Cassazione Penale, Sentenza n. 17760/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per truffa aggravata contestando che: 1) le quote di TFR destinate al fondo pensione costituiscono retribuzione differita e, dopo il d.lgs. n. 252/2005, l'omesso versamento è inquadrabile come inadempimento contrattuale con legittimazione all'azione spettante al lavoratore e non come fattispecie fraudolenta; l'indicazione in busta paga delle trattenute non versate sarebbe un obbligo formale (legge n. 4/1953, art. 1) e non un artificio o raggiro; 2) travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione: i lavoratori sarebbero stati in grado di conoscere tempestivamente la propria posizione (accesso ai dati del Fondo Cometa), il debito era esposto a bilancio, le somme sarebbero state impiegate per la continuità aziendale e il concordato avrebbe poi ripristinato le posizioni con conseguente assenza di danno patrimoniale, quindi mancherebbero l'artificio, il dolo e il danno richiesti dall'art. 640 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le sentenze di merito (Tribunale e Corte d'appello di Roma) siano conformi e abbiano motivato compiutamente la decisione, fondandola su valutazioni di fatto insindacabili in Cassazione. In particolare la Corte ha ritenuto che: l'indicazione in busta paga di trattenute non effettivamente versate possa costituire artificio idoneo a creare una falsa rappresentazione della posizione contributiva e quindi integrare l'elemento materiale del reato di truffa; la circostanza che l'obbligo di indicazione esista non esclusa la rilevanza penale quando l'adempimento formale sia usato in modo ingannevole; la conoscenza successiva dei lavoratori o le riparazioni intervenute non cancellano retroattivamente l'inganno già pienamente consumato; l'impiego delle somme per esigenze aziendali non esclude il fine di appropriazione e l'indebito profitto. Conseguenze pratiche: il ricorso è respinto, restano confermate le condanne di merito (pena di 1 anno di reclusione e 500 euro di multa in primo grado confermata dalla Corte d'appello), il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa per alcune parti civili (liquidate in 3.686,00 euro oltre accessori per le parti indicate). La richiesta del Procuratore generale di annullamento senza rinvio è stata ritenuta non esaminabile nella parte eccedente il devolutum dell'impugnazione.
Norme richiamate
legge n. 4 del 1953
L'obbligo di indicare in busta paga gli elementi retributivi e le trattenute è confermato, ma la Corte rileva che l'adempimento formale non esclude la rilevanza penale se i dati indicati sono falsi e usati per ingannare il lavoratore
codice penale
La Corte applica l'articolo alla fattispecie ritenendo integrati gli elementi dell'artificio e del raggiro quando la falsità delle indicazioni in documenti rivolti al prestatore induce in errore circa la posizione contributiva e produce danno patrimoniale
d.lgs. n. 252 del 2005
Richiamato dalla difesa per sostenere che l'omesso versamento alle forme di previdenza integrativa è questione contrattuale e che l'azione spettante è del lavoratore; la Corte però ritiene che l'assetto normativo non escluda la rilevanza penale quando vi sia uso ingannevole delle indicazioni
codice di procedura penale
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
codice di procedura penale
Richiamato per affermare il limite delle conclusioni del Procuratore generale rispetto al devoluto: la Corte non può esaminare questioni non dedotte dall'imputato nel ricorso
codice di procedura penale
Principio devolutivo richiamato per delimitare l'ambito di cognizione della Corte di Cassazione ai motivi dedotti con il ricorso
Massime di principio
- L'indicazione in busta paga di trattenute previdenziali non corrispondenti a versamenti reali può costituire, se usata in modo ingannevole, un artificio idoneo a integrare il reato di truffa: l'adempimento formale non esclude la responsabilità penale se la rappresentazione è falsa e idonea a trarre in inganno
- La conoscenza successiva, da parte delle persone offese, dell'illiceità del comportamento e gli eventuali atti riparatori successivi non cancellano retroattivamente la consumazione della truffa né eliminano il danno già prodotto dal momento dell'inganno
- L'uso delle somme trattenute ma non versate per esigenze aziendali o per la continuità produttiva non costituisce di per sé esimente rispetto al reato di appropriazione indebita o truffa se l'operazione è avvenuta mediante artifici e procurato inganno
- La prova della condotta fraudolenta può fondarsi anche su valutazioni di tipo documentale e testimoniale relative alla sistematicità dell'omissione e alla destinazione delle somme; tali valutazioni di fatto sono in gran parte insindacabili in sede di legittimità salvo vizi manifesti di logica
- In sede di cassazione la Corte è vincolata al devoluto: sono valutabili soltanto i motivi effettivamente dedotti nel ricorso, e le conclusioni del Pubblico Ministero sono esaminabili solo nella misura in cui siano pertinenti a tali motivi
- Chi propone ricorso deve curarne l'ammissibilità formale; un ricorso inammissibile comporta la condanna alle spese e può determinare sanzioni pecuniarie a titolo di cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17656/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17657/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17661/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17662/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17664/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17665/2026 del 18/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →