Cassazione Civile, Sentenza n. 11779/2021 del 05/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti avevano domandato l'ammissione allo stato passivo del fallimento per un credito risarcitorio derivante dalla morte del loro congiunto, dipendente della fallita, avvenuta per incidente sul lavoro. La domanda tempestiva era stata respinta dal giudice delegato perché il credito non risultava provato "allo stato"; i ricorrenti proposero opposizione ex art. 99 l.f., procedimento poi sospeso in attesa della sentenza penale e successivamente dichiarato estinto per tardiva riassunzione. Provata la condanna penale di Renato Papeo, i ricorrenti hanno presentato domanda di insinuazione tardiva fondata sulle prove emerse nel processo penale. La Corte d'appello ha ritenuto la domanda tardiva inammissibile perché coincidente, per petitum e causa petendi, con la domanda tempestiva già definitivamente respinta (giudicato endofallimentare). In cassazione i ricorrenti hanno dedotto che la decisione iniziale era di natura meramente processuale (mancanza di prova "allo stato") e che la nuova sentenza penale aveva introdotto nuova prova idonea a fondare la domanda tardiva; hanno inoltre lamentato omissione di esame di fatti decisivi e difetto di specificità nel riconoscimento della diversità delle domande.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per carenza di specificità (mancata allegazione e trascrizione degli atti introduttivi dei precedenti giudizi). Sull'argomento principale, la Corte ha ritenuto infondato il ricorso: l'estinzione del giudizio di opposizione ha determinato il passaggio in giudicato del rigetto della domanda tempestiva ai sensi degli artt. 310, comma 2, e 338 c.p.c., e la giurisprudenza consolidata considera la pronuncia di rigetto per mancanza di prova "allo stato" equivalente a un rigetto definitivo che preclude la riproposizione della stessa domanda in via tardiva quando non vi sia una reale differenza di petitum o causa petendi. La Corte ha altresì rigettato la tesi secondo cui la condanna penale produca automaticamente il diritto all'ammissione allo stato passivo, ricordando che il danno deve essere allegato e provato anche civilmente. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 3.200 oltre oneri) e degli altri contributi previsti.
Norme richiamate
art. 101 legge fallimentare
Disciplina la procedura di insinuazione al passivo e il controllo dei crediti. La Corte ha interpretato che la domanda di insinuazione tardiva è ammessa solo se diversa, per petitum e causa petendi, rispetto alla domanda tempestiva; in caso contrario è preclusa dal giudicato interno.
art. 98 legge fallimentare
Richiamato in relazione alla disciplina dell'istruttoria e della verifica del passivo; contestualizza il regime dell'ammissione dei crediti nel procedimento fallimentare.
art. 99 legge fallimentare
Regola l'opposizione al decreto di ammissione o rigetto; la Corte ha rilevato che l'estinzione del giudizio di opposizione (per tardiva riassunzione) ha comportato il passaggio in giudicato del precedente rigetto, con conseguente preclusione.
art. 310 cod. proc. civ. (comma 1 e comma 2)
Norma sulla estinzione del processo per mancata riassunzione e sugli effetti: la Corte ha ritenuto che l'estinzione abbia prodotto il passaggio in giudicato della pronuncia impugnata ai sensi del secondo comma, impedendo la riproposizione della stessa domanda.
art. 338 cod. proc. civ.
Richiama gli effetti dell'estinzione e del passaggio in giudicato; la Corte lo ha usato per confermare l'effetto preclusivo della pronuncia di rigetto divenuta definitiva.
art. 324 cod. proc. civ.
Norma sul giudicato formale; la Corte l'ha richiamata per spiegare che la pronuncia definitiva impedisce alle stesse parti di rimettere in discussione la stessa controversia.
art. 2909 cod. civ.
Norma sul giudicato sostanziale; la Corte la invoca per sottolineare che la regola di giudizio definitivamente pronunciata non può più essere contestata tra le stesse parti o loro aventi causa.
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
I ricorrenti avevano prospettato una violazione del diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, anche perché i ricorrenti avevano avuto la possibilità di provare la loro pretesa nella fase tempestiva e non l'avevano fatto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1‑quater (come inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)
Norma sui contributi dovuti per il processo; la Corte ne dichiara l'applicabilità ai fini del versamento dell'ulteriore importo da parte dei ricorrenti.
d. lgs. n. 5/2006 (riforma legge fallimentare)
Richiamato nella motivazione come contesto della riforma del diritto fallimentare; la Corte osserva che la riforma non elimina l'operatività del principio secondo cui il giudicato endofallimentare preclude la riproposizione della stessa domanda.
Massime di principio
- Una pronuncia che rigetta una domanda per mancanza di prova "allo stato" equivale a un rigetto definitivo: una volta passata in giudicato, impedisce la riproposizione della medesima domanda tra le stesse parti in via tardiva.
- La domanda di insinuazione tardiva è ammissibile solo se differente, per petitum e causa petendi, rispetto alla domanda tempestiva; la diversità deve risultare dagli atti e va adeguatamente allegata e documentata in sede di impugnazione.
- L'estinzione del giudizio di opposizione per mancata riassunzione comporta il passaggio in giudicato della pronuncia impugnata, con gli effetti preclusivi indicati dagli artt. 310 e 338 c.p.c.
- In cassazione le censure fondate su atti di merito sono inammissibili se il ricorrente non alleghia o non riassume gli atti richiamati, impedendo alla Corte di verificare le allegazioni (obbligo di specificità e documentazione).
- La condanna penale non produce automaticamente, "ex se", il diritto al risarcimento: il danno civile deve essere allegato e provato anche alla luce delle regole di responsabilità civile.
- La prospettazione di violazioni convenzionali (art. 6 CEDU) richiede che sia dimostrato un pregiudizio effettivo e che siano state esperite tutte le possibilità processuali offerte dall'ordinamento; la mera esistenza di un errore procedurale non implica necessariamente la violazione dei diritti CEDU.
- Per evitare preclusioni è essenziale, nella fase tempestiva di insinuazione o opposizione, fornire tutte le prove disponibili o almeno indicare chiaramente le fonti probatorie future, onde non rischiare il passaggio in giudicato sull'insussistenza del credito.
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