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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9476/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Falciola chiedeva la rivendicazione di un appartamento in Milano asserendo di essere erede universale di Adriana Ferni Noseda, la quale aveva ricevuto per testamento dal marito Sergio Noseda Noja la proprietà dell'immobile; il marito aveva in precedenza dichiarato con atto pubblico (5/4/1982) di donare la nuda proprietà alla Provincia religiosa, accettata poi dalla Provincia con atto pubblico del 31/7/1985 non notificato al donante. La Provincia eccepiva di aver acquistato la proprietà per usucapione e chiedeva rimborsi. In primo grado il Tribunale diede ragione a Falciola; la Corte d'Appello riformò integralmente ritenendo perfezionata la donazione sulla base della conoscenza dell'accettazione (anche tramite una lettera del donante) e, comunque, riconoscendo l'usucapione a favore della Provincia. Falciola ricorse in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che l'art. 782 c.c. richiede la notificazione rituale dell'atto di accettazione e che, in mancanza, non si perfeziona la donazione né può decorrere l'usucapione per la donataria; contestava inoltre la qualificazione del rapporto come possesso piuttosto che mera detenzione e l'identificazione del dies a quo per l'usucapione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi principali (primo, secondo, quarto, quinto e sesto) ritenendo che: (i) l'art. 782, secondo comma, c.c. richiede la notificazione rituale dell'atto pubblico di accettazione quale requisito costitutivo del perfezionamento della donazione e che la mera conoscenza dell'accettazione non è equipollente; (ii) la lettera del donante non prova la rituale notificazione né è idonea a sostituirla; (iii) in caso di donazione non perfezionata per mancata notificazione il donatario non acquista il possesso utile (ha solo animus detinendi) e quindi non può usucapire la nuda proprietà; (iv) nel caso di trasferimento della nuda proprietà con riserva di usufrutto il possesso resta in capo all'usufruttuario, pertanto non sussistevano i presupposti per l'usucapione a favore della Provincia. Per questi motivi la sentenza della Corte d'Appello è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Milano per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 782 c.c.

    La notificazione rituale dell'atto pubblico di accettazione, prevista dal secondo comma, è elemento costitutivo del perfezionamento della donazione quando proposta e accettazione sono in atti pubblici distinti; non ammette equipollenti e non può essere sostituita dalla prova della semplice conoscenza del donante.

  • art. 1326 c.c.

    Norma generale sulla formazione del contratto: è inapplicabile per deroga alla specificità dell'art. 782, che impone una forma particolare (notifica rituale) per la donazione.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato quale principio generale sulla conoscenza degli atti unilaterali; la Cassazione sottolinea che non può prevalere sulla prescrizione formale dell'art. 782.

  • art. 1335 c.c.

    Regime ordinario della prova della conoscenza: non applicabile per sostituire la forma richiesta dall'art. 782 per l'accettazione della donazione.

  • art. 137 c.p.c.

    La notificazione rituale deve essere eseguita dall'ufficiale giudiziario; l'art. 782 va inteso come richiedente questa forma di notificazione.

  • art. 149 c.p.c.

    La notificazione può essere eseguita anche tramite servizio postale, ma sempre nell'ambito del procedimento rituale che coinvolge l'ufficiale giudiziario (relata di notifica, piego raccomandato con avviso di ricevimento).

  • art. 1158 c.c.

    Norma sull'usucapione ordinaria (ventennale); la Corte richiede che il possesso rilevante sia effettivo e non limitato a mere attività documentali del donatario se la donazione non si è perfezionata.

  • art. 1159 c.c.

    Regola l'usucapione abbreviata: richiede titolo valido, trascrizione e che il dante causa non sia proprietario; la Corte osserva che la Provincia non ha invocato correttamente questa fattispecie né ne ricorrevano i presupposti.

  • art. 982 c.c.

    Attribuisce all'usufruttuario il possesso della cosa; la Corte ricorda che, quando sussiste usufrutto, il possesso rilevante per l'usucapione compete di regola all'usufruttuario.

  • art. 1140 c.c.

    Definizione giuridica di possesso come potere di fatto sulla res: la Corte distingue tra possesso e mera detenzione (animus possidendi vs animus detinendi).

  • art. 2935 c.c.

    Riferito al dies a quo della prescrizione/usucapione: la Corte osserva che il corretto inizio del possesso utile non può essere ancorato all'atto non perfezionato.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato nel ricorso (relativo a conseguenze patrimoniali e interesse), ma non protagonista della motivazione principale; la sentenza non sviluppa un'interpretazione decisiva nel merito.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato come norma richiamata dal ricorrente, senza che la Cassazione fornisse un'interpretazione specifica ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Per donazioni contenute in atti pubblici distinti l'accettazione si perfeziona solo con la notificazione rituale dell'atto pubblico di accettazione ex art. 782 c.c.; la semplice conoscenza dell'atto da parte del donante non è sufficiente.
  • La notificazione richiesta dall'art. 782 va eseguita in forma rituale (ufficiale giudiziario o tramite servizio postale secondo le previsioni del c.p.c.) e non ammette sostituti informali.
  • Se la donazione non si perfeziona per mancata notificazione, il donatario non acquista il possesso utile (ha solo animus detinendi), pertanto non può avviarsi né maturare l'usucapione a suo favore per il bene donato.
  • Nel caso di trasferimento della nuda proprietà con riserva di usufrutto, il possesso materiale resta in capo all'usufruttuario; la mera esecuzione di atti catastali o pagamenti collegabili non prova automaticamente il possesso utile per l'usucapione del nudo proprietario.
  • L'usucapione abbreviata (art. 1159 c.c.) richiede specifici presupposti (titolo valido, trascrizione, posizione del dante causa) che devono essere invocati e provati dalla parte che vi si appella.
  • La normativa generale sulla formazione del contratto e sulla prova della conoscenza (art. 1326, 1334, 1335 c.c.) non può derogare a disposizioni speciali e formali previste per atti solenne come la donazione; occorre sempre verificare se la legge prescrive una forma vincolata.

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