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Sentenza

Sentenza del 15/09/2017 n. 21417 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava alla Stefanel S.p.A. l'indebita fruizione del trattamento tariffario preferenziale per alcune importazioni dalla Croazia effettuate nel 2005-2006. Secondo l'Amministrazione, i prodotti tessili, esportati dall'Italia in Croazia per lavorazioni di finissaggio e poi reimportati, non avevano acquisito l'origine croata, né potevano beneficiare dell'esenzione daziaria prevista dall'Accordo CE-Croazia. L'Agenzia sosteneva inoltre che la CTR avesse erroneamente riconosciuto il legittimo affidamento e la buona fede della contribuente sulla base dei precedenti controlli doganali favorevoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale dell'Agenzia e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della Stefanel. Ha ritenuto che l'Accordo CE-Croazia dovesse essere interpretato, secondo i criteri letterali, sistematici e teleologici della Convenzione di Vienna, nel senso di eliminare i dazi e le restrizioni quantitative sulle merci provenienti dai Paesi contraenti aventi origine comunitaria o croata, anche quando prodotti di origine comunitaria fossero stati inviati in Croazia per lavorazioni insufficienti a conferir loro l'origine croata e poi reintrodotti in Italia. Sono state integralmente compensate le spese processuali, anche dei giudizi di merito, poiché la decisione si è fondata su un orientamento giurisprudenziale formatosi successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Accordo CE-Croazia e Protocollo n. 4, art. 16, comma 1

    I prodotti originari della Comunità importati in Croazia e i prodotti originari della Croazia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente Accordo.

    La Corte ha interpretato la disposizione in senso ampio e sistematico, ritenendo che l'accordo mirasse a eliminare i dazi sulle merci provenienti dai contraenti aventi origine comunitaria o croata, compresi i prodotti comunitari temporaneamente esportati in Croazia per lavorazioni non sufficienti a modificarne l'origine e successivamente reimportati nella Comunità.

  • Codice doganale comunitario, art. 4, paragrafi 1, nn. 6, 7 e 8

    Distingue la posizione doganale delle merci dalla loro origine. L'Agenzia sosteneva che l'esportazione in un Paese extra UE modificasse la posizione doganale, ma la Corte ha ritenuto decisiva, nel caso concreto, l'interpretazione complessiva dell'accordo preferenziale.

  • Codice doganale comunitario, art. 22

    Riguarda l'origine delle merci, che può rimanere comunitaria anche dopo lavorazioni svolte all'estero quando tali lavorazioni non sono sufficienti a conferire una nuova origine.

  • Codice doganale comunitario, art. 220, comma 2, lettera b

    Disciplina i presupposti per non procedere alla contabilizzazione successiva dei dazi in presenza di errore dell'autorità doganale, buona fede dell'importatore e rispetto della normativa doganale. La questione è stata ritenuta assorbita poiché la Corte ha escluso in radice l'obbligo daziario sulla base dell'accordo CE-Croazia.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    Tutela l'affidamento e la buona fede del contribuente nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria. La CTR lo aveva applicato valorizzando le numerose operazioni precedenti controllate senza rilievi; in Cassazione la relativa censura è rimasta assorbita.

  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, artt. 31, 32 e 33

    Impone di interpretare i trattati considerando il significato delle parole nel contesto, l'oggetto e lo scopo dell'accordo, non limitandosi al solo dato letterale. La Corte ha utilizzato tali criteri per privilegiare la finalità di liberalizzazione degli scambi perseguita dall'Accordo CE-Croazia.

  • Codice di procedura civile, art. 83

    La procura speciale conferita in calce alla memoria per la nomina di un nuovo difensore è stata dichiarata inammissibile perché il giudizio era iniziato prima della riforma del 2009 che aveva ampliato le modalità di conferimento della procura. La memoria è rimasta valida perché sottoscritta anche da un difensore munito di procura originaria.

Massime di principio

  • Nei rapporti commerciali regolati da accordi preferenziali internazionali, l'esenzione daziaria va valutata considerando l'oggetto e la finalità complessiva dell'accordo, oltre al tenore letterale delle singole disposizioni.
  • La merce comunitaria esportata temporaneamente in un Paese partner per lavorazioni insufficienti a conferirle una nuova origine può conservare l'origine originaria; tuttavia, l'eventuale esenzione al rientro dipende dalla disciplina specifica dell'accordo internazionale applicabile.
  • Occorre distinguere tra origine della merce e posizione o status doganale: l'esportazione può incidere sul regime doganale senza necessariamente modificare l'origine.
  • Certificati di circolazione, prassi amministrative precedenti e controlli doganali senza rilievi possono costituire elementi rilevanti per valutare l'affidamento e la buona fede dell'importatore, ma non sostituiscono l'analisi della disciplina convenzionale applicabile.
  • Quando la giurisprudenza successiva chiarisce in senso favorevole al contribuente l'interpretazione di un accordo doganale, la controversia può essere decisa applicando tale orientamento anche a operazioni anteriori, purché la disciplina fosse già vigente.
  • Nel giudizio di cassazione, per controversie instaurate prima della riforma del 2009, la procura al nuovo difensore non può essere validamente apposta in calce alla memoria, salvo conferimento nelle forme ordinarie previste dalla legge.

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