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Ordinanza

Ordinanza n. 734/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento dell’atto del Comune di Arconate – area tecnica e servizi tecnici esterni, datato 27 marzo 2026, sottoscritto dal responsabile dell’area tecnica e servizi tecnici esterni, recante Istanza di permesso di costruire “convenzionato PCC1 – prot. 3443/2024, a conclusione del quale si trova l’asserzione che “la non conformazione del progetto alle N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T. vigente osta all’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire convenzionato presentato”; di tutti gli atti presupposti ed eventualmente consequenziali al suddetto atto, e segnatamente dell’atto del Comune di Arconate – area tecnica e servizi tecnici esterni, datato 27 novembre 2025, sottoscritto dal responsabile dell’area tecnica e servizi tecnici esterni, recante Diffida e sollecito alla conclusione del procedimento PCC1 – prot. 3443/2024 – mancato riscontro alla nota prot. 9462/2025 del 27.10.2025, a conclusione del quale l’Amministrazione comunica che “per conclusione dell’iter per l’accoglimento della richiesta di permesso di costruire convenzionato e successivo convenzionamento è necessario trasmettere la documentazione di cui all’art. 3 bis «Procedura di progetto urbano» delle NTA del Piano delle Regole del POGT vigente, funzionale all’attivazione di tale fase endoprocedimentale, preordinata alla focalizzazione, mediante un confronto dialettico, dei profili quantitativi dell’impianto progettuale”; dell’atto del Comune di Arconate – area tecnica e servizi tecnici esterni, datato 14 novembre 2024, sottoscritto dal responsabile dell’area tecnica e servizi tecnici esterni, recante Richiesta di permesso di costruire convenzionato n. 1 (progetto edilizio n. 58/32024) del 29.05.2024 al n. 3443 di prot. Sue – Progetto edilizio n. 58/2024. – Ai sensi dell’art. 28 bis del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. nei casi previsti dall’art. 33, comma 1, lettera f della Legge regionale n. 12/05 – Denominato Pcc1 – Ubicazione: in Via Moiona (foglio 3 particelle 277-280-517) – Riferimenti PGT: Ambito Tessuto della densificazione dello strumento urbanistico vigente, assoggettato a convenzione, con il quale il Comune comunicava che “per addivenire all’approvazione ed alla successiva stipula della convenzione, sono necessarie le seguenti integrazioni documentali e/o i seguenti adempimenti”, indicandone partitamente tre, e “integrare l’elaborato «Convenzione Urbanistica» sostanzialmente riscrivendone l’art. 4 e modificandone l’art. 6; dell’atto del Comune di Arconate – area tecnica e servizi tecnici esterni, datato 16 luglio 2024, sottoscritto dall’allora responsabile dell’area tecnica e servizi tecnici esterni, recante Richiesta di permesso di costruire convenzionato n. 1 (progetto edilizio n. 58/32024) del 29.05.2024 al n. 3443 di prot. Sue – Progetto edilizio n. 58/2024. – Ai sensi dell’art. 28 bis del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. nei casi previsti dall’art. 33, - comma 1, lettera f della Legge regionale n. 12/05 – Denominato Pcc1 – Ubicazione: in Via Moiona (foglio 3 particelle 277-280-517) – Riferimenti PGT: Ambito Tessuto della densificazione dello strumento urbanistico vigente, assoggettato a convenzione, con il quale il Comune – senza chiedere ulteriore documentazione – dava semplicemente un’indicazione progettuale circa la collocazione nell’area della parte dell’insediamento (mq 660) riservata all’ampliamento del “Parco esistente in via Moiona”, da localizzarsi “in continuità)” con la via Varese “allo scopo di creare un corridoio «centrale» a verde per la tutela e la valorizzazione dello stesso parco”; in parte qua, della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Arconate n. 51 del 23 dicembre 2024, Adozione variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente; in parte qua, della sconosciuta deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Arconate n. 34 del 26 luglio 2025, Approvazione variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente (siccome citato dalla stessa Amministrazione nelle premesse agli atti nn. 2 e 3) nonché per la condanna dell’ Amministrazioni chiamata in giudizio al risarcimento del danno conseguente alla lesione degli interessi legittimi dei proprietari dell’area interessata al permesso di costruire PCC1 a mente del PGT vigente per il Comune di Arconate oggetto del presente giudizio, in violazione delle norme anche costituzionali a tutela della proprietà e della libertà di iniziativa imprenditoriale, nonché del buon andamento e dell’imparzialità della amministrazione pubblica; e altresì alla “perdita di chance” in relazione all’illegittimo ritardo imposto alla conclusione del relativo procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, di un anno”, e ciò dal momento del verificarsi dell’illegittimo impedimento sino alla data di pronuncia della sentenza da parte di codesto Tribunale, rivalutando il credito risarcitorio al momento della pronuncia, oltre interessi fino al completo soddisfo, secondo la quantificazione che sarà definita in prosieguo del giudizio, ovvero secondo la determinazione equitativa di codesto Tribunale ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ.; nonché per la condanna dell’Amministrazione chiamata in giudizio al richiesto risarcimento del danno ingiusto.

Giustizia amministrativa202602022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto comunale del 27 marzo 2026 recante il diniego dell'istanza di permesso di costruire convenzionato PCC1, unitamente agli atti presupposti e connessi, nonché domanda risarcitoria per i danni derivanti dall'illegittimo impedimento e dal ritardo procedimentale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'atto del responsabile dell'area tecnica del Comune che, nell'ambito del procedimento relativo a un permesso di costruire convenzionato per un intervento edilizio in Via Moiona, ha ritenuto ostativa la non conformità del progetto alle Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole del PGT vigente. Sono stati impugnati anche gli atti comunali del luglio e novembre 2024 e del novembre 2025, con i quali erano state richieste integrazioni documentali, modifiche alla convenzione urbanistica e ulteriore documentazione relativa alla procedura di progetto urbano, nonché, in parte qua, le deliberazioni consiliari concernenti l'adozione e l'approvazione di una variante al Piano delle Regole del PGT. La ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla lesione degli interessi legittimi connessi alla proprietà e all'iniziativa imprenditoriale, nonché dalla perdita di chance e dal ritardo di circa un anno nella conclusione del procedimento. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, né ha deciso la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che gli interessi della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelati mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché mediante la concessione della sospensione cautelare. Ha quindi fissato l'udienza pubblica per la trattazione di merito al 7 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuto che gli interessi della ricorrente possano essere adeguatamente tutelati mediante una sollecita fissazione dell’udienza di merito

    In presenza di una domanda cautelare, il giudice può ritenere sufficiente, ai fini della tutela interinale, la fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando la sollecita fissazione dell'udienza di merito è ritenuta idonea a tutelare adeguatamente gli interessi della parte ricorrente, il giudice può non concedere la sospensione dell'atto impugnato e fissare direttamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una forma di tutela interinale alternativa all'adozione di una misura cautelare, senza anticipare la decisione sulle censure di legittimità o sulla domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiTutela cautelare
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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