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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4773/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva dichiarato colpevole di truffa aggravata (capo A e B) e di sostituzione di persona (capo C) chiedendo: 1) che i fatti dei capi A e B fossero qualificati come frode informatica ex art. 640-ter c.p. (con conseguente presunta necessità di querela), 2) censura per errata applicazione dell'art. 61 n. 5 c.p., 3) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo e del concorso, 4) omesso avviso circa la possibilità di sostituire la pena pecuniaria con pene sostitutive ex art. 20-bis c.p. e diniego delle pene sostitutive, 5) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi relativi alla qualificazione giuridica (frode informatica vs truffa) e all'art. 61 n.5 sono ritenuti nuovi e non devoluti in appello e quindi inammissibili. Analogamente sono inammissibili le censure sul dolo e sul trattamento sanzionatorio perché non sollevate in sede d'appello in modo utile. Quanto alla richiesta sulle pene sostitutive (art. 20-bis c.p.), la Corte ha richiamato la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022) e ricordato che il giudice d'appello deve pronunciarsi solo se l'imputato richiede la sostituzione (al più tardi in udienza di discussione); non essendovi richiesta, la censura è inammissibile. Il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge. La condanna di merito (reclusione di 2 anni e 2 mesi e multa di euro 1200,00) è quindi confermata da quanto risulta dagli atti d'appello.

Norme richiamate

  • art. 640-ter c.p. (frode informatica)

    Era invocata dal ricorrente per ricondurre i fatti a frode informatica; la Corte ha ritenuto la questione nuova rispetto ai motivi d'appello e quindi non devoluta in Cassazione, senza entrare nel merito della riclassificazione.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Contestato dall'imputato per errata applicazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché nuovo e non dedotto in appello.

  • art. 20-bis c.p.

    Norma sulle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma; la Corte ribadisce che l'applicabilità richiede una richiesta dell'imputato, altrimenti il giudice d'appello non è tenuto a motivare specificamente il diniego.

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022

    Disposizione transitoria che estende l'applicazione della riforma (pene sostitutive) ai procedimenti in corso in primo grado o appello alla data di entrata in vigore; la Corte la usa per precisare i termini in cui l'imputato poteva chiedere le pene sostitutive.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Norma processuale collegata alla nuova disciplina delle pene sostitutive; citata quale riferimento procedurale applicabile per i processi pendenti in appello.

  • art. 585 comma 4 c.p.p.

    Richiamato per indicare la possibilità di presentare motivi nuovi; la Corte osserva che i nuovi motivi devono seguire i limiti procedurali per essere esaminati.

  • art. 606 c.p.p.

    Indicata come rimedio possibile in caso di motivazione manifestamente illogica della decisione sull'applicazione delle pene sostitutive, quando sia stata richiesta e motivata.

  • art. 133 c.p.

    Norma sui criteri di determinazione della pena richiamata per sottolineare che la valutazione sulle pene sostitutive resta rimessa alla discrezionalità del giudice secondo i parametri previsti.

  • art. 53 L. n. 689/1981

    Richiamata storicamente per analogia con la precedente disciplina delle sanzioni sostitutive, a sostegno del principio della discrezionalità giudiziale nella sostituzione della pena.

Massime di principio

  • Motivi nuovi di fatto o di diritto che non siano stati sollevati in appello sono inammissibili in Cassazione: le censure devono essere previamente devolute al giudice d'appello.
  • La riclassificazione del fatto (es. truffa vs frode informatica) sollevata per la prima volta in Cassazione è normalmente inammissibile; va eccepita in primo o secondo grado per essere esaminata in suprema corte.
  • La richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive ex art. 20-bis c.p. deve essere formulata dall'imputato (al più tardi in udienza di discussione in appello) perché il giudice d'appello sia obbligato a pronunciarsi e a motivare; senza richiesta, il mancato esame non costituisce vizio.
  • La sostituzione della pena detentiva con pene alternative resta una valutazione discrezionale del giudice, ancorata ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è un diritto automatico dell'imputato.
  • Le questioni relative all'elemento soggettivo del reato (dolo, concorso) devono essere adeguatamente dedotte e contestate nelle fasi processuali precedenti per poter essere esaminate in sede di legittimità.

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