criminosa
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale che aveva dimostrato il nesso di strumentalità tra il telefono e il reato (stabile utilizzazione per contatti finalizzati allo spaccio: numeri in rubrica, contenuto delle chat, numerose fotografie di ingenti somme di denaro e di sostanze stupefacenti) e aveva spiegato perché il mantenimento della "res" dal parte dell'imputato avrebbe potuto incentivare la commissione di ulteriori reati. Conseguentemente è stata confermata la confisca e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come indicato nel dispositivo della sentenza (importo non riportato nel testo fornito).
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90
Norma penale che punisce la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; riferimento al reato per cui è stata applicata la pena concordata
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), con la quale il Tribunale aveva pronunciato la sentenza impugnata
art. 240, comma 1, cod. pen.
Disciplina la confisca facoltativa delle cose che servirono a commettere il reato; la Corte richiama l'interpretazione secondo cui è necessario dimostrare un nesso di strumentalità concreto e motivare anche la pericolosità/il rischio di reiterazione per giustificare la misura ablativa
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla condanna al pagamento della sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non si è constatata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La confisca facoltativa di beni usati per commettere reati è legittima solo se il giudice dimostra un nesso di strumentalità concreto e non meramente occasionale tra bene e reato
- Poiché la confisca facoltativa ha natura preventiva, oltre a provare che il bene è servito per il reato il giudice deve motivare perché il mantenimento della "res" in capo all'imputato renda probabile la reiterazione criminosa (quid pluris)
- Il telefono cellulare può essere confiscato quando emergono elementi concreti del suo uso per la commissione dell'illecito (rubrica, contenuti delle chat, fotografie indicative di attività di spaccio), che dimostrino la stabile utilizzazione strumentale
- In sede di ricorso in Cassazione il sindacato riguarda la completezza e adeguatezza della motivazione: se il motivo addotto dall'appellante è generico e la motivazione del giudice a quo è circostanziata la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile
- Per la difesa, per contrastare una confisca di un dispositivo occorre contestare i fatti specifici (es. dimostrare assenza di effettivo uso per lo spaccio, uso promiscuo o riconducibilità a terzi) e richiedere misure meno afflittive o la restituzione a fronte di prove contrarie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14960/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14961/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14963/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14964/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14966/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14967/2023 del 11/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →