Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1752/2026 - Roma, Sezione 1B

per la decisione del reclamo presentato ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. nel processo per l'ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza di questa Sezione n. 6994 del 22/06/2018.

Giustizia amministrativa202410545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 242/2025, relativa al pagamento di somme dovute in forza della sentenza n. 6994/2018

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., quale incidente di esecuzione nel giudizio di ottemperanza, lamentando che il Ministero della Giustizia non avesse provveduto al pagamento delle somme dovute in forza della sentenza n. 6994/2018 e che neppure il Commissario ad acta nominato con la successiva sentenza di ottemperanza n. 242/2025 si fosse insediato o avesse dato esecuzione al giudicato. Il credito comprendeva la somma capitale, interessi, oneri accessori e spese di lite. È stata inoltre esaminata l’applicabilità dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001, introdotto dalla legge di bilancio 2025, che prevede temporaneamente il blocco delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti per equa riparazione da irragionevole durata del processo.

La decisione

Il TAR ha accolto il reclamo, rilevando che non risultava né l’adempimento dell’Amministrazione né l’insediamento e l’operato del Commissario ad acta. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001, poiché la disposizione riguarda esclusivamente i crediti derivanti dall’equa riparazione per irragionevole durata del processo, mentre l’incidente concerneva l’esecuzione della condanna alle spese di giudizio contenuta nella sentenza ottemperanda. Il giudice ha inoltre richiamato la natura tassativa e di stretta interpretazione delle ipotesi di sospensione del processo, non estensibili oltre i casi previsti dalla legge, anche in ragione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo. Ha quindi ordinato al Commissario ad acta di dare esecuzione alla sentenza di ottemperanza n. 242/2025, compiendo tutti gli atti necessari, inclusi eventuali stanziamenti di bilancio, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione di parte. Le spese della fase sono state compensate in ragione del ridotto importo, del carattere seriale e della limitata complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    reclamo presentato ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente il reclamo nell’ambito del giudizio di ottemperanza contro le modalità di esecuzione del giudicato; nel caso concreto il reclamo è stato utilizzato come incidente di esecuzione per denunciare l’inerzia dell’Amministrazione e del Commissario ad acta.

  • artt. 1282 e 1284, comma 1, c.c.

    gli interessi legali ai sensi degli artt. 1282 e 1284, comma 1, c.c. con decorrenza dal momento di notifica della sentenza ottemperanda al soddisfo

    Fondano la debenza degli interessi legali sulla somma capitale sino al soddisfacimento.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La disposizione, secondo il TAR, si applica esclusivamente ai creditori indicati dal comma 1, titolari di crediti per equa riparazione da irragionevole durata del processo; non si applica all’ottemperanza della condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Il blocco temporaneo delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001, in quanto norma di sospensione processuale, è di stretta interpretazione e si applica esclusivamente ai crediti per equa riparazione da irragionevole durata del processo indicati dalla disposizione, non potendo essere esteso all’esecuzione di una condanna alle spese di giudizio contenuta in una sentenza amministrativa.
  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora non risulti adempiuta la sentenza e il Commissario ad acta non si sia insediato o non abbia svolto l’incarico, il giudice può accogliere l’incidente di esecuzione e ordinare al Commissario di compiere tutti gli atti necessari all’attuazione del giudicato, compresi gli eventuali stanziamenti di bilancio, entro un termine determinato.
  • Le ipotesi di sospensione del processo, incidendo sulla ragionevole durata del giudizio, hanno natura tassativa e non possono essere applicate analogicamente a fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.