Sentenza n. 58/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento del decreto -OMISSIS- in forza del quale il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibile, Ufficio circondariale marittimo di Termini Imerese, ha revocato al ricorrente la patente nautica -OMISSIS- rilasciata in data 15 luglio 1998;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della patente nautica e rigetto dell’istanza di rinnovo per perdita dei requisiti morali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della patente nautica, fondata sulla condanna irrevocabile alla pena di sette anni di reclusione e sulla conseguente ritenuta perdita dei requisiti morali previsti dagli artt. 37 e 41 del d.m. n. 146/2008. Ha dedotto che non fosse necessaria la previa riabilitazione, che i requisiti morali per la patente nautica fossero sostanzialmente coincidenti con quelli previsti per la patente di guida e che fosse contraddittorio avergli restituito la patente di guida, dopo l’annullamento del diniego disposto dal CGARS, mantenendo invece la revoca della patente nautica. Ha inoltre richiamato la cessazione della misura di libertà vigilata, l’espiazione della pena, il rilascio del passaporto e i principi della Costituzione e della CEDU. La censura mirava, in sostanza, a ottenere un’interpretazione dell’art. 37 del d.m. n. 146/2008 conforme alla disciplina dell’art. 120 del codice della strada come risultante dalle pronunce della Corte costituzionale sull’illegittimità della revoca automatica della patente di guida.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto la disciplina della patente di guida da quella della patente nautica, rilevando che l’art. 37 del d.m. n. 146/2008 prevedeva espressamente l’impossibilità di ottenere la patente nautica per chi fosse stato condannato a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo riabilitazione, e che l’art. 41 collegava a tale perdita dei requisiti morali la revoca della patente già rilasciata. Secondo il Collegio, la soglia dei tre anni individua una fattispecie sufficientemente grave da giustificare la revoca automatica, diversamente dalle ipotesi eterogenee considerate dall’art. 120 del codice della strada e oggetto delle declaratorie di incostituzionalità, nelle quali la Corte costituzionale ha sostituito l’automatismo con una valutazione discrezionale dell’amministrazione. Il giudice ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva impugnato il d.m. n. 146/2008: pertanto non era possibile valutarne direttamente la legittimità né sollevare questione di costituzionalità su una fonte regolamentare. La modifica del 2024, che ha mantenuto la rilevanza della condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, è stata considerata ulteriore conferma della perdurante scelta normativa. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 37 e 41 d.m. 29 luglio 2008, n. 146
«Non possono ottenere la patente nautica ... coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione»; «La patente nautica è revocata ... nel caso in cui il titolare ... non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 37»
La condanna irrevocabile a una pena detentiva non inferiore a tre anni determina la perdita dei requisiti morali e legittima la revoca della patente nautica, salvo riabilitazione; la disciplina è stata ritenuta distinta da quella della patente di guida.
art. 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
«il prefetto provvede alla revoca della patente di guida»
La disposizione, come modificata dalle pronunce della Corte costituzionale richiamate in sentenza, non può imporre una revoca automatica nelle fattispecie eterogenee relative a misure di sicurezza, misure di prevenzione e determinate condanne; tale principio non è stato esteso dal TAR alla distinta disciplina regolamentare della patente nautica.
art. 76 Cost.
Le declaratorie di incostituzionalità dell’art. 120 del codice della strada richiamate dal TAR sono state fondate, per quanto rilevante, su eccesso di delega, non su una generale incompatibilità sostanziale dell’automatismo revocatorio.
art. 134 Cost.
Il TAR ha ritenuto che il giudizio incidentale di costituzionalità non possa avere direttamente a oggetto il d.m. n. 146/2008, quale regolamento amministrativo, e che, non essendo stato impugnato il regolamento, non fosse possibile valutarne in questa sede la legittimità.
art. 120, commi 1 e 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come interpretato dalle sentenze Corte costituzionale nn. 22/2018, 24/2020 e 99/2020
Le pronunce hanno escluso l’automatismo della revoca della patente di guida in alcune fattispecie, imponendo una valutazione amministrativa concreta della pericolosità; il TAR ha ritenuto non omogenea rispetto a tali ipotesi la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni prevista per la patente nautica.
Massime di principio
- La disciplina regolamentare dei requisiti morali per la patente nautica, ove preveda che una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni impedisca il conseguimento e comporti la revoca del titolo già rilasciato, configura una causa di revoca distinta dalle ipotesi di revoca automatica della patente di guida censurate dalla Corte costituzionale.
- La soglia della condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni può essere considerata dal legislatore indice normativo di gravità sufficiente a giustificare la revoca della patente nautica, salva la riabilitazione prevista dalla disciplina applicabile.
- I principi affermati dalla Corte costituzionale sull’art. 120 del codice della strada, relativi alla necessità di una valutazione concreta della pericolosità in fattispecie eterogenee, non si estendono automaticamente a una diversa disciplina regolamentare se manca un’identità normativa e sostanziale delle fattispecie.
- Quando il ricorrente non impugna specificamente la disposizione regolamentare che costituisce la base normativa dell’atto lesivo, il giudice amministrativo non può esaminarne direttamente la legittimità nel giudizio di impugnazione dell’atto applicativo; inoltre, il regolamento amministrativo non è direttamente oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 134 Cost.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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