Salta al contenuto
Legge

L.R. Emilia-Romagna 2/2024

CONTRASTO DELL’ABBANDONO SPORTIVO IN ETÀ ADOLESCENZIALE E GIOVANILE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2017, N. 8 (NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE) E ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 14 (NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI)

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 2/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Emilia-Romagna n. 2/2024 rafforza il diritto alla pratica sportiva e introduce misure contro l’abbandono sportivo di adolescenti, giovani e soggetti fragili. Prevede interventi, contributi e coordinamento con scuola, servizi sociali e soggetti sportivi; modifica anche varie leggi regionali. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT e contiene una disciplina finanziaria per il 2024-2026.

Contrasto dell’abbandono sportivo in età adolescenziale e giovanile e modifiche alla normativa regionale su sport, giovani generazioni e pari opportunità

Contrasto dell’abbandono sportivo e rafforzamento del diritto alla pratica sportiva

La legge regionale Emilia-Romagna n. 2 del 13 maggio 2024 interviene per rafforzare il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e per prevenire e contrastare l’abbandono sportivo, con attenzione particolare ad adolescenti, giovani e persone in condizioni di fragilità o svantaggio sociale ed economico. Il provvedimento agisce sia con misure nuove sia modificando la normativa regionale su sport, politiche giovanili, pari opportunità e integrazione sociale.

Finalità e quadro di collaborazione

La Regione persegue strategie e azioni per garantire la partecipazione alla pratica sportiva e ridurre l’abbandono sportivo, in coerenza con lo Statuto e con la legge regionale n. 8 del 2017. L’attuazione avviene in collaborazione con:

  • enti locali;
  • CONI e CIP;
  • federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
  • istituzioni scolastiche e università;
  • soggetti accreditati per la formazione professionale e agenzie educative;
  • associazionismo sportivo, società sportive dilettantistiche e servizi sociali territoriali;
  • altri soggetti pubblici e privati interessati.

Nell’attuazione la Regione assume come riferimento la Carta Etica dello Sport approvata nel 2022.

Interventi promossi e sostenuti

La legge elenca un ampio ventaglio di interventi regionali, tra cui:

  • progetti di prevenzione dell’abbandono sportivo, specie per soggetti a rischio di emarginazione e per minori;
  • formule organizzative innovative per favorire la partecipazione alle attività fisiche e motorie, con supporto psicologico per la continuità della pratica sportiva;
  • azioni contro disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, ritiro sociale, bullismo e cyberbullismo;
  • iniziative contro stereotipi e discriminazioni di genere;
  • promozione delle attività sportive per persone con disabilità;
  • contrasto di ogni forma di discriminazione con impatto sul rischio di abbandono sportivo;
  • studi, ricerche e analisi del fenomeno dell’abbandono sportivo;
  • informazione istituzionale, divulgazione e campagne di comunicazione;
  • reti tra associazioni, scuole e formazione professionale per prevenire e mappare la dispersione sportiva;
  • percorsi formativi per insegnanti, educatori, allenatori e genitori;
  • progetti di sostegno psicologico sportivo per i giovani;
  • iniziative in contesti di disagio sociale ed economico e in aree periferiche;
  • azioni per facilitare la mobilità verso le strutture sportive o riqualificare quartieri e periferie attraverso progetti sportivi.

Programmazione e raccordo con altre politiche regionali

Le iniziative contro l’abbandono sportivo non operano isolate, ma si inseriscono nella programmazione regionale già vigente, in particolare:

  • Piano triennale dello sport;
  • interventi e servizi della legge regionale n. 14 del 2008 sulle politiche per le giovani generazioni;
  • Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali integrato con il Piano sanitario regionale;
  • interventi sul terzo settore e cittadinanza attiva;
  • diritto allo studio universitario;
  • misure in materia di pari opportunità e non discriminazione;
  • politiche di istruzione e formazione professionale.

Contributi regionali e beneficiari

Per attuare la legge, la Regione concede contributi tramite avviso pubblico che definisce interventi finanziabili, ambiti prioritari, criteri, eventuali premialità, rendicontazione e controlli. Possono essere beneficiari:

  • società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • enti di promozione sportiva;
  • CONI e CIP;
  • associazioni benemerite riconosciute dal CIP che associno persone con disabilità;
  • federazioni sportive e discipline sportive associate;
  • enti locali e altri soggetti pubblici;
  • istituzioni scolastiche riconosciute.

Sono premiati, in particolare, i progetti integrati tra più soggetti e quelli che estendono o prolungano l’uso di impianti sportivi, anche con soluzioni organizzative innovative. I soggetti sportivi nazionali possono operare anche tramite articolazioni territoriali.

Modifiche alla normativa regionale vigente

La legge aggiorna diverse disposizioni regionali già esistenti:

  • nella legge n. 5 del 2004 inserisce tra le finalità la promozione di strategie contro l’abbandono sportivo;
  • nella legge n. 14 del 2008 rafforza il richiamo alle azioni contro l’abbandono sportivo e amplia la platea dei soggetti con cui collaborare;
  • nella legge n. 6 del 2014 integra le politiche di pari opportunità con azioni per prevenire l’abbandono sportivo, soprattutto tra adolescenti e giovani;
  • nella legge n. 8 del 2017 inserisce espressamente il contrasto all’abbandono sportivo tra le finalità e tra le azioni del Piano triennale dello sport, estendendo anche i soggetti coinvolti.

Monitoraggio e valutazione

È prevista una clausola valutativa: la Giunta regionale deve trasmettere alla Commissione assembleare competente, con cadenza triennale, una relazione su attuazione, progetti realizzati, collaborazioni attivate, attività formative, campagne di comunicazione ed eventuali criticità.

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

Gli oneri per i contributi dell’articolo 4 sono coperti:

  • per il 2024, fino a 250.000 euro;
  • per il 2025, 150.000 euro;
  • per il 2026, 100.000 euro.

Dal 2027 gli oneri sono coperti con le ordinarie autorizzazioni di bilancio annuali; possono concorrere anche risorse dei fondi strutturali europei. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.