Ordinanza n. 267/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) della determina del dirigente del Comune di Polignano a Mare n. 112 del 27.02.2026, di approvazione della graduatoria definitiva di merito relativa alla procedura valutativa di progressione verticale speciale in deroga riservata al personale interno appartenente all'area degli istruttori per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto del profilo di istruttore amministrativo, con nomina della vincitrice sig.ra -OMISSIS-; 2) per quanto di interesse, dell'avviso pubblico di selezione per procedura di progressione tra le aree cd. in deroga ai sensi dell'art. 13, comma 6 C.C.N.L. 16.11.2022 riservata al personale dipendente del comunale di Polignano a Mare rivolta alla copertura di n. 1 posto dell'area degli istruttori con profilo di istruttore amministrativo, indetto dal Comune di Polignano a Mare con Determina del dirigente dell'Area I n. 956 del 10.12.2025, nella parte in cui all’art 8 dispone che “per la formazione della graduatoria finale di merito si applicano a parità di punteggio le eventuali preferenze di cui all’art. 7 del presente avviso e la maggiore età anagrafica ai sensi dell’art. 9 comma 1 del vigente regolamento per la disciplina della progressione tra aree del comune di Polignano a mare”; 3) per quanto di interesse, del Regolamento per la disciplina della progressione tra le aree adottato con delibera della G.M. del comune di Polignano a Mare in data 24.06.2025 n. 12, nella parte in cui all’art. 9 dispone che “la graduatoria finale...OMISSIS a parità di punteggio sarà formata con l’osservanza della preferenza per il candidato meno giovane di età anagrafica per la procedura transitoria ai sensi dell’art. 13 del CCNL 2019/2021”; 4) dei verbali della commissione esaminatrice relativi alla formazione della graduatoria provvisoria e nomina del vincitore nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguenziale, ivi inclusa la stipula del contratto, il provvedimento di nomina e presa di servizio della sig.ra -OMISSIS-; - per l’accertamento del diritto della sig.ra -OMISSIS- ad essere nominata vincitrice della pubblica selezione con obbligo di stipula immediata del contratto in suo favore con effetto retroattivo dell’inquadramento nella superiore posizione economica ai fini giuridici ed economici;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e nomina della vincitrice in una procedura di progressione verticale speciale in deroga per un posto di istruttore amministrativo, nonché le disposizioni regolamentari e dell’avviso relative al criterio dell’età anagrafica a parità di punteggio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva e di nomina della vincitrice, l’avviso di selezione, il regolamento comunale sulle progressioni tra le aree, i verbali della commissione e gli atti conseguenziali, chiedendo anche l’accertamento del proprio diritto alla nomina e alla stipula del contratto con effetto retroattivo. La contestazione riguarda, in particolare, il criterio preferenziale applicato a parità di punteggio: per le procedure transitorie in deroga è prevista la preferenza per il candidato di maggiore età anagrafica, mentre per le progressioni verticali ordinarie opera un diverso criterio. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che, trattandosi di una progressione verticale riguardante una dipendente già in servizio, non emergesse un pregiudizio grave e irreparabile. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, in via prognostica, che la differenziazione prevista dal regolamento comunale tra progressioni verticali ordinarie e progressioni transitorie in deroga, con riferimento al criterio della maggiore età anagrafica, non apparisse incoerente con la finalità di valorizzare il personale dotato di maggiore esperienza lavorativa attinente alle procedure transitorie. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la misura è stata respinta per l’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile e per la valutazione non favorevole del fumus boni iuris.
art. 13, comma 6, CCNL 16.11.2022
procedura di progressione tra le aree cd. in deroga
Costituisce la base contrattuale della procedura transitoria di progressione verticale in deroga riservata al personale interno.
art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina della progressione tra le aree
a parità di punteggio sarà formata con l’osservanza della preferenza per il candidato meno giovane di età anagrafica per la procedura transitoria ai sensi dell’art. 13 del CCNL 2019/2021
La previsione regolamentare, nella parte relativa alla preferenza per il candidato di maggiore età nelle procedure transitorie, è stata ritenuta prima facie non incoerente con la finalità di valorizzare la maggiore esperienza lavorativa attinente.
Massime di principio
- In sede cautelare, per una controversia relativa a una progressione verticale di un dipendente già in servizio, la mera incidenza dell’atto sull’inquadramento professionale non dimostra di per sé il requisito del pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la sospensione cautelare.
- È prima facie compatibile con la finalità di valorizzazione dell’esperienza professionale prevedere, nelle procedure transitorie di progressione verticale in deroga, la preferenza per il candidato di maggiore età anagrafica a parità di punteggio, anche se per le progressioni ordinarie è previsto un criterio diverso.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando non risultano contemporaneamente integrati il periculum in mora e un fumus boni iuris sufficientemente favorevole.
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