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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17760/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per truffa aggravata contestando che: 1) le quote di TFR destinate al fondo pensione costituiscono retribuzione differita e, dopo il d.lgs. n. 252/2005, l'omesso versamento è inquadrabile come inadempimento contrattuale con legittimazione all'azione spettante al lavoratore e non come fattispecie fraudolenta; l'indicazione in busta paga delle trattenute non versate sarebbe un obbligo formale (legge n. 4/1953, art. 1) e non un artificio o raggiro; 2) travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione: i lavoratori sarebbero stati in grado di conoscere tempestivamente la propria posizione (accesso ai dati del Fondo Cometa), il debito era esposto a bilancio, le somme sarebbero state impiegate per la continuità aziendale e il concordato avrebbe poi ripristinato le posizioni con conseguente assenza di danno patrimoniale, quindi mancherebbero l'artificio, il dolo e il danno richiesti dall'art. 640 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le sentenze di merito (Tribunale e Corte d'appello di Roma) siano conformi e abbiano motivato compiutamente la decisione, fondandola su valutazioni di fatto insindacabili in Cassazione. In particolare la Corte ha ritenuto che: l'indicazione in busta paga di trattenute non effettivamente versate possa costituire artificio idoneo a creare una falsa rappresentazione della posizione contributiva e quindi integrare l'elemento materiale del reato di truffa; la circostanza che l'obbligo di indicazione esista non esclusa la rilevanza penale quando l'adempimento formale sia usato in modo ingannevole; la conoscenza successiva dei lavoratori o le riparazioni intervenute non cancellano retroattivamente l'inganno già pienamente consumato; l'impiego delle somme per esigenze aziendali non esclude il fine di appropriazione e l'indebito profitto. Conseguenze pratiche: il ricorso è respinto, restano confermate le condanne di merito (pena di 1 anno di reclusione e 500 euro di multa in primo grado confermata dalla Corte d'appello), il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa per alcune parti civili (liquidate in 3.686,00 euro oltre accessori per le parti indicate). La richiesta del Procuratore generale di annullamento senza rinvio è stata ritenuta non esaminabile nella parte eccedente il devolutum dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • legge n. 4 del 1953

    L'obbligo di indicare in busta paga gli elementi retributivi e le trattenute è confermato, ma la Corte rileva che l'adempimento formale non esclude la rilevanza penale se i dati indicati sono falsi e usati per ingannare il lavoratore

  • codice penale

    La Corte applica l'articolo alla fattispecie ritenendo integrati gli elementi dell'artificio e del raggiro quando la falsità delle indicazioni in documenti rivolti al prestatore induce in errore circa la posizione contributiva e produce danno patrimoniale

  • d.lgs. n. 252 del 2005

    Richiamato dalla difesa per sostenere che l'omesso versamento alle forme di previdenza integrativa è questione contrattuale e che l'azione spettante è del lavoratore; la Corte però ritiene che l'assetto normativo non escluda la rilevanza penale quando vi sia uso ingannevole delle indicazioni

  • codice di procedura penale

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso

  • codice di procedura penale

    Richiamato per affermare il limite delle conclusioni del Procuratore generale rispetto al devoluto: la Corte non può esaminare questioni non dedotte dall'imputato nel ricorso

  • codice di procedura penale

    Principio devolutivo richiamato per delimitare l'ambito di cognizione della Corte di Cassazione ai motivi dedotti con il ricorso

Massime di principio

  • L'indicazione in busta paga di trattenute previdenziali non corrispondenti a versamenti reali può costituire, se usata in modo ingannevole, un artificio idoneo a integrare il reato di truffa: l'adempimento formale non esclude la responsabilità penale se la rappresentazione è falsa e idonea a trarre in inganno
  • La conoscenza successiva, da parte delle persone offese, dell'illiceità del comportamento e gli eventuali atti riparatori successivi non cancellano retroattivamente la consumazione della truffa né eliminano il danno già prodotto dal momento dell'inganno
  • L'uso delle somme trattenute ma non versate per esigenze aziendali o per la continuità produttiva non costituisce di per sé esimente rispetto al reato di appropriazione indebita o truffa se l'operazione è avvenuta mediante artifici e procurato inganno
  • La prova della condotta fraudolenta può fondarsi anche su valutazioni di tipo documentale e testimoniale relative alla sistematicità dell'omissione e alla destinazione delle somme; tali valutazioni di fatto sono in gran parte insindacabili in sede di legittimità salvo vizi manifesti di logica
  • In sede di cassazione la Corte è vincolata al devoluto: sono valutabili soltanto i motivi effettivamente dedotti nel ricorso, e le conclusioni del Pubblico Ministero sono esaminabili solo nella misura in cui siano pertinenti a tali motivi
  • Chi propone ricorso deve curarne l'ammissibilità formale; un ricorso inammissibile comporta la condanna alle spese e può determinare sanzioni pecuniarie a titolo di cassa delle ammende

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