L.R. Emilia-Romagna 1/2024
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI MICROBIRRIFICI EMILIANO-ROMAGNOLI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dell’Emilia-Romagna valorizza microbirrifici, birra artigianale e filiera brassicola regionale, istituendo elenco regionale e logo identificativo, disciplinando vendita diretta e consumo sul posto, promuovendo formazione, turismo brassicolo e filiera delle materie prime. Prevede sanzioni per uso improprio del logo e stanziamenti fino al 2026.
Valorizzazione e promozione dei microbirrifici emiliano-romagnoli
Valorizzazione e promozione dei microbirrifici emiliano-romagnoli
La legge disciplina, per il territorio dell’Emilia-Romagna, misure di valorizzazione della produzione brassicola artigianale e dei microbirrifici, con attenzione alla filiera agricola, alla formazione degli operatori, al turismo brassicolo e agli strumenti di riconoscimento e promozione del settore.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale, persegue la valorizzazione della produzione brassicola regionale e delle sue metodologie tradizionali, lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime, con particolare riguardo a luppolo e orzo, la qualificazione professionale degli operatori e la promozione del turismo brassicolo locale. La Giunta regionale è chiamata a sostenere tali finalità mediante:
- istituzione dell’elenco dei microbirrifici con stabilimento di produzione in Emilia-Romagna;
- promozione della formazione professionale;
- incentivo a processi innovativi;
- diffusione di tecniche, produzioni e requisiti di manualità e professionalità;
- sviluppo di associazionismo e cooperazione nella filiera;
- corretta informazione al consumatore;
- ricerca e miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione di orzo, luppolo, malto e derivati.
Definizioni rilevanti
La legge richiama la nozione di birra artigianale prevista dalla normativa statale, come birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta a pastorizzazione e microfiltrazione durante la produzione. Ai soli fini della legge si considerano:
- microbirrificio: fabbrica di birra che produce non più di 10.000 ettolitri annui, con le caratteristiche di indipendenza previste dalla disciplina statale e sede di produzione in Emilia-Romagna;
- microbirrificio agricolo: microbirrificio inserito in un’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.;
- filiera brassicola regionale: insieme delle attività che concorrono alla produzione di birra artigianale svolte nell’ambito geografico dell’Emilia-Romagna;
- progetto di filiera brassicola: strumento di integrazione tra i soggetti della filiera finalizzato alla produzione di birra artigianale;
- accordo di filiera brassicola: accordo sottoscritto dalla pluralità dei soggetti della filiera che aderisce al progetto.
Filiera brassicola regionale e accordi di filiera
Il progetto di filiera è lo strumento per integrare i diversi soggetti della filiera produttiva brassicola e richiede la sottoscrizione di un apposito accordo. Le attività del progetto devono svolgersi nel territorio regionale, salvo alcune fasi tecniche come maltazione e produzione di coadiuvanti, additivi e lieviti. I contenuti minimi e obbligatori dell’accordo sono definiti con atto della Giunta regionale; lo stesso accordo può disciplinare anche elementi ulteriori, tra cui la commercializzazione e distribuzione del prodotto finito.
Elenco regionale e logo dei microbirrifici
La Giunta istituisce l’elenco regionale dei microbirrifici artigianali e agricoli e ne disciplina iscrizione, tenuta, aggiornamento e decadenza. Ai microbirrifici iscritti e in possesso dei requisiti di legge è riconosciuto il logo “Birra prodotta da microbirrificio dell’Emilia-Romagna”. La Giunta definisce la forma grafica del logo. È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per l’uso improprio del logo da parte di chi non sia iscritto all’elenco o non rispetti i limiti fissati dalla Giunta. La sanzione è irrogata dal Comune secondo la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative.
Sviluppo della filiera delle materie prime
La Regione promuove la coltivazione e la lavorazione delle materie prime destinate alla produzione di birra, con particolare riferimento alla filiera dell’orzo, del luppolo e alla qualità delle acque impiegate.
Valorizzazione, sostegno agli investimenti e turismo brassicolo
La Regione promuove lo sviluppo sostenibile dei microbirrifici e della birra artigianale regionale, il consumo responsabile e informato e l’aggiornamento professionale degli operatori. La Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, definisce requisiti e modalità di iscrizione all’elenco, sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti e stabilisce spese ammissibili, modalità di erogazione, premialità, termini di esecuzione, istruttoria, controlli e revoca dei benefici. Nell’ambito del turismo brassicolo, la Regione promuove:
- ambienti dedicati e attrezzati per l’accoglienza, nel patrimonio edilizio esistente;
- attività formative e informative sulle produzioni brassicole e sulla conoscenza della birra da parte del consumatore;
- valorizzazione territoriale e gastronomica, in particolare delle lavorazioni di filiera. La Giunta può prevedere priorità per microbirrifici, soggetti aderenti a un progetto di filiera, imprese con sede in aree montane o interne e per l’ammodernamento dei processi produttivi. Possono inoltre essere inserite azioni sul “bere responsabile” e iniziative per favorire il consumo di birra artigianale anche da parte di soggetti con allergie e intolleranze alimentari.
Vendita diretta e consumo sul posto
I microbirrifici possono vendere direttamente i propri prodotti, anche per il consumo immediato sul posto, nei locali di produzione o contigui, purché tale attività sia strumentale e accessoria all’impresa e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. I microbirrifici imprese artigiane non devono presentare la SCIA prevista dalla disciplina del commercio. Per tale attività non si applica neppure la disposizione regionale richiamata sulla semplificazione edilizia. Per i microbirrifici agricoli, la vendita e il consumo immediato sul posto sono qualificati come attività agricola connessa. In occasione di sagre, fiere locali o eventi assimilabili, non è richiesta alcuna comunicazione preventiva o analoga autorizzazione, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
Formazione professionale
La Regione favorisce l’acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori brassicoli, agricoli e artigianali anche mediante iniziative formative, nell’ambito dei programmi regionali in materia di istruzione e formazione professionale e di occupazione, qualità, sicurezza e regolarità del lavoro.
Portale tematico regionale
È istituito un portale tematico regionale sulla birra agricola e artigianale, finalizzato alla diffusione e promozione delle attività, allo scambio di informazioni e alla conoscibilità dei birrifici agricoli e artigianali regionali. I dati dei birrifici che aderiscono al portale sono accessibili a chiunque e pubblicati su una piattaforma telematica del sito istituzionale regionale. Il portale contiene:
- riferimenti normativi europei, nazionali e regionali;
- mappa interattiva dei birrifici agricoli e artigianali emiliano-romagnoli;
- informazioni principali e link ai siti internet dei birrifici aderenti;
- comunicazioni su iniziative promozionali ed eventi.
Controllo, valutazione e aiuti di Stato
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della legge e ne valuta risultati e impatti. La Giunta presenta alla Commissione competente, con cadenza triennale, una relazione su progetti di filiera, iniziative promozionali ed eventi realizzati, nonché su agevolazioni e contributi concessi. Gli interventi di sostegno previsti per il settore devono essere attuati nel rispetto dei limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge sono autorizzati oneri fino a 50.000 euro per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, mediante appositi capitoli di spesa regionali e riduzioni di stanziamenti già previsti da precedenti leggi regionali indicate nel testo. La Giunta può disporre le variazioni di bilancio necessarie. Per gli esercizi successivi al 2026, la copertura è rinviata agli stanziamenti autorizzati annualmente dalla legge di bilancio.
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