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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02943/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 14/2/2025, con censure principali di: violazione di legge e carenza/manifesta illogicità della motivazione per omissione di valutazione di specifici motivi di gravame (in particolare sulla mancata prova dell'appartenenza del Posto al clan "Pastore"); insufficiente valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Lovaglio, Zingaro, Curiello, Di Cuonzo, Filannino); rilievi relativi a provvedimenti irrevocabili attestanti una "guerra di mafia" e ai rapporti di parentela ritenuti non decisivi; contestazione del rilievo probatorio del tentato omicidio del 3/9/2006 e del sequestro di armi dell'11/9/2006; contestazione delle intercettazioni (atte a dimostrare che il ricorrente non sarebbe appartenuto alla "squadra dei grossi"); richieste di riqualificazione di vari capi (10,11,14,16,18,22) nella fattispecie meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 con conseguente estinzione per prescrizione; censura della disapplicazione della recidiva e dell'aggravante dell'uso delle armi e domanda di prevalenza delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in gran parte, questioni di merito o contestazioni fattuali non ammissibili in sede di legittimità e che, laddove la difesa denunciava omissioni motivazionali, la sentenza impugnata si era invece confrontata in modo adeguato e dettagliato con le censure, valorizzando: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (esaminate singolarmente e con riscontri esterni), le intercettazioni telefoniche e ambientali (lette nel loro contesto e con riferimento a termini e circostanze che indicavano droga "bianca/grammi" e modalità di occultamento), i riscontri operativi (appostamenti, annotazioni e servizi), gli elementi probatori relativi ai singoli capi di imputazione (anche in doppia conforme rispetto alla sentenza di primo grado) e la possibilità di ritenere consumato il reato di acquisto/accordo anche se la consegna fu impedita dall'intervento delle forze dell'ordine. Ha altresì ritenuto corretta la valutazione della recidiva secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e fondata la qualificazione aggravata quando supportata da adeguata motivazione. Conseguenza: ricorso inammissibile e conferma dell'iter motivazionale e probatorio svolto dalle corti di merito; determinazioni di merito non ristudiabili in questa sede.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    "artt. 73-74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309"

    Art. 73 e art. 74 richiamati per distinguere tra traffico/cessione di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico; la Corte ha ritenuto sussistenti gli indici per l'applicazione delle norme sulla associazione e, nei singoli capi, ha rigettato la riqualificazione nella fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 quando le intercettazioni e i riscontri indicavano organizzazione, qualità e quantità della sostanza.

  • Codice penale

    Richiamato quale quadro di riferimento per la tipologia di associazione mafiosa o criminale; utilizzato per valutare la gravità associativa in combinazione con le norme sugli stupefacenti.

  • Codice penale

    Rilevato come norma sul concorso di persone nel reato; richiamabile per eventuali concorsi di azione tra associati o partecipanti alle condotte contestate.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    "art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990"

    La Corte ha chiarito che la riqualificazione nella fattispecie meno grave prevista dal comma 5 richiede accertamenti ed indici chiari (es.: elementi sintomatici dello spaccio) e che, nel caso concreto, gli elementi prodotti (intercettazioni, riscontri, dichiarazioni) non giustificavano la riqualificazione.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    "art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990"

    Richiamata in relazione alla circostanza aggravante dell'associazione armata; la Corte ha ritenuto fondata la valutazione di merito quando adeguatamente motivata sui fatti e sugli elementi probatori.

  • Codice penale

    Usato per l'analisi della recidiva: la Corte ha ribadito che il riconoscimento della recidiva richiede un esame concreto del rapporto tra precedenti e reato attuale, non una semplice elencazione di precedenti; nel caso l'applicazione è stata ritenuta adeguatamente motivata.

  • Codice di procedura penale

    Citato in chiusura in relazione alle conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso (norme sulle spese/effetti procedurali), sebbene il testo riportato nel documento fosse tronco; la Corte ha comunque applicato la regola secondo cui l'inammissibilità comporta gli effetti previsti dalla normativa processuale.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che si risolvono in una rivalutazione del merito o della valutazione della prova sono inammissibili.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire elemento decisivo se valutate nel loro insieme, con esame della personalità, della coerenza interna, delle motivazioni a collaborare e con riscontri esterni ai fatti dichiarati.
  • Intercettazioni anche 'parlate' e riferimenti criptici possono essere probatori se contestualizzati, riportano termini riconoscibili (es.: "bianca", "grammi", prezzi) e sono corroborate da riscontri operativi o convergenze fattuali.
  • L'assenza di sequestri materiali o di luoghi di stoccaggio non esclude automaticamente la responsabilità quando vi siano altre fonti probatorie forti (captazioni, dichiarazioni, servizi di osservazione).
  • La riqualificazione del reato a norma più lieve (es. art. 73, comma 5) richiede argomentazioni specifiche: non è sufficiente affermare l'autoconsumo o l'assenza di prova senza indicare quali elementi probatori smentiscano l'impostazione accusatoria.
  • La recidiva va valutata concretamente ai sensi dell'art. 133 c.p.: bisogna dimostrare il "salto di qualità" o la persistenza dell'attitudine criminosa in rapporto al fatto contestato, non limitarsi all'elenco dei precedenti.
  • Un accordo criminale per l'acquisto/fornitura di stupefacenti si può ritenere consumato anche se la consegna non si realizza per intervento delle forze dell'ordine quando risultino chiari la natura della sostanza, quantità, prezzo e atti preparatori significativi.

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