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Legge

L.R. Emilia-Romagna 5/2024

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2014, N. 2 (NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE (PERSONA CHE PRESTA VOLONTARIAMENTE CURA E ASSISTENZA))

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 5/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Emilia-Romagna 30 maggio 2024, n. 5 aggiorna la l.r. 2/2014 sul caregiver familiare: chiarisce che il riconoscimento non dipende da coabitazione o domicilio comune, introduce la figura del giovane caregiver fino a 24 anni, prevede una clausola valutativa triennale e istituisce un Fondo regionale caregiver. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT.

Modifiche alla disciplina regionale sul caregiver familiare e introduzione del sostegno ai giovani caregiver

Modifiche alla disciplina sul caregiver familiare in Emilia-Romagna

La legge regionale Emilia-Romagna 30 maggio 2024, n. 5 interviene sulla legge regionale 28 marzo 2014, n. 2, aggiornandone la disciplina sul riconoscimento e sul sostegno del caregiver familiare. Le modifiche riguardano sia i criteri di identificazione della figura, sia il supporto ai giovani caregiver, la valutazione dell’attuazione della legge e il relativo assetto finanziario.

Riconoscimento del caregiver familiare

La disciplina chiarisce che il caregiver familiare è riconosciuto tale indipendentemente da alcuni elementi di convivenza o coabitazione. In particolare, non costituiscono requisiti necessari:

  • la coabitazione con la persona assistita;
  • la residenza o il domicilio comune;
  • più in generale, la convivenza.

Resta quindi centrale la prestazione volontaria di cura e assistenza, secondo la definizione già contenuta nella legge regionale del 2014.

Giovani caregiver

La legge introduce una specifica categoria di destinatari: i giovani caregiver. Sono considerati tali le persone fino a 24 anni che si prendono cura di una persona cara alle condizioni previste per il caregiver familiare.

La Regione è chiamata a promuoverne l’identificazione per:

  • comprenderne i bisogni;
  • sostenerli;
  • tutelare il diritto all’educazione e all’istruzione;
  • promuoverne il benessere psico-fisico;
  • validare le competenze acquisite;
  • agevolare la transizione dalla scuola al lavoro.

È inoltre previsto l’impegno regionale a predisporre accordi quadro con l’Ufficio scolastico regionale e con gli Atenei regionali per favorire la conciliazione tra tempo di cura e tempo di studio e per valorizzare l’impegno di cura.

Clausola valutativa e monitoraggio dell’attuazione

La legge inserisce una clausola valutativa che affida all’Assemblea legislativa il controllo sull’attuazione della disciplina e la valutazione dei risultati. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale deve trasmettere alla competente Commissione assembleare una relazione contenente dati su:

  • numero di caregiver che hanno effettuato l’autocertificazione;
  • numero di caregiver sottoposti alla scala di valutazione dello stress;
  • numero di caregiver per i quali sono stati rilevati i bisogni e definiti interventi di sostegno tramite la sezione caregiver del PAI;
  • numero e tipologia delle prestazioni erogate dalle aziende sanitarie locali per fronteggiare lo stress del caregiver;
  • partecipazione ad attività formative;
  • validazione o certificazione delle competenze ai sensi della legge e crediti formativi riconosciuti agli studenti caregiver;
  • efficacia delle misure di formazione e certificazione;
  • eventuali criticità applicative.

Sulla base degli esiti della valutazione, la Giunta può proporre modifiche alla legge. Le strutture dell’Assemblea e della Giunta devono coordinarsi per una migliore valutazione dell’attuazione.

Fondo regionale caregiver e disciplina finanziaria

La legge istituisce il Fondo regionale caregiver, destinato a finanziare gli interventi previsti dalla normativa regionale e a integrare le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sul piano finanziario, l’attuazione della legge deve avvenire nei limiti delle risorse già disponibili. La Giunta è autorizzata a istituire il Fondo con proprio atto e ad adottare le variazioni di bilancio necessarie. Il finanziamento degli interventi avviene nei limiti delle autorizzazioni di spesa annuali della legge di bilancio, nel quadro dell’art. 38 del d.lgs. 118/2011.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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