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Ordinanza

Ordinanza n. 1980/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: precedente sentenza del TAR che aveva ordinato al Ministero della Giustizia l’esecuzione del decreto ingiuntivo e previsto, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio riguarda l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 86/2019 emesso dalla Corte di Appello di Caltanissetta. Con precedente sentenza n. 1547/2026, il TAR aveva accolto il ricorso per ottemperanza e ordinato al Ministero di provvedere entro sessanta giorni, prevedendo, in caso di inutile decorso del termine, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta. Il Ministero della Giustizia ha presentato istanza di correzione dell’errore materiale e ha chiesto chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a. Ha dedotto che il riferimento contenuto nella sentenza a un “dirigente” del Ministero, quale commissario ad acta, non era più conforme alla disciplina vigente richiamata dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 817, lettera g), della legge n. 213/2024, che individua un funzionario dell’amministrazione soccombente. Ha inoltre chiesto di chiarire quale articolazione ministeriale dovesse individuare il commissario, considerato che la gestione centralizzata dei pagamenti relativi al capitolo di spesa indicato è affidata al Dipartimento per gli Affari di Giustizia, nell’ambito del progetto “Pinto Paga”, e non al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale, rilevando che la precedente sentenza aveva indicato per mero errore un “dirigente” quale commissario ad acta, mentre la disciplina vigente richiede un “funzionario”. Ha quindi disposto la sostituzione della parola “dirigente” con la parola “funzionario” nel punto indicato della motivazione della sentenza n. 1547/2026. Ha inoltre reso i chiarimenti richiesti ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., precisando che, in caso di mancata ottemperanza del Ministero entro il termine di sessanta giorni stabilito dalla sentenza, l’esecuzione sostitutiva dovrà essere compiuta, nei successivi sessanta giorni, da un funzionario del Ministero della Giustizia individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia. Il provvedimento non modifica l’ordine di esecuzione del giudicato, ma ne corregge il riferimento soggettivo e chiarisce le modalità di nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    un funzionario dell’amministrazione soccombente, a cui è riconosciuto come compenso per l’attività svolta un importo non superiore a 150 euro lordi per ciascun incarico definito, nei limiti dello stanziamento previsto

    La disposizione, nella formulazione vigente, richiede che il commissario ad acta per l’esecuzione sia un funzionario dell’amministrazione soccombente, non un dirigente.

  • art. 1, comma 817, lettera g), legge 30 dicembre 2024, n. 213

    La modifica normativa ha sostituito il riferimento al dirigente con quello al funzionario ai fini dell’individuazione del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fornire chiarimenti sulle modalità di esecuzione della propria pronuncia.

Massime di principio

  • Quando la disciplina sopravvenuta ha sostituito il requisito del dirigente con quello del funzionario dell’amministrazione soccombente, la designazione del commissario ad acta contenuta in una precedente pronuncia deve essere corretta in conformità alla normativa vigente alla data della decisione.
  • L’errore materiale relativo alla qualifica del commissario ad acta può essere corretto dal giudice mediante la sostituzione del riferimento non più vigente, senza necessità di modificare il contenuto sostanziale dell’ordine di ottemperanza.
  • Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, il giudice può chiarire che il commissario ad acta debba essere individuato dall’articolazione ministeriale competente per la gestione effettiva del capitolo di spesa e del flusso amministrativo dei pagamenti.
  • Qualora l’amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato, il commissario ad acta deve provvedere in via sostitutiva entro l’ulteriore termine stabilito dal giudice dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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