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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22366/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, in parziale riforma della condanna di primo grado, ha riqualificato il fatto da guida in stato di ebbrezza aggravata ex art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, d.lgs. 285/1992, nella fattispecie di cui alla lett. b) del medesimo articolo, rideterminando la pena. Il ricorso deduceva vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto integrato il reato nonostante avesse dato atto che, dopo l'incidente e prima dell'accertamento con etilometro, l'imputato aveva bevuto due bicchieri di vino; secondo la difesa, tale circostanza impediva di attribuire con certezza al momento della guida il tasso alcolemico rilevato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, valorizzando gli indici probatori indicati dai giudici di merito: il tasso alcolemico molto elevato rilevato all'accertamento, l'uscita del mezzo dalla sede stradale con danneggiamento della recinzione e della segnaletica, e le dichiarazioni del teste che riferiva che l'imputato era già in stato di ebbrezza prima di essere invitato a bere vino.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza del motivo sulla responsabilità. Ha quindi confermato l'impostazione della sentenza d'appello che aveva già riqualificato il fatto nella minore ipotesi di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. b), CdS e rideterminato la pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Richiamato come originaria qualificazione più grave contestata in primo grado e poi oggetto di riqualificazione in appello.

  • art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Individuata dalla Corte d'appello e confermata nel ragionamento della Cassazione come fattispecie integrata sulla base degli indici probatori disponibili.

  • art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Richiamato quale disposizione connessa alla contestazione e alla riqualificazione del fatto nella sentenza di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è manifestamente infondato quando la decisione di merito si fonda su plurimi indici convergenti, logicamente coerenti e non contraddittori, idonei a sorreggere l'affermazione di responsabilità.
  • In tema di guida in stato di ebbrezza, l'eventuale assunzione di alcol dopo il sinistro ma prima dell'etilometro non esclude di per sé la rilevanza penale del fatto, se il giudice di merito dispone di elementi obiettivi e dichiarativi che consentono di ricostruire uno stato di alterazione già esistente al momento della guida.
  • La rilevazione di un tasso alcolemico molto elevato, unita alle modalità dell'incidente stradale e alle dichiarazioni testimoniali sul precedente stato di ebbrezza, può integrare una motivazione non illogica sulla responsabilità per guida in stato di ebbrezza.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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