R.R. Emilia-Romagna 2/2024
REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DEL DIGESTATO E DELLE ACQUE REFLUE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento Emilia-Romagna 19 marzo 2024 disciplina l’uso agronomico di effluenti zootecnici, digestato, biomasse vegetali, fertilizzanti azotati e acque reflue di aziende agricole e piccole agroalimentari. Fissa divieti, distanze, limiti di azoto, stoccaggi, registrazioni e comunicazioni tramite SIAR/AUA. Abroga il regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3, con salvezza per manufatti anteriori all’entrata in vigore.
Utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, digestato e acque reflue in Emilia-Romagna
Utilizzazione agronomica di effluenti, digestato e acque reflue in Emilia-Romagna
Il regolamento disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, le condizioni tecniche e amministrative per l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, digestato, acque reflue di aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, biomasse vegetali e altri fertilizzanti azotati. La disciplina opera nel quadro del d.lgs. 152/2006, del d.M. 25 febbraio 2016 e della normativa regionale richiamata.
Ambito di applicazione e rapporti con la normativa ambientale
Il provvedimento stabilisce i criteri tecnici e amministrativi per l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, digestato, acque reflue e biomasse vegetali, nonché per alcuni fertilizzanti azotati e correttivi da materiali biologici. L’attività è esclusa dalla parte IV del d.lgs. 152/2006 solo se sono rispettati i criteri generali e le norme tecniche del d.M. 25 febbraio 2016 e del regolamento regionale.
Il regolamento si applica anche alle aziende soggette ad AIA, fermo il rispetto della l.r. 21/2004. Il Direttore generale competente in materia ambientale può stabilire ulteriori norme tecniche. La gestione dei materiali è impostata su un bilancio dell’azoto, con attenzione a vincoli territoriali, periodi di distribuzione, stoccaggio, trasporto e tecniche di spandimento a basse emissioni.
Definizioni rilevanti
La disciplina chiarisce nozioni fondamentali come utilizzazione agronomica, ZVN, acque reflue, effluenti, liquami, letami, fertilizzanti azotati, digestato, digestato palabile e non palabile, stoccaggio, accumulo, fertirrigazione, disponibilità dei terreni, impresa, azienda e impresa associata.
Sono inoltre definiti i corsi d’acqua superficiali, le aree aziendali omogenee, i residui agroalimentari, i correttivi da materiali biologici, le autorità competenti e altri concetti necessari per l’applicazione pratica delle regole su divieti, distanze e capacità di stoccaggio.
Disciplina del digestato
Il digestato è considerato sottoprodotto se derivante da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con le matrici ammesse dal d.M. 25 febbraio 2016 e se destinato a utilizzazione agronomica nel rispetto delle regole ministeriali. Il regolamento rinvia agli allegati per i trattamenti considerati pratica industriale ordinaria e per le caratteristiche del digestato agrozootecnico e agroindustriale. Anche il trattamento e lo stoccaggio dei materiali destinati alla digestione anaerobica devono seguire il d.M. 25 febbraio 2016.
Regole generali per ZVN e zone non vulnerabili
Nelle zone vulnerabili ai nitrati e nelle zone assimilate valgono le norme del Capo I, che costituiscono il Programma d’Azione Nitrati. Nelle zone non vulnerabili valgono le norme del Capo II. Le due discipline differiscono soprattutto per limiti di azoto, durata dei divieti di spandimento, capacità di stoccaggio e soglie per l’obbligo di PUA.
Divieti di utilizzazione e fasce di rispetto nelle ZVN
Nelle zone vulnerabili è vietata l’utilizzazione agronomica su superfici non agricole, nei boschi, e su terreni gelati, innevati, saturi d’acqua o con falda affiorante, salvo le colture che richiedono sommersione. Sono vietati i liquami e il digestato non palabile dopo l’impianto della coltura in parchi, giardini, campi da gioco e aree a uso pubblico.
Sono previste fasce di divieto lungo i corsi d’acqua: 5 metri per letami, digestato palabile, altri fertilizzanti azotati e correttivi; 10 metri per liquami e digestato non palabile; 30 metri per tutti i fertilizzanti azotati lungo laghi, acque costiere e zone Ramsar. Non si applicano tali divieti a canali artificiali particolari e sistemi di scolo aziendali non connessi ai corsi naturali.
