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Sentenza

Sentenza n. 258/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la declaratoria d’illegittimità del SILENZIO SULLA RICHIESTA DI FISSAZIONE DI UN APPUNTAMENTO PER LA FORMALIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI RILASCIO DEL VISTO D'INGRESSO PER MOTIVI DI STUDIO.

Giustizia amministrativa202512894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V QuaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto d’ingresso per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla richiesta di fissazione di un appuntamento presso l’Ambasciata d’Italia a Islamabad, necessario per formalizzare la domanda di visto d’ingresso per motivi di studio. Ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione e la violazione dell’obbligo di provvedere entro il termine previsto per la conclusione del procedimento. Il giudizio concerneva, in particolare, se la fase preliminare di fissazione dell’appuntamento fosse parte integrante del procedimento di rilascio del visto e potesse quindi essere tutelata mediante l’azione avverso il silenzio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la fissazione dell’appuntamento presso la sede diplomatico-consolare, necessaria per formalizzare la domanda di visto, costituisca parte integrante del procedimento amministrativo e non una fase sottratta al sindacato del giudice amministrativo. La richiesta di appuntamento deve essere equiparata a un’istanza in senso tecnico ed è idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione. L’inerzia della sede diplomatica, determinando un arresto procedimentale, è pertanto illegittima. Il termine complessivo per la definizione del procedimento, comprensivo della fase preliminare, non può superare novanta giorni ai sensi dell’art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999. Il Collegio ha ordinato all’Ambasciata d’Italia a Islamabad di convocare sollecitamente il ricorrente e comunque entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente, in ragione del periodo non significativamente esteso tra la richiesta e il ricorso e delle obiettive difficoltà organizzative rappresentate dall’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; è stata utilizzata per chiedere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia sulla richiesta di appuntamento.

  • art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999

    Il termine complessivo per la conclusione del procedimento di rilascio del visto, comprensivo della fase preliminare di fissazione dell’appuntamento, non può superare novanta giorni.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • La richiesta di fissazione di un appuntamento necessario per formalizzare una domanda di visto d’ingresso costituisce un’istanza in senso tecnico ed è idonea a far sorgere l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
  • La fase preliminare di fissazione dell’appuntamento presso una sede diplomatico-consolare, quando sia necessaria per l’avvio formale del procedimento di rilascio del visto, è parte integrante del procedimento e non può essere sottratta al sindacato del giudice amministrativo.
  • L’inerzia dell’amministrazione nella fissazione dell’appuntamento, quando determini un arresto procedimentale, può essere impugnata mediante l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
  • Il termine complessivo per la conclusione del procedimento di rilascio del visto comprende anche il tempo impiegato per la fase preliminare di fissazione dell’appuntamento e non può superare il termine massimo previsto dall’art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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