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Sentenza

Sentenza n. 484/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza n. 105, pubblicata il 20 febbraio 2024, del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto la Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., deducendo la parziale inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza n. 105/2024 del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, degli accessori e delle spese di lite. Nonostante la richiesta di pagamento del 28 ottobre 2024 e il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, il Ministero non aveva corrisposto integralmente quanto dovuto. È stata chiesta l'esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza del Tribunale di Crotone entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, da attivare su istanza della ricorrente e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha posto a carico dell'amministrazione le eventuali spese dell'attività commissariale, ritenendole comprese nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Ha inoltre determinato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta, restando ferma la possibilità per il Ministero di adempiere sino all'effettivo intervento commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, il decorso del termine di moratoria e il perdurante inadempimento hanno giustificato l'accoglimento dell'azione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, salvo manifesta iniquità o altre ragioni ostative, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali, in aggiunta agli interessi dovuti sulla condanna principale.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La disposizione, pur riferita ai giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro, con conseguente imputazione all'amministrazione inadempiente delle spese dell'attività commissariale.

  • art. 7 CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001

    Prevede la Retribuzione Professionale Docenti riconosciuta dal giudicato del Tribunale di Crotone, la cui corresponsione costituisce oggetto dell'ordine di esecuzione.

Massime di principio

  • In presenza di un giudicato del giudice ordinario recante una condanna al pagamento di somme di denaro e del perdurante inadempimento dell'amministrazione, decorso il termine di moratoria previsto dalla legge, è ammissibile e fondata l'azione di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della pronuncia.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta condizionato all'inutile decorso di tale termine, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, anche le eventuali modifiche di bilancio.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi legali dovuti sulla condanna principale, quando non sussistano manifesta iniquità o altre ragioni ostative.
  • La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e si protrae fino all'adempimento spontaneo dell'amministrazione o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di eseguire spontaneamente il giudicato finché il commissario non abbia concretamente provveduto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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