Sentenza n. 4473/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Alfa Hospital S.r.l. il 20/2/2023: Annullamento determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Alfa Hospital S.r.l. il 27/3/2023: Annullamento determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell''''8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto all'amministrazione in base alla sopravvenuta normativa. La sentenza non esamina nel merito i vizi dedotti contro i decreti ministeriali e le determinazioni regionali. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.
Atto impugnato: D.M. 6 luglio 2022, D.M. 6 ottobre 2022 e, con motivi aggiunti, determinazioni della Regione Puglia del 12 dicembre 2022 e dell'8 febbraio 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con ricorso introduttivo, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e, con motivi aggiunti, due determinazioni della Regione Puglia, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere saldato quanto dovuto all'amministrazione in applicazione della sopravvenuta normativa richiamata nella memoria depositata.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso in ragione della sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla cessazione della materia del contendere dichiarata dalla parte ricorrente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente dichiara la cessazione della materia del contendere e rappresenta di avere adempiuto alla sopravvenuta disciplina amministrativa, il giudice può dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione.
- La sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione di merito può derivare dall'adempimento dell'obbligazione posta a carico del ricorrente dalla normativa sopravvenuta, quando tale adempimento rende non più utile una pronuncia sugli atti impugnati.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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