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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24833/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda un’istanza ex art. 671 c.p.p. con cui un condannato chiedeva il riconoscimento della continuazione tra molteplici sentenze irrevocabili, alcune concernenti partecipazione a un’associazione di tipo mafioso e altre relative a singoli reati fine o ad altri delitti commessi in un lungo arco temporale. La Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio, aveva rigettato in parte la richiesta. Il ricorrente deduceva, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: con il primo, contestava il diniego della continuazione tra diverse sentenze relative al reato associativo e ai reati-fine ad esso ricondotti, sostenendo l’unitarietà del sodalizio criminale e l’irrilevanza di detenzioni, mutamenti della compagine e diversità dei ruoli; con il secondo, contestava il diniego della continuazione tra ulteriori reati-scopo e i reati associativi, assumendo che alcuni episodi, pur giudicati separatamente, fossero stati deliberati nel medesimo disegno criminoso e che l’aggravante mafiosa rendesse coerente l’unificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo parzialmente il ricorso. Ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione tra due sentenze della Corte di appello di Catanzaro, una irrevocabile il 02/10/2013 e l’altra irrevocabile il 24/06/2011, e ha rinviato per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Ha invece rigettato il ricorso nel resto, ritenendo infondato sia il motivo relativo agli altri rapporti tra reati associativi e reati-fine, sia quello relativo ai successivi reati-scopo, per mancanza di specificità e per assenza di dimostrazione di un originario programma unitario e specifico dei singoli episodi criminosi.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede un medesimo disegno criminoso, cioè la rappresentazione e deliberazione, già al momento rilevante, dei singoli episodi delittuosi da unificare, non di una generica inclinazione a delinquere o di un programma associativo indeterminato.

  • art. 416-bis c.p.

    Il reato associativo di tipo mafioso non coincide con il disegno criminoso unitario del reato continuato; il programma dell’associazione è generale e non implica di per sé la previsione dei singoli reati-scopo.

  • art. 627 c.p.p.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente.

  • art. 666 c.p.p.

    L’istanza di riconoscimento della continuazione è esaminata nel procedimento di esecuzione.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma processuale di riferimento per il riconoscimento della continuazione in executivis tra più sentenze irrevocabili.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso strettamente necessari ai fini della motivazione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Indicata una sentenza relativa a reati in materia di stupefacenti, rispetto alla quale non è stata ritenuta dimostrata la continuazione con il reato associativo.

  • art. 7 d.l. n. 152/1991

    L’aggravante del metodo mafioso e/o della finalità di agevolazione mafiosa non basta, da sola, a fondare la continuazione se non è provata l’originaria programmazione del singolo reato.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione tra reato associativo e reati-scopo presuppone la prova che, già al momento dell’adesione al sodalizio o del primo fatto rilevante, l’agente avesse ideato e voluto i singoli episodi delittuosi da unificare, almeno nelle loro linee essenziali.
  • Non è configurabile la continuazione quando i reati successivi siano espressione di una generica attività criminale del contesto associativo, oppure dipendano da eventi contingenti, occasionali o non prevedibili originariamente.
  • Il programma di un’associazione mafiosa, per sua natura generale e indeterminato, non è sovrapponibile al medesimo disegno criminoso richiesto dall’art. 81, comma 2, c.p.
  • La verifica della continuazione tra più reati associativi richiede un accertamento concreto sulla eventuale discontinuità tra i sodalizi, non essendo sufficiente il solo riferimento alla tipologia del reato, all’omogeneità delle condotte o alla continuità personale dell’imputato.
  • La variazione della compagine associativa, l’ingresso o l’uscita di sodali, la diversità dei ruoli interni e la sopravvenienza della detenzione non escludono di per sé la permanenza della partecipazione o la continuità dell’organizzazione; tuttavia, la continuità del sodalizio può interrompersi se emerge un nuovo patto criminale o una diversa organizzazione autonoma.
  • L’aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolazione mafiosa non è decisiva ai fini della continuazione: ciò che conta è la prova dell’unitario e specifico disegno criminoso, non la mera riconducibilità del fatto al contesto mafioso.

Come è indicizzato

MaterieProcesso penale
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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