Cassazione Civile, Sentenza n. 8238/2020 del 28/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente gestore)
La controversia
Due soci della SIAE avevano impugnato davanti al TAR del Lazio il D.P.C.M. 16 marzo 2018, che aveva approvato il testo dello statuto modificato dal consiglio di sorveglianza con deliberazione del 26 gennaio 2018, nonché lo statuto così approvato. Contestavano, tra l’altro, l’incompetenza dell’organo deliberante e la modifica dell’art. 14 dello statuto, che limitava il diritto di voto dei gruppi editoriali e riduceva sensibilmente il peso dei loro voti rispetto a quello attribuibile alle singole imprese raggruppate. Il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo applicabile la previsione che devolve al giudice ordinario le controversie concernenti l’attività della SIAE. Il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello e dichiarato la giurisdizione amministrativa, qualificando le modifiche statutarie come atti inerenti all’organizzazione pubblicistica dell’ente e la posizione dei soci come interesse legittimo. La SIAE ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, della L. 2/2008: sosteneva che la devoluzione alla giurisdizione ordinaria di tutte le controversie relative alle attività della SIAE, comprese quelle concernenti organizzazione, elezione e funzionamento degli organi sociali, includesse anche le controversie sul contenuto e sulle modalità di adozione o modifica dello statuto. Le controricorrenti avevano inoltre eccepito la tardività del ricorso, perché la notificazione dell’atto di riassunzione davanti al TAR avrebbe fatto decorrere il termine breve d’impugnazione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno respinto l’eccezione di tardività: la notificazione dell’atto di riassunzione, effettuata dalla controparte e non dalla parte soccombente, non integra la conoscenza legale della sentenza necessaria a far decorrere il termine breve per impugnare. Hanno ritenuto ammissibile e fondato l’unico motivo. In base al tenore ampio e omnicomprensivo dell’art. 1, comma 2, della L. 2/2008, tutte le controversie concernenti l’attività della SIAE, comprese quelle relative all’organizzazione e alle procedure di elezione e funzionamento degli organi sociali, spettano al giudice ordinario, salvo le controversie riservate alla giurisdizione tributaria. La sottoposizione dello statuto all’approvazione delle autorità di vigilanza e la natura pubblica dell’ente non giustificano una deroga a tale devoluzione; inoltre, le modifiche statutarie incidono direttamente sui diritti dei soci e sui rapporti interni associativi. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza del Consiglio di Stato e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale ha rimesso le parti anche per la regolazione delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, L. 2/2008
Tali considerazioni, pur meritevoli di attenzione, non reggono tuttavia il confronto con la formulazione ampia ed omnicomprensiva della norma in esame, il cui tenore letterale esprime con estrema chiarezza l’intento del legislatore di devolvere alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative all’attività della SIAE, fatta eccezione soltanto per quelle spettanti alla giurisdizione tributaria, e ciò in correlazione con l’assoggettamento di tale attività alle norme di diritto privato e con il risalto conferito alla natura associativa dell’ente, nonchè al fine di consentire il superamento delle incertezze determinate dal criterio di riparto della giurisdizione finora prevalso in giurisprudenza.
La norma devolve al giudice ordinario l’intero contenzioso concernente le attività della SIAE, incluse le controversie sulle modifiche statutarie e sull’organizzazione degli organi sociali; resta salva soltanto la giurisdizione tributaria.
art. 325, comma 2, c.p.c.
Ai fini dell’operatività del termine breve, è infatti necessaria la conoscenza legale del provvedimento da impugnare, ovverosia una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa abbia posto in essere e che risulti normativamente idonea a determinare da sè detta conoscenza, o tale comunque da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.
Il termine breve per impugnare decorre solo da una conoscenza legale della decisione acquisita mediante un’attività processuale normativamente idonea a produrla; la mera notificazione dell’atto di riassunzione da parte della controparte non è sufficiente, in particolare se non assicura alla parte soccombente una conoscenza utile a valutare l’impugnazione.
art. 326 c.p.c.
Ai fini dell’operatività del termine breve, è infatti necessaria la conoscenza legale del provvedimento da impugnare, ovverosia una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa abbia posto in essere e che risulti normativamente idonea a determinare da sè detta conoscenza, o tale comunque da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.
Il termine semestrale di cui all’art. 326 c.p.c. non è sostituito dal termine breve quando la notificazione dell’atto di riassunzione non determina la conoscenza legale della decisione impugnata.
art. 103 Cost.
Tale disposizione, infatti, è stata più volte evolutivamente interpretata sia da questa Corte che dallo stesso Giudice delle leggi nel senso che anche all’Autorità giudiziaria ordinaria è consentito, per effetto di una conforme disposizione del legislatore ordinario, di conoscere degl’interessi legittimi, ed eventualmente di annullare un atto della Pubblica Amministrazione, nonchè d’incidere conseguentemente sui rapporti sottostanti secondo le diverse tipologie di intervento giurisdizionale previste.
L’art. 103 Cost. non impedisce al legislatore ordinario di attribuire al giudice ordinario, in presenza di una disposizione conforme, la cognizione di interessi legittimi e il potere di annullare atti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Quando una disposizione devolve al giudice ordinario tutte le controversie concernenti l’attività di un ente, includendo espressamente organizzazione, elezione e funzionamento degli organi sociali, la devoluzione comprende anche le controversie sul contenuto e sulla modifica dello statuto, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
- La natura pubblica dell’ente, la vigilanza amministrativa e l’approvazione dello statuto da parte delle autorità pubbliche non escludono la giurisdizione ordinaria quando la legge devolve ad essa in modo generale le controversie relative all’attività dell’ente.
- Le controversie su disposizioni statutarie che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, compreso il diritto di voto e il peso dei voti in assemblea, riguardano anche posizioni di diritto soggettivo e i rapporti interni associativi.
- Il termine breve per l’impugnazione presuppone la conoscenza legale del provvedimento acquisita attraverso un’attività processuale idonea a produrla; la notificazione dell’atto di riassunzione effettuata dalla controparte non è di per sé sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8243/2020 del 28/04/2020
- Sentenza civile · 28 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8242/2020 del 28/04/2020
- Sentenza civile · 28 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8233/2020 del 28/04/2020
- Sentenza civile · 28 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8232/2020 del 28/04/2020
- Sentenza civile · 28 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8234/2020 del 28/04/2020
- Sentenza civile · 28 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8241/2020 del 28/04/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →