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Ordinanza

Ordinanza n. 2719/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - della graduatoria finale dei candidati idonei del «Concorso pubblico a complessivi 415 posti - Area Assistenti - di cui 10 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano - presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli» - Codice ADM/AMM, della Regione Sicilia - pubblicata in data 3 luglio 2025, nella parte in cui l'odierno ricorrente è collocato in una posizione diversa da quella legittimamente spettante; -dell'esito della prova scritta del concorso de quo; - del punteggio numerico, pari a 23,55 punti, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 28; - dei verbali/atti della Commissione Esaminatrice del Concorso de quo, di estremi non conosciuti, - dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta sostenuta dal ricorrente; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente; - dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 12 febbraio 2025 tramite cui la PA ha elevato il numero di posti complessivi messi a bando da 415 posti a 569 posti, ed ha riaperto i termini entro cui inoltrare la propria candidatura, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente; - dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 2 aprile 2025, con cui l'Agenzia intimata ha reso noto l'esito della prova scritta; - dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 3 luglio 2025, con cui l'Agenzia intimata ha reso note le graduatorie finali del concorso per ogni sede; - dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 4 luglio 2025, con cui l'Agenzia intimata ha convocato i vincitori della selezione de qua; - dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 25 luglio 2025, con cui l'Agenzia intimata ha diramato l'elenco delle sedi di convocazione dei candidati vincitori del codice ADM/AMM; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati idonei del concorso; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei candidati idonei del concorso;

Giustizia amministrativa202512497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alle generalità complete di candidati collocati in determinate posizioni della graduatoria del concorso per 415 posti, profilo ADM/AMM, Regione Sicilia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio principale il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, l'esito e il punteggio numerico della prova scritta, il questionario, con particolare riferimento al quesito n. 28, nonché gli atti della commissione esaminatrice e ulteriori atti relativi al concorso pubblico per l'Area Assistenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In via incidentale, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., ha contestato la nota dell'8 ottobre 2025 con cui l'amministrazione ha respinto la richiesta di ostensione delle generalità complete dei candidati collocati nelle ultime due posizioni utili della graduatoria finale relativa al profilo ADM/AMM per la Regione Sicilia, nonché dei candidati collocati alle posizioni n. 20, 21 e 22 o comunque aventi il medesimo punteggio del richiedente. Sono state dedotte la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e trasparenza dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha preso atto che, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell'istanza di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. Non essendo più attuale l'interesse alla trattazione e alla decisione dell'istanza, il Collegio l'ha dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità del diniego di accesso. Le spese della fase incidentale sono state compensate, anche in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la proposizione dell'istanza relativa all'accesso nel corso del giudizio; nel caso concreto, l'istanza è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso o dell'istanza quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • artt. 22, 24 e 25 l. n. 241/1990

    Norme richiamate dal ricorrente a fondamento della pretesa di accesso e della contestazione del diniego, ma non esaminate nel merito dal Collegio.

  • art. 97 Cost.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; non oggetto di valutazione sostanziale a seguito della declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • L'istanza di accesso proposta nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. è improcedibile quando il richiedente dichiara, o comunque risulta, il venir meno dell'interesse attuale alla relativa decisione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione dell'istanza determina una pronuncia in rito e impedisce al giudice di esaminare nel merito i motivi dedotti contro il diniego di accesso.
  • In caso di decisione meramente processuale sull'istanza incidentale di accesso, le spese della relativa fase possono essere compensate in ragione della natura della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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