Limiti per superfici in pendenza nelle ZVN
Per pendenze superiori al 10% sono richieste copertura vegetale e pratiche di conservazione del suolo; sui terreni arativi i materiali devono essere incorporati entro il giorno successivo. I liquami e il digestato non palabile sono vietati su appezzamenti con pendenza media superiore al 10%, ma sono ammessi fino al 20% se accompagnati da misure anti-ruscellamento e tecniche adeguate di spandimento. Nelle aree svantaggiate, in presenza di specifici vincoli, sono ammessi fino al 30% con frazionamento dei carichi e limite complessivo di 210 kg/ha/anno di azoto, di cui non oltre 170 kg da effluenti, con obbligo di seconda coltura per colture primaverili tardive.
Gestione delle aree di divieto e dei materiali accumulati
Nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua deve essere sviluppata copertura erbacea permanente e sono consigliate siepi e superfici boscate. Entro 5 metri dalla sponda non sono ammesse lavorazioni del terreno, salvo quelle necessarie all’impianto della copertura.
L’accumulo temporaneo è ammesso solo per letame, ammendanti commerciali e correttivi biologici, lettiere esauste avicunicole e substrato esausto dei funghi. Sono stabiliti limiti di durata, divieto di ripetizione nello stesso luogo e regole per evitare dispersioni di colaticci. L’accumulo non è consentito in numerose aree di tutela, tra cui fasce di rispetto idropotabile, distanze minime da scoline, corsi d’acqua, laghi, edifici e strade.
Stoccaggio e trasporto degli effluenti e del digestato
Il regolamento disciplina in dettaglio le capacità minime di stoccaggio per letami, liquami, digestato palabile e non palabile, distinguendo tra ZVN e zone ordinarie e prevedendo diverse durate minime di contenimento in base a specie allevata, tipologia di materiale e destinazione dei terreni. Sono previsti esoneri in caso di conferimento totale a impianti di digestione anaerobica partecipati o consorziati, o a industrie di fertilizzanti, con capacità minima commisurata al contratto di cessione.
Il trasporto finalizzato all’utilizzazione agronomica non è soggetto alla parte IV del d.lgs. 152/2006. Su rete viaria pubblica principale è richiesta una documentazione minima con identificazione del produttore, del materiale, del destinatario, dei terreni o dello stoccaggio, degli estremi della comunicazione e del mezzo di trasporto. Per trasporti o spandimenti oltre 40 km dal luogo di stoccaggio di liquami e digestato non palabile è prevista notifica preventiva all’autorità competente almeno due giorni prima.
Limiti quantitativi, MAS e PUA nelle ZVN
Nelle zone vulnerabili l’apporto di azoto da effluenti non può superare 170 kg/ha/anno come media aziendale. Il digestato concorre a tale limite solo per la quota proveniente dagli effluenti di allevamento. Il regolamento rinvia ai limiti di Massima Applicazione Standard per coltura e alle efficienze dell’azoto riportate negli allegati.
Devono predisporre un PUA annuale, entro il 30 aprile, le imprese che superano 3.000 kg/anno di azoto da effluenti, digestato, correttivi biologici e compost, le aziende AIA non in cessione totale e gli allevamenti bovini oltre 500 UBA non in cessione totale. Le varianti sono ammesse entro il 30 novembre, con obbligo di aggiornamento prima delle nuove distribuzioni se incidono sulla comunicazione. Il PUA va conservato per almeno due anni.
Divieti stagionali e modalità di distribuzione nelle ZVN
Tra il 1° novembre e il 28 febbraio l’utilizzazione è regolata da divieti stagionali differenziati per materiale e coltura. Sono previsti periodi di divieto per letami, digestato palabile, concimi azotati, ammendanti organici, biomasse e correttivi biologici, nonché per liquami e digestato non palabile su terreni con colture o privi di colture. Il bollettino nitrati può sospendere o modulare alcuni divieti in funzione delle condizioni meteo-climatiche.
Le tecniche di distribuzione devono garantire uniformità, limitazione delle emissioni e incorporazione rapida: per liquami e digestato non palabile su terreno nudo o con residui colturali l’interramento deve avvenire contestualmente o entro 24 ore, ridotte a 12 ore in specifiche aree dal 1° ottobre al 31 marzo; per materiali palabili e ammendanti l’interramento deve avvenire entro 24 ore; per i correttivi biologici entro 12 ore. Sono previste distanze minime da ambiti urbani, edifici e strade, riducibili solo usando tecniche specifiche come iniezione diretta, spandimento a bassa pressione o interramento immediato.
