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Sentenza

Sentenza del 03/02/2021 n. 245 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di liquidazione per recupero imposte di registro, ipotecaria e catastale (acquisto di due immobili) e per recupero dell'imposta sostitutiva sul mutuo. L'Ufficio ha negato l'agevolazione “prima casa” rilevando che le due unità, pur attigue e promesse in unione, superavano complessivamente i 240 mq previsti per poter beneficiare dell'agevolazione; la contribuente ha contestato la determinazione della superficie fatta dall'Ufficio e ha dedotto l'applicabilità, a proprio favore, della nuova disciplina dell'art. 10 D.Lgs. n. 23/2011.

La decisione

La CTP ha confermato la pretesa tributaria dell'Agenzia: la superficie complessiva (escluse pertinenze) risulta pari a 282 mq dalle planimetrie catastali e, inoltre, le unità non risultano effettivamente unificate come previsto dall'atto; pertanto l'agevolazione “prima casa” viene esclusa e le imposte restano dovute. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto applicabile il principio del favor rei (art. 3, comma 2, D.Lgs. 472/97) con riferimento alle sanzioni e, in parziale riforma, ha annullato le sanzioni irrogate negli avvisi impugnati. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 D.Lgs. n. 23/2011

    comma 5: applicazione dal 1° gennaio 2014

    La norma è interpretata dalla Corte come non applicabile ai trasferimenti registrati anteriormente al 1° gennaio 2014; quindi per l'atto registrato nel 2011 rimane applicabile la previgente disciplina (DM 2 agosto 1969) e il regime sostanziale precedente.

  • art. 3, comma 2, D.Lgs. 472/97

    Richiamato per il principio del 'favor rei': se una legge successiva più favorevole esclude o riduce la punibilità (o la sanzione amministrativa), le sanzioni applicate anteriormente vanno annullate. La Commissione ha annullato le sanzioni sulla base di tale principio.

  • D.M. 2 agosto 1969

    Costituisce la disciplina tecnica previgente per la determinazione delle superfici e la qualificazione delle unità immobiliari applicabile ai trasferimenti anteriori al 1°.1.2014; la CTP ha ritenuto vincolante la consistenza catastale ai fini fiscali salvo prova contraria rilevante.

Massime di principio

  • Per le compravendite registrate prima del 1° gennaio 2014 continua ad applicarsi la previgente disciplina (DM 2/8/1969); le modifiche introdotte dal D.Lgs. 23/2011 si applicano solo ai trasferimenti successivi alla predetta data.
  • L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento sulla consistenza desumibile dalle planimetrie catastali: non è obbligata a effettuare sopralluoghi, salvo che il contribuente non dimostri con prove solide una discordanza rilevante tra catasto e realtà.
  • La mera promessa o impegno nell'atto di acquistare unità attigue da unificare non vale se l'unificazione non è stata effettivamente realizzata: l'agevolazione 'prima casa' riguarda l'immobile concretamente strutturato al momento dell'acquisto.
  • Se dalla ricognizione catastale risulta una superficie superiore al limite di legge (240 mq), l'agevolazione 'prima casa' può essere esclusa anche in presenza di perizie di parte contrarie, salvo prova tecnica convincente e documentata che dimostri l'errore catastale.
  • Le sanzioni amministrative tributarie possono essere annullate quando una norma successiva più favorevole renda il fatto non punibile o riduca la sanzione (principio del favor rei), anche se il tributo sostanziale rimane dovuto.
  • In sede di impugnazione il contribuente deve produrre elementi probatori precisi e comparabili (perizie tecniche, rilevazioni certificate) per scalfire l'affidabilità dei dati catastali usati dall'Ufficio.

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