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Sentenza

Sentenza n. 1730/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro e Previdenza n. 365/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, in relazione ai contratti a tempo determinato relativi agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero al pagamento complessivo di € 1.000,00. Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva il 28 luglio 2025, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’attestazione del passaggio in giudicato rilasciata il 22 gennaio 2026, l’Amministrazione non aveva attivato la Carta né accreditato le somme. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un Commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi suscettibili di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero e gli ha ordinato di attribuire al ricorrente la Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Direttore generale competente del Ministero, o un funzionario delegato, quale Commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, ritenendo non manifestamente iniqua la misura in ragione della protratta e ingiustificata inerzia, della semplicità degli adempimenti e dell’assenza di ragioni ostative rappresentate dall’Amministrazione. La penalità è stata determinata negli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza fino all’integrale adempimento o, comunque, fino alla scadenza del termine previsto per l’intervento del Commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 200,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, riconosciuto dal giudicato civile al ricorrente.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione integra, nel caso esaminato, un presupposto per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale disciplina per la determinazione e liquidazione, con separato decreto collegiale, del compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per dare attuazione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano comprovati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
  • Quando l’amministrazione non dimostra di avere adempiuto al comando contenuto nel giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente le attività necessarie all’esecuzione, precisandone contenuto, modalità e termine.
  • La persistente inerzia dell’amministrazione nell’eseguire un comando giudiziale chiaro e non complesso giustifica la nomina preventiva di un Commissario ad acta, destinato a intervenire dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo dell’amministrazione sia ingiustificato, l’adempimento richiesto non presenti particolare complessità e la misura non risulti manifestamente iniqua; essa può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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