Cassazione Penale, Sentenza n. 28246/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Cassazione del 18/05/2022 che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione della condanna irrevocabile per il reato previsto dall'art. 497-bis c.p., sostenendo che doveva essere considerata causa di improcedibilità (ne bis in idem) la precedente sentenza penale irrevocabile pronunciata dall'autorità giudiziaria svizzera il 6/12/2018. Si contestava che la Corte avesse errato ritenendo che la questione del bis in idem non fosse nuova prova per la revisione o fosse già stata esaminata nei precedenti gradi, nonché che non fosse stata allegata la sentenza elvetica agli atti. Con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. si denunciava un errore di fatto/materiale nella valutazione della presenza agli atti della sentenza svizzera e nell'interpretazione della precedente pronuncia della Corte di Cassazione del 6/7/2020.
La decisione
Il ricorso straordinario per errore materiale/di fatto è stato accolto. La Corte ha ritenuto sussistente l'errore di fatto della Prima Sezione nel ritenere assente dagli atti la sentenza svizzera, essendo invece documentata la presenza della pronuncia elvetica nel fascicolo relativo. In conseguenza, è stata revocata la sentenza della Cassazione del 18/05/2022, annullata l'ordinanza della Corte di Appello di Roma del 02/11/2021 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione e disposto il rinvio del procedimento per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia ai sensi dell'art. 634, co. 2, c.p.p. (con indicazione che la questione del ne bis in idem internazionale dovrà essere valutata). In sintesi, il ricorso del sig. Imperiale ha ottenuto accoglimento e il procedimento è stato rimesso per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 497-bis c.p.
Norma penale oggetto della condanna italiana; la questione del ne bis in idem nasce rispetto alla coincidenza del fatto giudicato anche all'estero
art. 669 c.p.p.
Richiamato dalla Cassazione quale sede tradizionale per eccepire questioni sull'esecuzione (es. improcedibilità), ma la sentenza chiarisce che in taluni casi il ne bis in idem può essere valutato anche in sede di revisione o cassazione se non già esaminato
art. 630 c.p.p.
Norma richiamata nel quadro delle cause di revisione; la Corte valuta la rilevanza delle nuove prove ai fini della revisione
art. 634 c.p.p.
Norma che disciplina gli effetti dell'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo esame; applicata per rinviare il nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia
art. 125, co. 3, c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti e alle garanzie del giudizio; contestualizzato nella doglianza sulle modalità di esame delle prove
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
Stabilisce il requisito di allegazione degli atti esterni su cui si fonda il ricorso; la Corte aveva ritenuto inizialmente mancante tale allegazione, ma il ricorso straordinario ha dimostrato la presenza in atti della sentenza estera
art. 54 Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
Richiamato per definire i presupposti del ne bis in idem internazionale (condanna per il medesimo fatto, passata in giudicato, pena interamente espiata); la Corte si è uniformata al principio secondo cui, verificati tali requisiti, sussiste improcedibilità
art. 649, co. 2, c.p.p.
Richiamato nel contesto del procedimento cautelare e della rilevanza della mancata condizione di procedibilità sollevata in sede di ricorso (inesistenza della condizione di procedibilità per sopravvenuta condanna estera)
art. 609, co. 2, c.p.p.
Norma che consente al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio questioni rilevabili d'ufficio, quale la preclusione derivante dal ne bis in idem; la Corte ha affermato che avrebbe dovuto verificare d'ufficio la documentazione disponibile
art. 625-bis c.p.p.
Istituisce il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto; la doglianza è stata proposta su tale base e ritenuta fondata in presenza di documentazione che provava l'errore della decisione impugnata
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione all'onere di specificità del ricorso e alla regola che impedisce la riproposizione di motivi già esaminati
Massime di principio
- Il ne bis in idem internazionale può essere eccepito anche nel giudizio di revisione o in sede di cassazione quando la questione non sia già stata esaminata nel merito: se la condanna estera è irrevocabile e la pena è stata espiata, ciò può comportare improcedibilità dell'azione penale italiana.
- È essenziale allegare e produrre copia autentica, tradotta e, se necessario, apostillata della sentenza straniera (con indicazione della irrevocabilità e dell'esecuzione della pena). La mancata allegazione può rendere inammissibile la domanda, mentre la presenza degli atti rende obbligatorio per il giudice verificarne il contenuto.
- La Corte di Cassazione, in quanto giudice del 'fatto processuale' rispetto a errori in procedendo, ha il potere di esaminare d'ufficio la presenza di atti che comprovino la preclusione per giudicato estero (art. 609, co. 2 c.p.p.). Un errore materiale o di fatto nella valutazione della presenza degli atti può essere corretto con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.
- La revisione è uno strumento straordinario: non sono ammissibili richieste basate su motivi già esaminati nei giudizi precedenti, salvo che emergano prove nuove e decisive. La produzione di una sentenza estera intervenuta e documentata dopo i precedenti gradi può in certi casi costituire 'prova nuova' rilevante ai fini della revisione.
- Nelle ipotesi di ne bis in idem, valutare anche la normativa sovranazionale e convenzionale (es. Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, art. 54) che definisce i presupposti per l'improcedibilità: identità del fatto, condanna passata in giudicato e pena interamente espiata.
- Prassi consigliata per difesa: raccogliere e depositare tempestivamente copia autentica e tradotta della sentenza estera, indicare espressamente la irrevocabilità e l'esecuzione della pena, e segnalare puntualmente nei motivi di impugnazione in quale modo la sentenza estera incide sulla procedibilità dell'azione penale italiana; se già in possesso degli atti, richiedere esplicita verifica da parte del giudice e, se necessario, ricorrere agli strumenti straordinari per correggere errori materiali/di fatto.
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