Registrazioni, comunicazioni e cessione a terzi nelle ZVN
Le imprese che utilizzano fertilizzanti soggetti alla disciplina devono registrare entro 15 giorni tutte le distribuzioni, conservando registro, cartografia e documentazione per almeno due anni. La cessione a terzi degli effluenti o del digestato comporta registrazione delle quantità cedute e annotazione del soggetto destinatario.
La comunicazione preventiva va presentata almeno 30 giorni prima dell’avvio dell’utilizzazione agronomica, tramite SIAR e applicativo “Gestione Effluenti Zootecnici”; per le attività soggette solo a comunicazione è possibile il deposito diretto all’autorità competente. Il rinnovo è quinquennale e le modifiche hanno effetto immediato. Sono previste semplificazioni per alcune imprese senza allevamento e per la cessione totale a industrie di fertilizzanti. Il detentore subentrante assume responsabilità operative e documentali.
Controlli, monitoraggio e sanzioni
I controlli fanno capo alla Regione tramite ARPAE e si raccordano con il sistema di condizionalità PAC e con i controlli sugli impianti AIA. Le banche dati SIAR e IPPC supportano l’attività di verifica. I controlli programmati devono riguardare almeno il 4% delle imprese con comunicazione attiva; i controlli cartolari almeno il 10% delle comunicazioni annue.
Sono previsti campionamenti dei suoli per rame, zinco, fosforo assimilabile ed ESP. Se sono superate le soglie di fosforo o, nei terreni sabbiosi, di ESP, si applicano specifici divieti di fertilizzazione fino al rientro nei limiti.
Zona non vulnerabile: disciplina di fondo
Nelle zone non vulnerabili valgono criteri analoghi ma più permissivi: il limite generale di azoto da effluenti è 340 kg/ha/anno come media aziendale, e il digestato concorre solo per la quota proveniente dagli effluenti. Il limite per i materiali non palabili può essere superato solo con PUA, registrazioni complete e rispetto di coefficienti minimi di efficienza dell’azoto.
Il PUA è obbligatorio per chi utilizza oltre 6.000 kg/anno di azoto da digestato, per gli impianti AIA non in cessione totale, per allevamenti oltre 500 UBA non in cessione totale, per impianti di digestione anaerobica oltre 6.000 kg/anno di azoto e per chi utilizza oltre 12.000 kg/anno di azoto da correttivi biologici e compost. Il PUA va elaborato entro il 30 aprile e aggiornato secondo le medesime regole previste per le ZVN.
Divieti e limiti nelle zone non vulnerabili
Rimangono vietate le utilizzazioni su superfici non agricole, boschi, terreni gelati o saturi, e nei casi di contatto diretto con prodotti destinati al consumo umano, in orticoltura e su colture da frutto salvo distribuzione che protegga la parte aerea, nonché su colture foraggere nelle tre settimane precedenti sfalcio o pascolamento.
Le fasce di rispetto lungo i corsi d’acqua sono in larga parte identiche a quelle delle ZVN, con divieto di utilizzo dei liquami e digestato non palabile nella fascia fluviale A e nei casi previsti dai PAI. Per pendenze elevate si applicano limiti e cautele simili, ma nelle aree svantaggiate il limite di azoto per singola applicazione può arrivare a 70 kg/ha, mantenendo il frazionamento e il rispetto delle condizioni agronomiche.
Periodi di divieto, stoccaggio e trasporto nelle zone non vulnerabili
Tra il 1° novembre e il 31 gennaio valgono periodi di divieto differenziati per letami, liquami e digestato non palabile; i divieti possono essere modulati con bollettini agrometeorologici. Per le deiezioni avicunicole essiccate con processo rapido il divieto va dal 1° novembre al 31 gennaio.
Per lo stoccaggio sono previste capacità minime differenziate in funzione della specie allevata e della tipologia di materiale, con soglie di 90 o 120 giorni; gli impianti di digestione anaerobica devono disporre di stoccaggi per 180 giorni, salvo impianti aziendali alimentati solo con effluenti propri. Restano ferme le regole sulle distanze minime, sulle fasce di esondazione e sugli esoneri per conferimento totale a impianti associati o a industrie di fertilizzanti.
