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Sentenza

Sentenza n. 2036/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio del 29 novembre 2022 di nomina a guardia particolare giurata, limitatamente alla vigilanza sugli animali d’affezione, nonché la circolare ministeriale del 3 agosto 2022 richiamata nell’istruttoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Lega per l’Abolizione della Caccia e la guardia particolare giurata nominata hanno impugnato il decreto prefettizio nella parte in cui circoscriveva le funzioni di vigilanza agli animali d’affezione, escludendo gli altri illeciti relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché la vigilanza venatoria prevista per le guardie particolari giurate. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004, sostenendo che tale disposizione non limita la vigilanza agli animali d’affezione. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 27 della legge n. 157/1992, che, secondo i ricorrenti, attribuirebbe alle guardie zoofile poteri di vigilanza venatoria senza limitazioni.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli infondati. Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 5202/2022 e il parere del Consiglio di Stato del 20 gennaio 2021 reso in sede di ricorso straordinario, ha interpretato l’art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004 nel senso che la vigilanza attribuita anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute riguarda il rispetto della legge e delle altre norme di protezione animale con riguardo agli animali d’affezione. L’avverbio «anche» estende il compito a tale categoria di guardie, ma non attribuisce loro competenza ulteriore rispetto a quella limitata agli animali d’affezione. Il ricorso è stato respinto; spese compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, l. 189/2004

    È sufficiente a tal uopo richiamare i precedenti, costituiti dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 5202 del 2022 e il decreto del Presidente della Repubblica, di decisione di ricorso straordinario, sulla base del parere del Consiglio di Stato del 20 gennaio 2021, affare n. 01371/20, versato in atti. Appare decisivo il richiamo all’art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004, il quale affida “anche” alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute “la vigilanza sul rispetto della presente legge e della altre norme relative alla protezione degli animali”, ma “con riguardo agli animali di affezione”; l’avverbio “anche” è utilizzato per estendere a tale tipologia di guardie particolari giurate il suddetto compito e non ha invece il senso di attribuire alle stesse “anche” la competenza sugli animali da affezione, in aggiunta ad altro.

    La disposizione attribuisce anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute il compito di vigilare sul rispetto delle norme di protezione animale, ma circoscrive tale vigilanza agli animali d’affezione. L’avverbio «anche» estende il compito a quella categoria di guardie e non amplia l’ambito oggettivo della vigilanza.

  • art. 27 l. 157/1992

    Le proposte censure sono infondate.

    Il TAR ha respinto la censura fondata sull’art. 27 della legge n. 157/1992, ma non ha riportato né sviluppato un’autonoma interpretazione della disposizione; la decisione ha ricondotto la questione alla portata dell’art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute è attribuita la vigilanza sul rispetto delle norme di protezione degli animali con riguardo agli animali d’affezione; l’avverbio «anche» estende tale compito alla categoria di guardie indicata, ma non amplia l’ambito degli animali cui la vigilanza si riferisce.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia

Testo integrale

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