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Sentenza

Sentenza n. 551/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’ottemperanza DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 205/2023 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.04.2023 inerente Bonus Carta Elettronica del Docente.

Giustizia amministrativa202500495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento del bonus della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui previsto per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, relativamente a tre annualità, con conseguente attribuzione di un buono elettronico complessivo di 1.500 euro e pagamento delle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero per l'esecuzione e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'amministrazione non aveva dato prova dell'adempimento, la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di eseguire integralmente il giudicato, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza proposto per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, nonché il passaggio in giudicato della sentenza. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della relativa documentazione secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti contabili necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di proporre il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi alla decisione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso senza che l'amministrazione avesse adempiuto.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    La norma costituisce la base del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato anche in relazione ai contratti a tempo determinato.

  • art. 115 c.p.a.

    La sentenza del giudice ordinario è stata notificata all'amministrazione ai fini dell'esecuzione secondo la disciplina richiamata dal giudizio.

  • art. 479 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022

    Le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando la decisione imponga all'amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato, in assenza di prova dell'avvenuto adempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare decorso inutilmente il termine assegnato all'amministrazione, conferendogli il potere di compiere tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento; l'organo incaricato dell'ottemperanza deve porre in essere le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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