Registrazioni e comunicazioni nelle zone non vulnerabili
Anche nelle zone non vulnerabili le imprese devono registrare le distribuzioni entro 15 giorni, conservando documentazione cartografica e amministrativa. La soglia generale di esenzione dagli adempimenti di registrazione è pari a 3.000 kg/anno di azoto al campo.
La comunicazione va presentata almeno 30 giorni prima, tramite SIAR, per le imprese che producono o utilizzano almeno 3.000 kg/anno di azoto da effluenti o digestato, nonché per le aziende AIA. Sono previste regole analoghe per rinnovo quinquennale, aggiornamento delle modifiche, documentazione tecnica annuale e cessione a terzi mediante contratto. Le imprese senza allevamento che utilizzano meno di 6.000 kg/anno di azoto in base a contratto di cessione sono esentate dalla comunicazione, se regolarizzate nell’anagrafe agricola regionale.
Disciplina delle acque reflue: ambito, esclusioni e condizioni
Il regolamento consente l’utilizzazione agronomica di acque reflue non pericolose provenienti da aziende agricole e da aziende agroalimentari lattiero-casearie, vitivinicole e ortofrutticole, purché i volumi non superino 4.000 m³/anno e l’azoto contenuto non superi 1.000 kg/anno. Per taluni reflui vitivinicoli fino a 1.000 m³/anno e 250 kg di azoto annui, distribuiti entro 100 m³/ha/anno, la rilevanza ambientale è considerata non significativa.
Sono escluse le acque di dilavamento esterne non connesse al ciclo produttivo, alcune acque di processi enologici speciali, le acque contenenti detergenti e disinfettanti oltre i limiti ammessi, le acque di lavaggio dei mezzi agricoli e del bestiame e alcuni sottoprodotti lattiero-caseari oltre una determinata soglia produttiva.
Divieti, limiti e stoccaggio delle acque reflue
Le acque reflue non possono essere utilizzate su superfici non agricole, nei boschi, su terreni saturi o gelati, e in orticoltura e frutticoltura salvo protezione della parte aerea delle piante. Sono vietate a 10 metri dai corsi d’acqua, a 30 metri da arenili, laghi e zone Ramsar e nella fascia fluviale A, con esclusione di alcuni canali artificiali e sistemi di scolo.
Su terreni con pendenza media superiore al 30% l’utilizzazione è vietata; tra il 10% e il 30% i volumi di adacquamento non possono superare 90 m³/ha. Le acque reflue vanno stoccate in contenitori a tenuta, dimensionati secondo il periodo di indisponibilità agronomica, con capacità minima pari al volume medio annuale prodotto in 90 giorni. I contenitori devono essere ubicati in aree non destinate ai processi produttivi e non possono essere localizzati in specifiche fasce di rispetto o nelle zone ad alto rischio di esondazione.
Registrazione e comunicazione per le acque reflue
Chi produce o utilizza acque reflue deve comunicarlo all’autorità competente almeno 30 giorni prima dell’avvio, con iscrizione al sistema anagrafico agricolo regionale. La comunicazione è aggiornata ogni cinque anni e ogni volta che intervengano modifiche rilevanti.
Devono essere indicati anagrafica, caratteristiche del sito, volumi prodotti o ricevuti, stoccaggi, destinazione irrigua o fitosanitaria, distanze, documenti tecnici e, in caso di cessione, il contratto e la documentazione del detentore. Per le imprese vitivinicole con reflui non rilevanti è prevista una dichiarazione sostitutiva con capacità minima di stoccaggio pari ad almeno il 10% del volume annuo prodotto.
Norme finali, transitorie ed entrata in vigore
È abrogato il regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3, salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria. Restano applicabili le precedenti disposizioni per i manufatti costruiti o ristrutturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento. Per alcuni impianti di digestione anaerobica già esistenti sono previste specifiche valutazioni nell’ambito dei programmi di adeguamento.
Sono ammesse attività di studio e sperimentazione, purché conformi al d.M. 25 febbraio 2016 e alla normativa ambientale; nelle ZVN non possono comportare il superamento del limite di 170 kg/ha/anno di azoto da effluenti come media aziendale. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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