Cassazione Penale, Sentenza n. 3449/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 01/06/2021 che, in parziale riforma del primo grado, ha riqualificato i fatti (richiamando artt. 56 e 393 c.p.), rideterminato la pena in mesi 5 di reclusione e concesso la sospensione condizionale (con obbligo per Pomilla Salvatore di attività non retribuita). I motivi di ricorso in Cassazione erano due: (1) dedotta illegittima conferma della responsabilità basata «esclusivamente» sulle dichiarazioni della persona offesa senza valutare mendacia o reticenza; (2) omessa rinnovazione del dibattimento per acquisire la visione di videoriprese già richieste in primo grado (sostenendone l'inutilizzabilità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano contrastato la motivazione dettagliata della Corte d'Appello, la quale aveva valutato la credibilità della persona offesa (Milazzo Ignazia), ritenendola genuina e corroborata da altri testi e referto. Quanto alle videoriprese, la Corte ha rilevato l'impossibilità di acquisirle per lo smarrimento dei supporti e che le immagini erano state comunque visionate e verbalizzate; inoltre i ricorrenti non hanno dimostrato la decisività di quella prova né l'incidenza della sua esclusione sul convincimento complessivo. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Norma richiamata nella riqualificazione dei fatti dalla Corte d'Appello; usata per qualificare il concorso di reati (contestualizzazione fattuale) secondo la ricostruzione di merito
art. 393 cod. pen.
Norma richiamata nella riqualificazione dei fatti dalla Corte d'Appello; applicata nella determinazione del reato contestato nella sentenza impugnata
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in legge 18/12/2020, n.176
Norma che ha permesso il trattazione del ricorso senza l'intervento orale delle parti in udienza, con conclusioni scritte
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, ossia condanna alle spese e alla corresponsione di somme in favore della cassa delle ammende quando l'inammissibilità derivi da profili di colpa
Massime di principio
- La valutazione della credibilità delle fonti testimonali ricade in massima parte sul giudice di merito: la Cassazione non annulla per pura diversità di apprezzamento, salvo errori manifesta di valutazione o contraddizioni non considerate.
- Per contestare in Cassazione il valore probatorio della deposizione della persona offesa è necessario confrontarsi con la motivazione motivata della sentenza impugnata, dimostrando specifici vizi nell'apprezzamento (incoerenze decisive, assenza di riscontri, moventi di mendacio), non semplici affermazioni generiche.
- Se una prova materiale (es. supporti video) risulta smarrita, la sua inutilizzabilità può non essere decisiva se esistono verbalizzazioni, visioni effettuate da ufficiali o altre prove di riscontro; chi impugna deve dimostrare l'incidenza decisiva dell'elemento mancante sull'intero convincimento (ossia che la sua esclusione avrebbe avuto effetto determinante).
- I motivi di cassazione che non spiegano l'effettiva incidenza dell'eventuale eliminazione di una prova sulla cosiddetta "prova di resistenza" sono inammissibili: bisogna dimostrare come l'esito sarebbe cambiato senza quella prova.
- I ricorsi privi di una critica concreta e circostanziata alla motivazione della sentenza di merito rischiano l'inammissibilità e, se motivi gravemente carenti risultano da colpa dell'impugnazione, possono comportare l'imposizione di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
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