Sentenza n. 983/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8552/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8552/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8552/2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 2.718,16, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 14 dicembre 2024 e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 7 gennaio 2026. Nonostante ciò, il Ministero non aveva eseguito il pagamento. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: il titolo giudiziale era divenuto definitivo per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, a carico dell'Amministrazione, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato, con onere della parte interessata di attivarsi per l'insediamento del commissario ad acta. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario competente. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che gli atti del commissario dovranno essere depositati tramite il processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
comma 3 e comma 4, lett. e)
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora per ogni ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l'esperibilità dell'azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine per la presentazione della relativa parcella.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato, insieme all'art. 55 d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale indicata in sentenza, per il rimborso delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere il pagamento di somme dovute in forza di una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva, quando l'amministrazione non abbia adempiuto e sia decorso il termine legale per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie pubbliche.
- In presenza di un titolo giudiziale definitivo e di un'inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento, ordinare il pagamento integrale delle somme dovute e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
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