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Sentenza

Sentenza n. 491/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della det. n. 73 del 27.01.2023 cod. cifra 106/DIR/2023/00073, di approvazione dei verbali e graduatorie della Commissione esaminatrice e nomina vincitori come risultanti in ultimo dal verbale n. 14 della seduta del 17.01.2023, profilo Specialista Risorse Economiche e Finanziarie, Bando n. 25 area “Economico-finanziaria”, in parte qua, pubblicata sul BURP del 02.02.2023 nonché, per quanto di ragione, dell'Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia del 31.01.2023, laddove si rende nota l'approvazione delle suddette graduatorie; quanto ai motivi aggiunti: - dell'atto dirigenziale n. 565 del 15.05.2023 (Cod. cifra 106/DIR/2023/00565, doc. n. 19), avente ad oggetto Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “Area Economico-Finanziaria” - profilo professionale “Specialista risorse economico-finanziarie”, n. 18 posti - Rettifica e approvazione graduatoria di cui alla D.D. 73 del 27.01.2023.

Giustizia amministrativa202300434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: approvazione e successiva rettifica della graduatoria di un concorso regionale per 18 posti di specialista risorse economico-finanziarie, con mancata attribuzione di 1,5 punti per il diploma di laurea del vecchio ordinamento

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno partecipato al concorso regionale per 18 posti di categoria D, profilo di specialista risorse economico-finanziarie. Il bando prevedeva, tra i titoli aggiuntivi, l'attribuzione di 1,5 punti per una laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo utilizzato per l'ammissione, escludendo le lauree propedeutiche alla laurea specialistica o magistrale utilizzata per l'ammissione. Tutti i ricorrenti avevano dichiarato il possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento e contestavano la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo, deducendo violazione della normativa di settore ed eccesso di potere e chiedendo l'annullamento degli atti di approvazione e rettifica della graduatoria, nonché l'accertamento del diritto al riconoscimento di 1,5 punti. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo e, nel merito, l'infondatezza delle censure. Il TAR ha esaminato l'eccezione preliminare, rilevando che i ricorrenti occupavano posizioni diverse in graduatoria, avevano conseguito punteggi differenti nella prova scritta e, in caso di riconoscimento del punteggio, avrebbero aspirato a collocarsi in posizioni ulteriormente differenti, con possibile interferenza reciproca anche rispetto a futuri scorrimenti o utilizzi della graduatoria da parte di altri enti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per violazione dei presupposti del ricorso collettivo. Secondo il Collegio, tale forma di ricorso è ammissibile soltanto quando ricorrono congiuntamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, comprensiva dell'identità dell'oggetto delle domande, del contenuto degli atti impugnati e dei motivi, e l'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti. Nella fattispecie, l'identità della questione giuridica relativa al punteggio aggiuntivo non era sufficiente: la graduatoria costituiva un atto plurimo a contenuto differenziato rispetto a ciascun candidato, le posizioni in graduatoria e i punteggi di prova erano diversi e l'attribuzione del medesimo incremento avrebbe prodotto effetti individuali differenti. Inoltre, i ricorrenti si trovavano in potenziale conflitto, poiché ciascuno mirava a scalare la graduatoria e la diversa collocazione incideva sulla prova di resistenza, nonché sulle prospettive di scorrimento e di utilizzo della graduatoria. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito la legittimità della mancata attribuzione del punteggio. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 4, lett. a), del bando di concorso

    1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso

    La disposizione era posta a fondamento della pretesa sostanziale dei candidati, ma il TAR non ne ha esaminato l'applicazione, avendo definito il giudizio in rito.

  • art. 2 del bando di concorso

    Prevedeva, tra i requisiti di ammissione, il possesso alternativo di laurea di primo livello, laurea magistrale o titoli di ordinamento previgente equiparati; il suo contenuto rileva per individuare il titolo utilizzato per l'ammissione e quello eventualmente valutabile come aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è ammissibile soltanto quando ricorrono congiuntamente l'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, tra essi.
  • La mera identità della questione giuridica dedotta non rende ammissibile il ricorso collettivo quando i ricorrenti sono destinatari di posizioni individuali differenziate all'interno di una graduatoria, con punteggi e collocazioni diversi e con effetti potenzialmente diversi dell'accoglimento della domanda.
  • Una graduatoria concorsuale, pur risultando formalmente da un unico provvedimento, può avere contenuto plurimo e differenziato nei confronti dei singoli graduati; tale differenziazione impedisce di presumere l'identità delle posizioni processuali necessaria per il ricorso collettivo.
  • La potenziale conflittualità tra candidati ricorrenti può derivare dalla diversa incidenza dell'accoglimento sulla posizione in graduatoria e dalle contrapposte prospettive di scorrimento o di utilizzo della graduatoria, rendendo non univoca la prova di resistenza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAbuso del diritto e del processo

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