Cassazione Penale, Sentenza n. 4773/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva dichiarato colpevole di truffa aggravata (capo A e B) e di sostituzione di persona (capo C) chiedendo: 1) che i fatti dei capi A e B fossero qualificati come frode informatica ex art. 640-ter c.p. (con conseguente presunta necessità di querela), 2) censura per errata applicazione dell'art. 61 n. 5 c.p., 3) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo e del concorso, 4) omesso avviso circa la possibilità di sostituire la pena pecuniaria con pene sostitutive ex art. 20-bis c.p. e diniego delle pene sostitutive, 5) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi relativi alla qualificazione giuridica (frode informatica vs truffa) e all'art. 61 n.5 sono ritenuti nuovi e non devoluti in appello e quindi inammissibili. Analogamente sono inammissibili le censure sul dolo e sul trattamento sanzionatorio perché non sollevate in sede d'appello in modo utile. Quanto alla richiesta sulle pene sostitutive (art. 20-bis c.p.), la Corte ha richiamato la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022) e ricordato che il giudice d'appello deve pronunciarsi solo se l'imputato richiede la sostituzione (al più tardi in udienza di discussione); non essendovi richiesta, la censura è inammissibile. Il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge. La condanna di merito (reclusione di 2 anni e 2 mesi e multa di euro 1200,00) è quindi confermata da quanto risulta dagli atti d'appello.
Norme richiamate
art. 640-ter c.p. (frode informatica)
Era invocata dal ricorrente per ricondurre i fatti a frode informatica; la Corte ha ritenuto la questione nuova rispetto ai motivi d'appello e quindi non devoluta in Cassazione, senza entrare nel merito della riclassificazione.
art. 61 n. 5 c.p.
Contestato dall'imputato per errata applicazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché nuovo e non dedotto in appello.
art. 20-bis c.p.
Norma sulle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma; la Corte ribadisce che l'applicabilità richiede una richiesta dell'imputato, altrimenti il giudice d'appello non è tenuto a motivare specificamente il diniego.
art. 95 d.lgs. n. 150/2022
Disposizione transitoria che estende l'applicazione della riforma (pene sostitutive) ai procedimenti in corso in primo grado o appello alla data di entrata in vigore; la Corte la usa per precisare i termini in cui l'imputato poteva chiedere le pene sostitutive.
art. 545-bis c.p.p.
Norma processuale collegata alla nuova disciplina delle pene sostitutive; citata quale riferimento procedurale applicabile per i processi pendenti in appello.
art. 585 comma 4 c.p.p.
Richiamato per indicare la possibilità di presentare motivi nuovi; la Corte osserva che i nuovi motivi devono seguire i limiti procedurali per essere esaminati.
art. 606 c.p.p.
Indicata come rimedio possibile in caso di motivazione manifestamente illogica della decisione sull'applicazione delle pene sostitutive, quando sia stata richiesta e motivata.
art. 133 c.p.
Norma sui criteri di determinazione della pena richiamata per sottolineare che la valutazione sulle pene sostitutive resta rimessa alla discrezionalità del giudice secondo i parametri previsti.
art. 53 L. n. 689/1981
Richiamata storicamente per analogia con la precedente disciplina delle sanzioni sostitutive, a sostegno del principio della discrezionalità giudiziale nella sostituzione della pena.
Massime di principio
- Motivi nuovi di fatto o di diritto che non siano stati sollevati in appello sono inammissibili in Cassazione: le censure devono essere previamente devolute al giudice d'appello.
- La riclassificazione del fatto (es. truffa vs frode informatica) sollevata per la prima volta in Cassazione è normalmente inammissibile; va eccepita in primo o secondo grado per essere esaminata in suprema corte.
- La richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive ex art. 20-bis c.p. deve essere formulata dall'imputato (al più tardi in udienza di discussione in appello) perché il giudice d'appello sia obbligato a pronunciarsi e a motivare; senza richiesta, il mancato esame non costituisce vizio.
- La sostituzione della pena detentiva con pene alternative resta una valutazione discrezionale del giudice, ancorata ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è un diritto automatico dell'imputato.
- Le questioni relative all'elemento soggettivo del reato (dolo, concorso) devono essere adeguatamente dedotte e contestate nelle fasi processuali precedenti per poter essere esaminate in sede di legittimità.
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