Sentenza del 22/05/2018 n. 2277 - Comm. Trib. Prov. Milano
Valore in dogana - Valore della transazione - Ricostruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore in dogana delle merci. Il valore rilevante è, in via prioritaria, il valore della transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione. Qualora l’amministrazione contesti il valore dichiarato e intenda attribuire un maggior valore, deve fondarsi su dati oggettivi e quantificabili. I dati statistici ricavati da banche dati possono servire come elemento di controllo o di verifica, ma non possono costituire, da soli, la base dell’accertamento.
La decisione
La sentenza, per come sintetizzata, afferma che il maggior valore doganale non può essere determinato esclusivamente mediante il ricorso a valori statistici o comparativi presenti in una banca dati. L’eventuale rettifica deve essere sostenuta da elementi oggettivi, verificabili e quantificabili, mentre il valore della transazione resta il criterio ordinario di determinazione. Non sono indicati nel testo gli importi concretamente coinvolti né il dispositivo formale, ma il principio enunciato è favorevole al contribuente/importatore rispetto a una rettifica priva di adeguata prova.
Norme richiamate
Articolo 70 del Regolamento (UE) n. 952/2013, Codice doganale dell’Unione
Il valore della transazione è il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione
Il valore della transazione costituisce il criterio principale per determinare il valore in dogana. La sua sostituzione o rettifica richiede una contestazione adeguatamente motivata e fondata su dati oggettivi e quantificabili.
Massime di principio
- In materia doganale, il prezzo effettivamente pagato o da pagare rappresenta il punto di partenza e, normalmente, il criterio principale per determinare il valore in dogana.
- L’amministrazione non può rettificare il valore dichiarato basandosi soltanto su medie, raffronti o valori statistici estratti da banche dati.
- I dati statistici possono essere utilizzati per individuare anomalie o avviare controlli, ma devono essere accompagnati da elementi ulteriori, specifici e verificabili per fondare un accertamento.
- Chi contesta il valore dichiarato deve dimostrare concretamente perché il prezzo della transazione non sia attendibile o non rispetti i criteri normativi applicabili.
- In una situazione analoga, è importante conservare fatture, contratti, documentazione dei pagamenti, rapporti commerciali e ogni elemento utile a dimostrare la reale congruità del prezzo dichiarato.
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