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Sentenza

Sentenza del 22/10/2020 n. 23158 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione doganale revocò il beneficio daziario concesso in regime preferenziale (origine dichiarata israeliana) ritenendo sussistere irregolarità formali nella dichiarazione di origine sostitutiva del certificato EUR.1, nonché un "ragionevole dubbio" circa la regolarità del certificato. Avviata la procedura di cooperazione amministrativa con lo Stato estero senza ottenere risposta, l'A.D. emise atto impositivo chiedendo il dazio come importazione da Paesi Terzi, rilevando in particolare la mancanza nella fattura dell'esportatore dell'indicazione del posto di produzione (nome della città e codice postale) previsto dall'accordo UE-Israele. La contribuente impugnò l'atto sostenendo la correttezza della documentazione d'origine.

La decisione

I giudici di merito (CTP e CTR) hanno ritenuto che la fattura dell'esportatore fornisse le indicazioni necessarie (nome e CAP della città della sede esportatrice, telefono e fax) e hanno escluso fondati dubbi circa l'origine preferenziale. La CTR ha altresì osservato che, pur essendo stata indicata la merce con codice doganale diverso, l'importazione sarebbe stata comunque legittima senza applicazione del dazio da Paesi Terzi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'A.D. per inammissibilità e infondatezza del primo motivo (mancata specificità e mancata riproduzione/produzione dei documenti essenziali nel ricorso), assorbendo gli altri motivi, e ha confermato la condanna dell'A.D. al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)

    Le norme sul regime tariffario e sulle dichiarazioni doganali sono richiamate per valutare la corretta applicazione del trattamento preferenziale; la Corte ha ritenuto che, alla luce della documentazione, non fosse stata violata la disciplina che giustifica la revoca del beneficio.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/1993 (Disposizioni d'applicazione del C.D.C., D.A.C.)

    Disciplina la procedura di cooperazione amministrativa tra autorità doganali sugli accertamenti d'origine; la sentenza richiama l'attivazione della procedura da parte dell'A.D. e sottolinea che l'assenza di risposta non legittima automaticamente la revoca se non sussistono dubbi fondati e documentati.

  • Accordo Euromediterraneo / Accordo CE-Israele e atti connessi

    protocollo n. 4; Decisione n. 2/2005 del Consiglio di Associazione UE-Israele; Avviso importatori 2005/C20/02; documento TAXUD/1609/05-EN-Add.2

    Stabiliscono i requisiti per il regime preferenziale (inclusi i requisiti di indicazione in fattura e/o certificazioni d'origine). La Corte ha valutato i documenti dell'esportatore alla luce di tali requisiti e li ha ritenuti idonei.

  • Codice civile

    Richiamato dall'A.D. per contestare la documentazione; la Corte ha ritenuto la doglianza connessa alla valutazione di merito già compiuta dai giudici di merito e non decisiva in presenza di documentazione ritenuta idonea.

  • Decreto Legislativo n. 374/1990

    Riferito dall'A.D. per la responsabilità del dichiarante/importatore sulla correttezza delle dichiarazioni; la Corte ha però ritenuto che l'idoneità della documentazione di origine fosse provata e quindi non sussistesse ragione per la sanzionatoria revoca.

  • Norme sul procedimento civile in Cassazione

    articolo 366 c.p.c.; articolo 360 c.p.c., comma 1

    La Corte ha rilevato l'inammissibilità del primo motivo di ricorso per difetto di specificità/autosufficienza (mancata riproduzione dei documenti essenziali nel ricorso) e la improponibilità di una censura che implichi semplice riesame del merito probatorio.

Massime di principio

  • Il 'ragionevole dubbio' dell'amministrazione sulla genuinità di una dichiarazione d'origine deve essere concreto, documentato e basato su elementi specifici: mere sospetti formali o l'assenza di risposta da parte dello Stato estero non bastano di per sé a revocare il beneficio.
  • Documenti commerciali (es. fattura dell'esportatore) possono essere ritenuti sufficienti a comprovare l'origine preferenziale se contengono le indicazioni richieste dall'accordo applicabile (es. luogo di produzione, città, CAP, contatti). È quindi opportuno che esportatore e importatore curino che tali elementi siano espressi chiaramente.
  • La procedura di cooperazione amministrativa con lo Stato terzo dev'essere attivata e valorizzata; tuttavia l'assenza di risposta non sostituisce la necessità per l'Amministrazione di motivare specificamente i dubbi e di produrre elementi probatori.
  • In sede di impugnazione in Cassazione il ricorrente deve riprodurre e allegare i documenti essenziali decisivi per la censura (atto impositivo, documenti d'origine): la mancata riproduzione rende il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • I controlli e le contestazioni basati su valutazioni probatorie rientrano nel sindacato di merito e non sono reinvocabili in Cassazione salvo errori di diritto; dunque l'Amministrazione deve mirare a far valere profili giuridici ben circostanziati e documentati.

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