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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05481/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di mutuo finalizzati al completamento di una struttura alberghiera, stipulati con clausole condizionali che imponevano ai mutuatari di eseguire determinati adempimenti entro un termine, con previsione di recesso della banca e restituzione delle somme già erogate in caso di mancato adempimento. Il tribunale aveva condannato i mutuatari a restituire quanto dovuto; la corte d’appello aveva respinto il gravame, ritenendo infondate le eccezioni di prescrizione del diritto della banca di risolvere/recedere e di illegittimità del recesso per mancata concessione del termine di cui all’art. 1845 c.c. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; violazione degli artt. 2935, 2836 e 2949 c.c. per avere la corte escluso lo scioglimento immediato dei contratti nonostante l’inadempimento delle condizioni; violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata prova della proroga concessa dalla banca; omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il mutuo definitivo non fosse mai stato stipulato, che l’ultima rata non fosse stata erogata per inadempimento e che quindi non potesse operare la disciplina della restituzione rateale. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a sovvertire un accertamento di fatto già compiuto dai giudici di merito: la banca aveva concesso una proroga, i mutui definitivi erano stati stipulati ancorché condizionati, ed era pattuito un diritto potestativo di recesso della banca in caso di mancato adempimento entro il termine. Poiché la sentenza d’appello era in regime di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. era inammissibile se non si indicavano e confrontavano le diverse rationes factuali di primo e secondo grado, onere non assolto dai ricorrenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era coerente con l’accertamento di merito secondo cui i mutui erano stati stipulati in forma definitiva ma condizionata, con proroga concessa dalla banca e con clausola di recesso a suo favore in caso di inadempimento dei mutuatari. Ha ritenuto che tutte le doglianze fossero, nella sostanza, critiche di merito non consentite in cassazione e, quanto al vizio motivazionale, che mancasse la specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado richiesta in ipotesi di doppia conforme. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la presunta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 1845 c.c.

    Evocato dai ricorrenti per contestare la legittimità del recesso della banca per mancata concessione del termine.

  • art. 2935 c.c.

    Invocato per sostenere che il diritto di recesso/scioglimento sarebbe sorto immediatamente per effetto dell’inadempimento delle condizioni.

  • art. 2836 c.c.

    Citate dai ricorrenti come norme asseritamente violate nella disciplina del recesso e della prescrizione.

  • art. 2949 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla prescrizione del diritto della banca di recedere/sciogliere i contratti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l’onere della prova sulla proroga concessa dalla banca.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per sostenere che la corte d’appello avrebbe posto a base della decisione fatti non provati o contestati.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione delle prove.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme e per difetto di specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato quale fondamento del regime di doppia conforme che limita la deducibilità del vizio motivazionale in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo dei ricorrenti di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base della medesima ricostruzione fattuale, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Le censure che, sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione.
  • Se i giudici di merito accertano che un contratto di mutuo è stato stipulato in forma definitiva ma subordinato all’adempimento di condizioni entro un termine, e che il creditore ha concesso una proroga prevista dal contratto, tale accertamento di fatto è insindacabile in sede di legittimità salvo specifiche censure ammissibili.
  • In presenza di clausola contrattuale che attribuisca al mutuante un diritto potestativo di recesso in caso di mancato adempimento dei mutuatari entro il termine pattuito, la decorrenza della prescrizione va valutata alla luce dell’accertamento fattuale sul termine effettivamente concesso e sulle eventuali proroghe.
  • La deduzione della mancata prova di una proroga o di un fatto decisivo richiede una censura puntuale e autosufficiente; non è sufficiente affermare in modo assertivo che il fatto non sia stato provato.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere la ratio decidendi; non ricorre quando la decisione esprime chiaramente l’accertamento fattuale e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
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Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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