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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25981/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in riforma della sentenza di primo grado, li aveva ritenuti responsabili del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (riqualificazione ai sensi dell'art. 640-bis c.p.), contestando che mancassero artifici e raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogatore e denunciando inoltre genericità dell'imputazione (violazione artt. 521 e 429 c.p.p.) che avrebbe impedito una difesa efficace

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per tardività: la sentenza impugnata è stata emessa l'08/07/2024 e la motivazione indicava il termine di 90 giorni (scaduto il 06/10/2024); il termine ordinario di 45 giorni per proporre ricorso (art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.) è quindi scaduto il 20/11/2024, mentre i ricorsi sono stati depositati il 30/11/2024. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando il giudizio d'appello è trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata tempestivamente avanzata istanza di partecipazione ex art. 598-bis c.p.p., l'imputato non può essere considerato "giudicato in assenza" e non trova pertanto applicazione l'aumento di quindici giorni del termine previsto dall'art. 585, comma 1-bis c.p.p.; perciò il termine rimane quello ordinario di 45 giorni. Conseguentemente i ricorsi sono inammissibili per tardività; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Citato come norma generale sulla concorso di persone nel reato (contestazione di concorso tra i due imputati)

  • art. 316-ter c.p.

    Norma originariamente richiamata nell'imputazione (riferimento alle indennità previdenziali), parte della ricostruzione fattuale a livello di merito

  • art. 640 c.p.

    Il GUP aveva ritenuto provata la condotta ma l'aveva qualificata come truffa semplice (art. 640), cui non è collegato l'arresto obbligatorio in flagranza e da ciò aveva derivato l'inutilizzabilità delle intercettazioni e l'assoluzione; la Corte d'appello ha invece ritenuto impugnabile tale qualificazione e ha riqualificato i fatti (vedi 640-bis)

  • art. 640-bis c.p.

    La Corte d'appello ha riqualificato il fatto come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis) e ha condannato gli imputati; la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della riclassificazione perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per tardività

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti per dedurre genericità dell'imputazione (impugnazione basata anche su vizi di formulazione dell'accusa); la Corte non ha esaminato il merito di tale censura per inammissibilità del ricorso

  • art. 429 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 521 c.p.p. dai ricorrenti in ordine alla genericità dell'imputazione; non valutato nel merito dalla Cassazione per tardività

  • art. 23, co. 8 D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Richiamati come base normativa per lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto (procedimento camerale non partecipato)

  • art. 23-bis, commi 1 e 3, d.l. n.137/2020

    Applicato per qualificare il procedimento d'appello come camerale non partecipato, essendo depositate le memorie ma non richiesta la partecipazione alle udienze

  • art. 544, comma 3 c.p.p.

    Richiama l'obbligo di indicare nella sentenza il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; la Corte ha fatto riferimento a tale indicazione per calcolare i termini successivi

  • art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Fissa il termine ordinario di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione avverso sentenze emesse con deposito della motivazione; la Corte ha applicato questo termine per giudicare la tardività

  • art. 585, comma 1-bis c.p.p.

    Prevede un aumento di 15 giorni del termine d'impugnazione nel caso di giudicato in assenza; la Corte ha ritenuto che tale aumento non si applichi quando il processo d'appello è stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non è stata avanzata istanza di partecipazione

  • art. 598-bis, comma 2 c.p.p.

    Norma che disciplina l'istanza di partecipazione al procedimento camerale; la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno avanzato tempestiva istanza ex art. 598-bis e pertanto non possono essere considerati "in assenza"

  • art. 616 c.p.p.

    In base a questa norma la Corte ha condannato i ricorrenti al versamento di una somma (equo ammenda) di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per l'inammissibilità dei ricorsi

  • Direttiva UE 2016/343, art. 8 e considerando n. 41

    Richiamata per confermare che la disciplina nazionale può prevedere procedimenti scritti o senza udienza purché compatibili con il diritto a un equo processo; la Corte usa questa premessa per giustificare la non estensione automatica dell'aumento di termine quando il procedimento è camerale non partecipato

Massime di principio

  • Se il giudizio d'appello è trattato con procedimento camerale non partecipato e non è stata tempestivamente avanzata istanza di partecipazione ex art. 598-bis c.p.p., l'imputato non è considerato "giudicato in assenza" e non beneficia dell'aumento di 15 giorni del termine d'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis c.p.p.; pertanto vale il termine ordinario di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione.
  • I termini per proporre impugnazioni decorrono in relazione al deposito della motivazione indicato ai sensi dell'art. 544 c.p.p.; il loro rispetto è imprescindibile: il deposito tardivo del ricorso determina l'inammissibilità anche se sussistono censure di merito potenzialmente rilevanti.
  • Le questioni di merito (riqualificazione del fatto tra art. 640 e art. 640-bis, vizi di genericità dell'imputazione, utilizzabilità di intercettazioni) non sono esaminate dalla Corte di legittimità se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi procedurali o temporali.
  • La possibilità, per lo Stato membro, di prevedere procedimenti scritti o senza udienza trova limite nel rispetto del diritto a un equo processo (Direttiva UE 2016/343): ciò giustifica regole nazionali che disciplinano l'assenza di udienza purché siano compatibili con garanzie difensive.
  • Il deposito tardivo del ricorso può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese processuali e a sanzioni (cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi cruciale un tempestivo controllo dei termini procedurali da parte della difesa.

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