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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29152/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa all'esito di liquidazione automatica ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione modello Unico 2005 per l'anno d'imposta 2004. L'Ufficio aveva iscritto a ruolo IRPEF e IRAP, oltre a sanzioni e interessi, e aveva recuperato crediti d'imposta per incremento dell'occupazione che risultavano compensati ma non indicati nel quadro RU della dichiarazione. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, tra l'altro, carenza di motivazione, mancato invio della comunicazione preventiva, decadenza per tardiva liquidazione, illegittimità del recupero del credito per mancata notifica di un atto prodromico, omessa indicazione del responsabile del procedimento e vizi sulle sanzioni. La CTR aveva accolto parzialmente l'appello del contribuente ritenendo illegittimo il recupero del credito d'imposta per insufficiente motivazione e per mancanza di un atto precedente alla cartella, e aveva riconosciuto anche la riduzione delle sanzioni. L'Agenzia ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, 54-bis d.P.R. n. 633/1972, art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 e art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, sostenendo che per un controllo meramente cartolare fondato su omissioni dichiarative non era necessario un previo avviso di recupero né poteva riconoscersi la riduzione delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che il recupero dei crediti compensati ma non dichiarati costituiva un controllo automatizzato meramente cartolare, basato sui dati emergenti dalla dichiarazione, senza margini valutativi o interpretativi; pertanto era legittima l'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 senza previo avviso di recupero. Ha inoltre escluso che, in tale ipotesi, la mancata comunicazione dell'esito potesse determinare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, perché tale beneficio presuppone il mancato pagamento delle somme dovute dopo la comunicazione di irregolarità. Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Consente il controllo automatizzato e l'iscrizione a ruolo sulla base dei dati dichiarati; per omissioni o incongruenze rilevabili ex actis non è necessario un previo avviso di recupero.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in parallelo all'art. 36-bis per confermare la legittimità del controllo automatizzato di tipo cartolare.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    Il contraddittorio endoprocedimentale è imposto solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è necessario nel controllo cartolare senza margini interpretativi.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997

    La riduzione delle sanzioni è collegata al mancato pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione di irregolarità; non opera quando tale comunicazione non è dovuta.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 7 L. n. 388/2000

    Norma richiamata in relazione al credito d'imposta per incremento dell'occupazione oggetto di recupero.

  • art. 63, comma 1, lett. a), L. n. 289/2002

    Norma richiamata in relazione a un ulteriore credito d'imposta per incremento dell'occupazione recuperato tramite controllo automatizzato.

  • art. 12 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato dal contribuente nel giudizio di merito in tema di sanzioni; non è però oggetto della ratio decisoria della Cassazione.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, quando l'Ufficio si limita a rilevare omissioni o incongruenze già desumibili dai dati dichiarati, l'iscrizione a ruolo è legittima e non richiede un preventivo avviso di recupero.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 non è obbligatorio in ogni ipotesi di controllo automatizzato, ma solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • La mancata comunicazione dell'esito della liquidazione o dell'irregolarità non comporta automaticamente nullità, né determina di per sé la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi se il controllo non richiedeva tale comunicazione.
  • La riduzione delle sanzioni prevista dal d.lgs. n. 462/1997 presuppone che, a seguito di una comunicazione dovuta, il contribuente non abbia pagato entro il termine; se la comunicazione non è necessaria, il beneficio non è invocabile.
  • Il recupero di crediti d'imposta non dichiarati nel quadro pertinente può essere effettuato con controllo cartolare quando la non spettanza emerga dai dati formali della dichiarazione, senza valutazioni giuridiche o istruttorie ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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