Cassazione Penale, Sentenza n. 8148/2024 del 26/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il riesame di ordinanza del GIP applicativa degli arresti domiciliari per reati relativi a stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/90). Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) censura sulla ricostruzione della partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di droga, contestando la scarsa prova di stabile inserimento associativo, la scarsa identificazione e il valore delle intercettazioni (singola conversazione significativa, altre conversazioni non pertinenti); 2) doglianze relative ai capi di imputazione (capo 140, 310 e capo 130) per mancata dimostrazione della qualità della droga, insufficiente collegamento probatorio tra conversazioni e fatti e possibile natura di consumo personale degli acquisti; 3) vizi relativi alle esigenze cautelari, per mancata considerazione del tempo trascorso dai fatti (principalmente giugno 2019) rispetto all'ordinanza del 2023, del presunto allontanamento dal sodalizio, del trasferimento in Abruzzo, e delle condizioni personali, lavorative e familiari che renderebbero sproporzionata e non necessaria la misura cautelare
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Primo motivo: infondato; la Corte ritiene coerente e organica la ricostruzione del Tribunale sulla partecipazione del Fiore al sodalizio, fondata su più intercettazioni (in particolare marzo 2019 e dicembre 2019) che attestano l'ingresso, la persistenza dell'attività e un tentativo di riammissione, sicché le censure difensive sono generiche o meramente rivalutative. Secondo motivo: inammissibile perché generico e attitudinale a riesaminare il merito delle intercettazioni; l'interpretazione e valutazione delle conversazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito salvo manifesta illogicità non dimostrata. Terzo motivo: manifestamente infondato; la difesa non ha prodotto un confronto puntuale con la motivazione, mentre il Tribunale ha adeguatamente valutato la personalità negativa dell'indagato, i legami criminali, il ruolo associativo e l'attivismo criminoso, giustificando il rischio di reiterazione e la misura. Confermata l'ordinanza cautelare (arresti domiciliari) e rigettato il ricorso con condanna del ricorrente alle spese processuali
Norme richiamate
DPR 309/90 art. 73
Articolo applicato ai fatti di detenzione e traffico di stupefacenti; la Corte conferma che la qualifica del reato è fondata sulle valutazioni probatorie svolte dal giudice di merito, in particolare sulle intercettazioni e sul loro contesto
DPR 309/90 art. 74
Articolo relativo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente al sodalizio sulla base di elementi plurioccorrenti e coerenti nelle intercettazioni
Cass. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012
Principio che la decisione giurisdizionale va valutata nella sua organicità: singoli passi non possono essere estrapolati indipendentemente se il ragionamento complessivo risulta coerente
Cass. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021
In materia di intercettazioni l'interpretazione del contenuto è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
Cass. Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015
Principio sull'inammissibilità dei motivi generici e sulla necessità di autosufficienza delle censure in Cassazione, con allegazione o trascrizione integrale degli elementi contestati
Cass. Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016
Principio che l'attualità del pericolo di reiterazione va valutata prognosticamente sulla base di modalità del fatto, personalità e contesto; il pericolo può sussistere anche senza opportunità immediate di ricaduta
Massime di principio
- Per configurare la partecipazione a un'associazione per il traffico di stupefacenti è necessaria una valutazione complessiva e coerente di elementi plurimi; singole intercettazioni isolate possono non essere decisive se il quadro probatorio è articolato
- L'interpretazione delle intercettazioni è essenzialmente valutazione di merito riservata al giudice di merito; in Cassazione le censure che mirano a rivalutare il contenuto sono inammissibili salvo manifesta illogicità della motivazione
- Le impugnazioni generiche o prive di allegazioni/trascrizioni integrali degli atti specifici sono frequentemente dichiarate inammissibili per violazione del principio di autosufficienza
- Il decorso del tempo tra i fatti e la misura cautelare non determina automaticamente l'inefficacia della misura: la valutazione dell'attualità del pericolo è prognostica e tiene conto della personalità, dei legami criminali e del ruolo svolto dall'indagato
- Per contrastare efficacemente misure cautelari motivate su rischio di reiterazione occorre fornire contestazioni concrete, documentate e un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito (ad es. trascrizioni, evidenze che dimostrino allontanamento stabile dal contesto criminale)
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