Ordinanza n. 449/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 166/2024 emessa in data 27 giugno 2024 dal Tribunale di Como.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como n. 166/2024
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza e hanno conferito ai difensori procure alle liti su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale. Le copie informatiche delle procure sono state notificate e depositate unitamente al ricorso, ma le procure non indicavano gli atti da impugnare, la parte resistente, l'autorità giudiziaria o altri elementi idonei a identificare la controversia. Il Collegio ha quindi esaminato l'idoneità della procura speciale richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., il rapporto tra procura separata e ricorso telematico, la possibilità di sanatoria del vizio e la concessione dell'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la procura speciale debba contenere gli elementi necessari a identificare la controversia, quali l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e ogni altro elemento utile. La validità della procura generica apposta in calce o a margine al ricorso può derivare dal contesto documentale unitario e dalla congiunzione fisica tra mandato e ricorso; tale giustificazione non opera quando la procura è su supporto analogico separato dal ricorso nativo digitale, poiché manca l'incorporazione materiale e non è possibile desumere la specifica volontà rappresentativa dalla relazione fisica tra i documenti. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare apposta in calce la procura su foglio separato depositata telematicamente insieme all'atto, ma tale previsione attiene alle modalità di certificazione dell'autografia e non elimina l'esigenza di un contenuto identificativo sufficiente. Il Collegio ha ritenuto non configurabile la rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché l'esistenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Tuttavia, considerata l'obiettiva incertezza normativa e giurisprudenziale esistente prima della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11/2025, ha concesso l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a. e ha assegnato al difensore un termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare procure idonee o un mandato difensivo con esaustiva indicazione degli elementi identificativi del giudizio. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale costituisce requisito del ricorso e deve essere idonea a conferire al difensore lo ius postulandi nella specifica controversia.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola equipara, sul piano formale, la procura separata depositata telematicamente insieme all'atto alla procura apposta in calce, soprattutto ai fini della certificazione dell'autografia, ma non esonera dall'indicazione degli elementi identificativi della controversia.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina del processo amministrativo che considera la procura speciale requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La facoltà di sanatoria dei difetti della rappresentanza processuale non è stata ritenuta applicabile alla mancanza o inidoneità originaria della procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile può essere concesso, in via eccezionale, quando un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto abbia reso più difficoltoso l'esercizio della difesa senza colpa della parte.
Massime di principio
- La procura speciale nel processo amministrativo deve contenere elementi sufficienti a identificare la controversia, inclusi, in linea generale, l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria competente.
- La procura generica può essere considerata valida quando è materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, perché il contesto documentale unitario consente di riferire il mandato allo specifico atto; tale automatismo non si estende alla procura analogica separata dal ricorso nativo digitale, anche se la copia informatica è depositata telematicamente insieme al ricorso.
- La regola tecnica che considera apposta in calce la procura su foglio separato depositata telematicamente insieme al ricorso disciplina la forma di deposito e la certificazione dell'autografia, ma non elimina il requisito sostanziale di identificabilità della controversia conferita al difensore.
- Quando la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, la sua esistenza e idoneità devono sussistere al momento della proposizione della domanda; il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile può essere concesso per un vizio della procura quando, al momento della proposizione del ricorso, sussista un'obiettiva e non colpevole incertezza normativa e giurisprudenziale sulla sufficienza della procura separata collegata telematicamente al ricorso.
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