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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8148/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il riesame di ordinanza del GIP applicativa degli arresti domiciliari per reati relativi a stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/90). Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) censura sulla ricostruzione della partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di droga, contestando la scarsa prova di stabile inserimento associativo, la scarsa identificazione e il valore delle intercettazioni (singola conversazione significativa, altre conversazioni non pertinenti); 2) doglianze relative ai capi di imputazione (capo 140, 310 e capo 130) per mancata dimostrazione della qualità della droga, insufficiente collegamento probatorio tra conversazioni e fatti e possibile natura di consumo personale degli acquisti; 3) vizi relativi alle esigenze cautelari, per mancata considerazione del tempo trascorso dai fatti (principalmente giugno 2019) rispetto all'ordinanza del 2023, del presunto allontanamento dal sodalizio, del trasferimento in Abruzzo, e delle condizioni personali, lavorative e familiari che renderebbero sproporzionata e non necessaria la misura cautelare

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Primo motivo: infondato; la Corte ritiene coerente e organica la ricostruzione del Tribunale sulla partecipazione del Fiore al sodalizio, fondata su più intercettazioni (in particolare marzo 2019 e dicembre 2019) che attestano l'ingresso, la persistenza dell'attività e un tentativo di riammissione, sicché le censure difensive sono generiche o meramente rivalutative. Secondo motivo: inammissibile perché generico e attitudinale a riesaminare il merito delle intercettazioni; l'interpretazione e valutazione delle conversazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito salvo manifesta illogicità non dimostrata. Terzo motivo: manifestamente infondato; la difesa non ha prodotto un confronto puntuale con la motivazione, mentre il Tribunale ha adeguatamente valutato la personalità negativa dell'indagato, i legami criminali, il ruolo associativo e l'attivismo criminoso, giustificando il rischio di reiterazione e la misura. Confermata l'ordinanza cautelare (arresti domiciliari) e rigettato il ricorso con condanna del ricorrente alle spese processuali

Norme richiamate

  • DPR 309/90 art. 73

    Articolo applicato ai fatti di detenzione e traffico di stupefacenti; la Corte conferma che la qualifica del reato è fondata sulle valutazioni probatorie svolte dal giudice di merito, in particolare sulle intercettazioni e sul loro contesto

  • DPR 309/90 art. 74

    Articolo relativo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente al sodalizio sulla base di elementi plurioccorrenti e coerenti nelle intercettazioni

  • Cass. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012

    Principio che la decisione giurisdizionale va valutata nella sua organicità: singoli passi non possono essere estrapolati indipendentemente se il ragionamento complessivo risulta coerente

  • Cass. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021

    In materia di intercettazioni l'interpretazione del contenuto è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione

  • Cass. Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015

    Principio sull'inammissibilità dei motivi generici e sulla necessità di autosufficienza delle censure in Cassazione, con allegazione o trascrizione integrale degli elementi contestati

  • Cass. Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016

    Principio che l'attualità del pericolo di reiterazione va valutata prognosticamente sulla base di modalità del fatto, personalità e contesto; il pericolo può sussistere anche senza opportunità immediate di ricaduta

Massime di principio

  • Per configurare la partecipazione a un'associazione per il traffico di stupefacenti è necessaria una valutazione complessiva e coerente di elementi plurimi; singole intercettazioni isolate possono non essere decisive se il quadro probatorio è articolato
  • L'interpretazione delle intercettazioni è essenzialmente valutazione di merito riservata al giudice di merito; in Cassazione le censure che mirano a rivalutare il contenuto sono inammissibili salvo manifesta illogicità della motivazione
  • Le impugnazioni generiche o prive di allegazioni/trascrizioni integrali degli atti specifici sono frequentemente dichiarate inammissibili per violazione del principio di autosufficienza
  • Il decorso del tempo tra i fatti e la misura cautelare non determina automaticamente l'inefficacia della misura: la valutazione dell'attualità del pericolo è prognostica e tiene conto della personalità, dei legami criminali e del ruolo svolto dall'indagato
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari motivate su rischio di reiterazione occorre fornire contestazioni concrete, documentate e un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito (ad es. trascrizioni, evidenze che dimostrino allontanamento stabile dal contesto criminale)

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